Obblighi DNSH: all’art 12.4 si pone il caso, per le spese di partecipazione fieristica, di verifica ex ante e rendicontazione delle spese per il trasporto dei prodotti in fiera. Dal momento che l’art. 4 prevede che il costo delle fiere sia calcolato in modo forfettario e che “In fase di rendicontazione delle spese relative alla partecipazione in presenza alle fiere, il beneficiario del contributo e’ esonerato, per questa voce di spesa, dal presentare la relativa documentazione contabile, ma dovrà fornire evidenze documentali dell’avvenuta partecipazione diretta alle manifestazioni fieristiche”, bisognerà comunque giustificare la voce delle spese di trasporto (se effettuato)?
22 gennaio 2026
Nel caso in cui siano presenti spese di trasporto, anche se in questo bando non vi è l’obbligo di rendicontazione, il Richiedente dovrà ugualmente verificare la presenza di un impatto ambientale.
Nel caso in cui il fornitore scelto per il trasporto merci sia dotato di certificazioni ambientali come richiesto all’art. 12.4, il Richiedente potrà dichiarare assolti ex ante gli obblighi riguardanti il DNSH.
Nel caso in cui il trasportatore non sia in possesso di tali certificazioni, ma la manifestazione fieristica a cui il Richiedente parteciperà sia dotata delle certificazioni ambientali indicate all’art. 12.4, il Richiedente potrà dichiarare che le attività non hanno un impatto ambientale.
Se non dovessero ricorrere le due ipotesi sopra elencate, il Richiedente dovrà indicare che le attività del progetto hanno un impatto ambientale, specificando se questo sia più o meno rilevante.
