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Si è possibile presentare progetti che prevedono solo attività di trasferimento tecnologico.
Tuttavia, il contributo pari al 50% delle spese di trasferimento tecnologico viene concesso in “de minimis”, quindi occorre stare attenti a non superare il plafond di 300.000,00 euro max, in tre anni, per beneficiario ed eventuali imprese collegate.
Riportiamo qui quanto indicato al paragrafo 3 del bando:
- per le attività di trasferimento tecnologico (TT), viene concesso nella misura del 50% delle spese ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 “De Minimis”.
Per quanto riguarda le attività di trasferimento tecnologico (TT) concesse in regime “de minimis”, si precisa che:
- L’importo complessivo degli aiuti concessi a un’impresa unica non può superare €300.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (anno in corso e due precedenti).
- Per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese tra loro collegate ai sensi dell’art. 2, par. 2 del Regolamento (UE) 2023/2831 (controllo diretto o indiretto, partecipazioni, influenza dominante).
- Prima della candidatura della domanda il beneficiario è tenuto a verificare lo stato degli aiuti “de minimis” già ricevuti nel periodo di riferimento.
-Qualora, in sede di concessione, la verifica del rispetto del massimale “de minimis” evidenzi che l’importo da concedere supera la disponibilità del plafond residuo, il contributo verrà ridotto d’ufficio fino al limite consentito. In ogni caso, il beneficiario dovrà garantire la piena realizzazione del progetto (mantenendo il livello di spese ammissibili previste in sede di candidatura della domanda e approvato dal Nucleo), anche qualora il contributo venga ridotto. Il beneficiario potrà valutare se rinunciare al contributo, qualora la riduzione non consenta la sostenibilità del progetto.