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Il Bando stabilisce che “I contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili, per le stesse spese, con altre agevolazioni che costituiscono aiuti di stato (sia in forma di regimi che di aiuti ad hoc) o che siano concesse in Regime de Minimis, fatta eccezione per le agevolazioni concesse sotto forma di garanzia nonché per quelle relative a finanziamenti, anche a medio lungo, soggetti a rendicontazione delle spese per le quali non sia obbligatorio l'inserimento del CUP nei giustificativi di spesa ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D.L. n. 13/2023, modificato dall'art. 1, comma 479, della L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024). I contributi previsti dal presente bando sono cumulabili con le agevolazioni che non costituiscono aiuti di stato a condizione che siano rispettate le regole delle relative basi giuridiche (Leggi, Regolamenti o Circolari). In ogni caso, nell'ambito del presente bando non sono ammissibili le spese oggetto di fruizione di agevolazioni in qualsiasi forma da parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).”
L’iperammortamento non è qualificabile come aiuto di stato e non è finanziato con risorse del PNRR, pertanto è cumulabile con il contributo a fondo perduto del Bando economia circolare 2025.