Il Comitato di sorveglianza ha la funzione di sorvegliare l'attuazione del Programma regionale ed è composto dal partenariato istituzionale, economico e sociale. Ciascuna Autorità di gestione decide la composizione del comitato di sorveglianza. Il Comitato di sorveglianza assicura una rappresentanza equilibrata ed inclusiva.

Cosa fa?

  • Esamina l’attuazione del programma e la performance, le raccomandazioni specifiche per paese, gli strumenti finanziari, la valutazione, le azioni di comunicazione e visibilità, le operazioni di importanza strategica (OIS), le condizioni abilitanti, i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa e i contributi e/o eventuali trasferimenti

  • Approva la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, eventuali modifiche al Programma, opzioni di costo semplificate e finanziamenti non legati ai costi, il piano di valutazione e le Relazioni finali relative alla performance

  • Rivolge raccomandazioni all’Autorità di gestione, anche in merito a misure volte a ridurre l’onere amministrativo per i beneficiari.

Convocato almeno una volta all'anno, il Comitato di sorveglianza svolge le funzioni previste dall’art. 40 del Regolamento (Ue) 2021/1060 (PDF - 3.7 MB).

Regolamento e composizione

Il regolamento interno del Comitato di sorveglianza disciplina il diritto di voto e le modalità operative del Comitato stesso.

Documenti

Documenti presentati durante le riunioni del Comitato di sorveglianza

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