Il socio-amministratore dell’impresa proponente può essere considerato ed assunto come “nuovo addetto impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo”, ai sensi dell’art. 3.2 lett. A del Bando?
12 maggio 2026
Uno degli obiettivi del presente Avviso è fungere da strumento di sperimentazione per la lotta al fenomeno del brain drain (emigrazione dei cervelli all’estero), con particolare riferimento ai dottori di ricerca (PhD) formatisi presso gli atenei con sede in Emilia-Romagna e al personale che ha operato presso i medesimi atenei mediante contratti di ricerca di diversa tipologia (ricercatori a tempo determinato, assegnisti e contrattisti di ricerca). A fronte di ciò, si rileva come solo una percentuale limitata di tali soggetti risulti attualmente occupata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il sostegno a progetti di ricerca e sviluppo realizzati dalle imprese rappresenta pertanto uno strumento idoneo, da un lato, a rafforzarne la competitività e, dall’altro, a favorire l’inserimento lavorativo del personale della ricerca (ricercatori a tempo determinato, assegnisti e contrattisti di ricerca) proveniente da atenei con sede nel territorio regionale.
Per tali motivazioni, coordinando le disposizioni di cui al punto 1 con quelle del punto 3.2 dell’Avviso, si chiarisce che la misura è rivolta ai “nuovi addetti in attività di Ricerca e Sviluppo”, intendendosi per tali, i soggetti che svolgono attività di ricerca direttamente riconducibili al progetto presentato e che vengano assunti dall’impresa beneficiaria non prima della data di pubblicazione dell’Avviso e specificamente per la realizzazione del medesimo progetto di ricerca.
Alla luce di tale definizione, tra i nuovi addetti non può essere ricompreso l’Amministratore Delegato della società beneficiaria. A tale figura, infatti, è affidata la gestione complessiva dell’impresa e lo svolgimento di funzioni di natura imprenditoriale, che si sostanziano nell’organizzazione e nel coordinamento dei fattori della produzione. Tale ruolo comprende sia la fase decisionale sia quella attuativa delle determinazioni adottate.
Ne consegue che non può ritenersi che, durante il periodo di svolgimento dell’incarico di amministratore, il soggetto non abbia già partecipato, direttamente o indirettamente, alla progettazione e alle decisioni inerenti alle attività di ricerca oggetto della domanda di contributo, incidendo su aspetti rilevanti delle stesse, quantomeno sotto il profilo strategico, organizzativo o decisionale.
Per le ragioni sopra esposte, la soluzione prospettata non è ritenuta ammissibile, in quanto non pienamente compatibile con il concetto di “nuovo addetto” richiesto dalla disciplina agevolativa.
