Faq - Domande e risposte
Regolarizzazione CUP
Avviso 07/06/2024: Si ricorda che le fatture presentate in rendicontazione devono contenere l'indicazione del Codice Unico di Progetto. Alla luce delle indicazioni operative appena ricevute, qualora le fatture siano state emesse prive di CUP, consapevoli delle difficoltà che si potrebbero riscontrare in fase di integrazione elettronica della fattura sul Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate, in via transitoria è possibile rendicontare fatture prive di CUP emesse prima della data di assegnazione dello stesso nei seguenti casi:
- qualora il CUP sia stato apposto sulla quietanza di pagamento;
- qualora le fatture vengano accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che correli il CUP assegnato alle fatture rendicontate.
Il fac-simile della dichiarazione sostitutiva di atto notorio per attestare la correlazione tra le fatture emesse e il CUP assegnato è reperibile nella sezione Rendicontazione - Manuale e Modulistica
Le sopracitate indicazioni operative, valide esclusivamente per il Bando Export 2023, hanno carattere transitorio e sostituiscono quelle fornite in precedenza.
Come si dovrà procedere alla regolarizzazione dei titoli di spesa privi di CUP?
Il bando prevede al par. 10.4 che, ai fini della ammissibilità della spesa, le fatture emesse dai fornitori di beni e servizi nei confronti del beneficiario ed esclusivamente a lui intestate dovranno riportare il CUP di progetto. Tale disposizione è confermata dal D.L. n. 13/23, convertito con modificazioni con L. 41/2023, che sancisce l’obbligo di apposizione del Codice Unico di Progetto (CUP) sulle fatture, a pena di inammissibilità delle stesse. Di seguito riportiamo alcune indicazioni operative sulle modalità di regolarizzazione dei titoli di spesa che saranno rendicontati privi di CUP perché emessi prima della comunicazione della concessione del contributo.
La fattura elettronica potrà essere regolarizzata mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019, il cui testo viene allegato alla presente comunicazione. L’integrazione elettronica della fattura senza CUP è possibile utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto dall’Agenzia delle Entrate (TD20).
Nel caso di autofattura con “Tipo-Documento” “TD20”:
- nella sezione “Dati del cedente/prestatore” vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura corretta;
- nella sezione “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento;
- nella sezione “Soggetto Emittente” va utilizzato il codice “CC” (cessionario/committente).
Fatture estere: in tutti i casi in cui il fornitore dei servizi sia un soggetto estero, la fattura potrà essere regolarizzata mediante l’apposizione del CUP sull’originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, nonché nell’oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera (D.Lgs. n. 127/2015, art. 1, comma 3bis, lett. b) se applicabile e se previsto dalla normativa in relazione alla tipologia di acquisto.
Si allega manuale dell’Agenzia delle Entrate (cfr. pag. 10 e16) e Circolare di chiarimenti a cura dell’Agenzia delle Entrate:
- Manuale alla compilazione delle fatture (976.27 KB) (cfr. pag. 10 e16)
- Circolare chiarimenti dell'Agenzia delle entrate n. 14/E (630.81 KB)
Ricordiamo che questa operazione non è una regolarizzazione della fattura a fini fiscali e contabili ma una semplice integrazione. Ricordiamo anche che, a seguito di tale integrazione, rimangono inalterati tutti i dati della fattura originaria, senza alcuna conseguenza sugli adempimenti fiscali.
Rispetto del principio DNSH
Come compilare la dichiarazione relativa al rispetto del principio DNSH al momento della presentazione della domanda?
Il richiedente può scegliere una o più opzioni previste:
a) Il richiedente può dichiarare che gli interventi previsti nel progetto e le relative spese ricadono nelle casistiche indicate al bando al par. 12.2 al fine della loro esclusione ex-ante della valutazione DNSH:
- se il progetto non prevede spese di trasporto delle merci da esporre o, per fiere o eventi virtuali, spese per l’invio del campionario;
- in presenza di spese di trasporto, se il fornitore utilizza mezzi almeno per l’80% a basso impatto ambientale, come previsto dal DM 6/04/2022 “Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti”. Tale dichiarazione dovrà essere dimostrata in fase di rendicontazione, presentando queste certificazioni anche trasmettendo link o screenshot nel caso in cui le informazioni siano reperibili sulla pagina web dell’organizzatore.
b) Il richiedente può dichiarare che gli interventi previsti nel progetto e le relative spese non interferiscono con gli obiettivi ambientali di riferimento per il bando nel caso in cui le manifestazioni fieristiche e gli eventi a cui intende partecipare siano in possesso di certificazioni che ne attestino la sostenibilità ambientale. Per un elenco non esaustivo di tali certificazioni, si rimanda al par. 12.2 del bando. Nel campo relativo alla descrizione e motivazione, il richiedente potrà elencare tali certificazioni, che dovranno essere presentate in fase di rendicontazione, anche trasmettendo link o screenshot nel caso in cui le informazioni siano reperibili sulla pagina web dell’organizzatore.
c) Il richiedente deve dichiarare che gli interventi previsti nel progetto e le relative spese interferiscono con gli obiettivi ambientali di riferimento per il bando nel caso in cui le manifestazioni fieristiche e gli eventi a cui intende partecipare siano prive delle certificazioni ambientali di cui sopra.
Nel campo relativo alla descrizione e motivazione, il richiedente dovrà dichiarare in quale misura, più o meno rilevante, le attività previste dal progetto abbiano un impatto su tali obiettivi. Per quantificare il rilievo dell’interferenza potranno essere presi in considerazione e descritti criteri, quali, ad esempio: se siano prodotte quantità rilevanti di rifiuti provenienti dagli imballaggi delle merci o dei campionari trasportati, se i materiali per l’allestimento siano noleggiati, quindi riutilizzabili e non monouso, se i trasporti siano limitati per chilometraggio e/o quantitativi di materiali trasportati etc.
Al momento della rendicontazione delle spese, il beneficiario dovrà fornire, per le spese interessate, le seguenti informazioni circa l’effetto ambientale dell’operazione finanziata:
1) per il trasporto merci inclusa la spedizione dei campionari: stima dei chilometri percorsi dalle merci, tipologia di vettore di trasporto (ferro, gomma, aereo) e tipo di alimentazione per la gomma (diesel, benzina, elettrico), allegando una dichiarazione del Trasportatore.
2) per l’economia circolare/riciclo dei rifiuti: produzione totale di rifiuti avviati a riciclo e non avviati a riciclo per effetto dell’operazione finanziata (es. peso degli imballaggi delle merci o dei campionari trasportati).
Valutazione
Nella valutazione delle domande viene in qualche modo considerato l'ordine cronologico di presentazione delle stesse?
L'ordine cronologico non ha nessuna rilevanza. La procedura di selezione delle domande e valutazione dei progetti è di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del D. Lgs. 123/1998
Relativamente al paragrafo 7.3 “Criteri e valutazione di ammissibilità di merito dei progetti e attribuzione dei punteggi”, come è declinata la valutazione del criterio f) “Congruenza tra il piano finanziario e gli obiettivi del progetto”?
Al criterio di merito f) “Congruenza tra il piano finanziario e gli obiettivi del progetto” può essere assegnato un punteggio massimo pari a 15, che viene così valutato:
Piano costi valutato per chiarezza, completezza, coerenza con gli obiettivi progettuali e congruenza:
Bassa (fino a 3 punti)
Media (fino a 7 punti)
Alta (fino a 15 punti)
Tra i criteri di valutazione si indica "la qualità della metodologia e delle modalità di attuazione del progetto, considerati con particolare riferimento alla focalizzazione delle partecipazioni fieristiche del progetto su paesi o aree di mercato con caratteristiche omogenee". Cosa si intenda per "caratteristica omogenea”?
L’omogeneità delle aree geografiche è intesa come mercati che abbiano caratteristiche affini (esempio paesi UE)
Per il criterio di valutazione g) i 5 punti oltre alle fiere, possono essere assegnati anche agli eventi svolti in modalità digitale?
Si
Per il criterio c) su Sfinge si fa riferimento all'ultimo biennio di bilancio mentre nel bando all'ultimo triennio cosa bisogna seguire?
Nel bando c'e un refuso bisogna tener conto dell'ultimo biennio
Partecipazione a fiere ed eventi internazionali
Esiste un elenco a cui fare riferimento per le fiere internazionali?
E' possibile visionare il calendario al seguenti link tenendo conto che non sempre i siti sono aggiornati pertanto nel caso in cui la fiera ricercata non compare in questi elenchi bisogna informarsi presso gli uffici della Regione competente territorialmente o informarsi presso l'organizzatore.
- Sito Aefi - Associazione esposizioni e fiere italiane
- https://www.calendariofiereinternazionali.it/ si specifica che sono ammesse anche le fiere non certificate
- Calendario fieristico nazionale
Cosa si intende con “Eventi promozionali” che non siano fiere internazionali (in Italia o all’estero) o incontri b2b. La partecipazione a convegni internazionali è classificata come evento promozionale?
Alcuni esempi di eventi promozionali possono essere partecipazione a forum, convegni, degustazioni, sfilate, esposizioni collettive in show room. I convegni sono considerati eventi promozionali
Caratteristiche del contributo
Come si applica la premialità del 5%?
Il bando all'articolo 5 stabilisce che il contributo regionale sarà concesso a fondo perduto nella misura del 70% delle spese ritenute ammissibili, per un importo non superiore a euro 25.000,00.
L’importo del contributo può essere incrementato del 5% nel caso in cui il richiedente rientri nei casi di premialità previsti e ne dichiari la sussistenza.
L’importo massimo del contributo pari a € 25.000,00 non può mai essere superato.
Esempio:
Spesa ammissibile € 20.000,00
70% della spesa ammessa: € 14.000,00
Maggiorazione del 5% di 14.000,00: € 700,00
Totale contributo con premialità: € 14.700,00
Presentazione domanda
Nel modulo di domanda cosa si intende per “Export e presenza sui mercati obiettivo del progetto in ciascuno degli ultimi due anni precedenti”?
Si intende la quota di fatturato che deriva dall’export sul paese dove l'impresa farà la fiera o l’evento
Nel caso in cui la società richiedente sia di recente costituzione – Anno 2020- e abbia solo depositato il Bilancio 2021, come occorre compilare il punto 2 della domanda di contributo “Profilo del richiedente" in cui vengono richiesti Fatturato % di Export sul fatturato/Export e presenza sui mercati obiettivo del progetto in ciascuno degli ultimi due anni precedenti?
Se un’impresa ha solo un bilancio depositato, o addirittura nessuno in quanto neocostituita, indicherà solo i dati disponibili. Si indicherà nel campo dove si descrive il profilo del richiedente, che essendo di recente costituzione si ha solo uno o zero bilanci depositati.
Spese ammissibili
Quali spese rientrino nella voce “gestione spazi”?
Sono ammissibili (elenco non esaustivo) le utenze, la security, eventuali assicurazioni richieste, le pulizie, eventuali noleggi di minuterie dell’ultimo momento (es. prese, adattatori e oggetti simili)
L’impresa richiedente A condivide lo stand con l’azienda B. La fatturazione degli arredi dello stand viene fatta all’azienda B che a sua volta rifatturerà la parte di competenza all’azienda A.
L’impresa richiedente A potrà portare questo costo in rendicontazione?
E’ una situazione ammissibile, l’importante è che sullo stand e sul catalogo degli espositori figuri l’impresa partecipante al bando, in modo che possa essere considerata “partecipazione diretta”.
In sede di rendicontazione si dovrà allegare eventuali accordi tra imprese sulla ripartizione delle spese