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All’articolo 3, comma 3, il Bando riporta: “I contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili, per le stesse spese, con altre agevolazioni che costituiscono aiuti di stato (sia in forma di regimi che di aiuti ad hoc) o che siano concesse in Regime de Minimis, fatta eccezione per le agevolazioni concesse sotto forma di garanzia dal Fondo Centrale istituito ai sensi la Legge N. 662/96, per quelle concesse per l’abbattimento dei costi su finanziamenti anche a medio lungo termine ai sensi della L.R. n. 40/2002, nonché quelli finalizzati a favorire l’accesso al credito e all’abbattimento degli interessi di cui all’articolo 10, comma1 della L.R. n. 12/2023.” 
Pertanto dato che le misure transizione 4.0 e 5.0 si configurano come crediti d’imposta e non come aiuti di stato, è possibile il cumulo di spesa con le stesse, sul presente bando.