Le farmacie possono partecipare al bando sostegno all’innovazione delle imprese del commercio?
10 giugno 2026
Si rileva che il bando in oggetto, al paragrafo “2. Beneficiari dei contributi”, prevede che fra le tipologie ammesse possano presentare domanda le “- attività di commercio al dettaglio in sede fissa avente i requisiti di esercizio di vicinato ai sensi della vigente normativa (art. 4, comma 1, lettera d del D. Lgs. n. 114/1998)”. Inoltre, al successivo paragrafo 2.1 viene disposto che i soggetti proponenti il progetto al momento della presentazione della domanda “devono essere in possesso delle regolari autorizzazioni e/o titoli per l’esercizio delle attività ammesse al presente bando di cui al precedente paragrafo 2”. Pertanto, se l’impresa o il soggetto economico è esclusivamente autorizzato all’attività di farmacia, secondo le specifiche norme di settore, non è fra i beneficiari ammessi a presentare istanza al presente bando. Infatti, l’art. 4, comma 2, del Dlgs.n. 114/98 e s.m. e i., dispone che “ ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medicochirurgici”, non si applicano le disposizioni di regolamentazione dell’attività commerciale disciplinata dal decreto stesso. Tuttavia, se lo stesso soggetto proponente ha titolo per lo svolgimento dell’attività di commercio al dettaglio in sede fissa avente i requisiti di esercizio di vicinato ai sensi della vigente normativa (art. 4, comma 1, lettera d del D. Lgs. n. 114/1998), potrà presentare istanza come tale, allegando il suddetto titolo. In questo caso, il progetto che verrà presentato dovrà riguardare la valorizzazione dell’attività di commercio in sede fissa specificatamente ammessa al bando”.
