Nuovo regime quadro regionale
Progetti di investimento di importanza strategica per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette: nuovo regime quadro regionale TCTF
Dopo il “Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi” assunto con delibera di Giunta regionale n. 304 del 6 marzo 2023 e scaduto il 30/06/2024, la Regione intende tornare ad adottare un nuovo regime quadro regionale coerente con le regole della sezione 2.8 del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (TFTC - Comunicazione della commissione europea C (2023) 1711 final), quale strumento da affiancare alle consuete regole sugli aiuti di stato, assicurando i maggiori benefici che il quadro temporaneo garantisce in termini di intensità di aiuto alle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse.
In particolare, con tale iniziativa si intende agevolare i progetti di investimento di importanza strategica per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette, parte dell’azione 1.6.1 del PR Fesr Emilia-Romagna 2021 2027 “Supporto agli investimenti delle imprese per lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche Step”.
Condizioni e contenuti del nuovo regime quadro regionale
- gli aiuti possono essere concessi per progetti di investimento relativi al settore delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, ed in particolare le tecnologie a zero emissioni nette quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;
- i costi ammissibili possono riferirsi a tutti i costi di investimento in attivi materiali (terreni, fabbricati, impianti, attrezzature, macchinari) e immateriali (diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale) necessari per la produzione o il recupero dei beni di cui punto precedente. Gli attivi immateriali dovranno altresì:
- rimanere associati alla zona interessata e non essere trasferiti ad altre zone;
- essere utilizzati principalmente nello stabilimento di produzione che riceve l'aiuto;
- essere ammortizzabili;
- essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- essere inclusi negli attivi dell'impresa beneficiaria dell'aiuto;
- rimanere associati al progetto per il quale l'aiuto è concesso per almeno cinque anni (o tre anni per le PMI);
- possono essere concessi sotto forma di sovvenzioni (comprese le sovvenzioni per l’abbattimento dei tassi di interesse su prestiti), o prestiti agevolati, a condizione che l'intensità degli aiuti non superi il 15 % dei costi ammissibili, ad eccezione:o degli investimenti nelle zone assistite designate nella carta degli aiuti a finalità regionale ai sensi della decisione SA.115842 (2024/N), per i quali l’intensità degli aiuti può essere aumentata del 5 % dei costi ammissibili;
- degli aiuti concessi sotto forma di prestiti per i quali le intensità degli aiuti possono essere maggiorate del 5 % dei costi ammissibili.
- degli investimenti effettuati da piccole imprese, per le quali le intensità degli aiuti possono essere ulteriormente maggiorate del 20 % dei costi ammissibili;
- degli investimenti effettuati da medie imprese, per le quali le intensità degli aiuti possono essere maggiorate di 10 % dei costi ammissibili;
- gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni per l’abbattimento degli interessi su prestiti o sotto forma di prestiti agevolati devono essere calcolati attualizzando gli interessi sul prestito attraverso i tassi di cui alla “Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C, n. 14 del 19.1.2008;
- possono essere concessi aiuti fino al 31 dicembre 2025, salvo proroga autorizzata dalla Commissione Europea;
- non possono essere concessi aiuti agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito secondo la legge nazionale e al settore agricolo di cui al citato Decreto ministeriale sul Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura;
- l'aiuto non può essere concesso per agevolare la delocalizzazione delle attività di produzione da uno Stato membro all'altro. A tal fine, il beneficiario dovrà:
- confermare di non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve essere realizzato l'investimento nei due anni precedenti la domanda di aiuto;
- impegnarsi a non procedere a tale delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento;
- gli aiuti concessi non devono in ogni caso superare l’intensità massima prevista calcolata sulla medesima spesa, tenendo conto di ogni altro aiuto concesso anche da soggetti diversi e da qualunque fonte proveniente;
- non possono essere concessi aiuti a imprese in difficoltà ai sensi della definizione contenuta nella comunicazione della Commissione – “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”, ne ad imprese in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall’art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14), ed ogni altra procedura concorsuale previsto dal medesimo Decreto legislativo 14/2019, così come modificato da ultimo ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.