Faq - Domanda e risposta

Faq 1 - Cosa si intende per “aziende che erogano servizi pubblici economici” ai fini del bando?
L’art. 2 c.1 lett. c) d.lgs. 201/22 definisce “servizi pubblici locali di rilevanza economica” i “servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”.
L’art. 177 c. 2 d.lgs. 152/2006 dispone che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.  Tale norma non distingue tra rifiuti urbani e speciali nell’identificare l’attività di gestione dei rifiuti come attività di pubblico interesse, nè tra le diverse attività di gestione, che devono considerarsi tutte di pubblico interesse in quanto finalizzate alla tutela dell’ambiente della salute pubblica.
Conseguentemente, rientrano nella definizione di  aziende che erogano servizi pubblici economici contenuta nel bando, le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti, in quanto quest’ultima è qualificata come attività di pubblico interesse dal d.lgs. 152/2006. Queste ultime, dunque, possono essere beneficiarie del contributo a valere sull’azione 2.6.1 anche qualora siano diverse dalle PMI, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti e la finalità dell’intervento proposto, il quale deve essere volto alla realizzazione di nuovi impianti o al potenziamento di impianti esistenti necessari al trattamento e riciclaggio di rifiuti di qualsiasi tipo e alla loro trasformazione in materia prima seconda.

Faq 2 - Quando, con riferimento alla sola Azione 2.6.1. attuata dal bando, si opta per il regime di esenzione, cosa bisogna valorizzare nei relativi campi note contenuti nel format di domanda dell’applicativo SFINGE 2020?
Qualora il progetto preveda la realizzazione di nuovi impianti necessari al trattamento e riciclaggio di rifiuti di qualsiasi tipo e alla loro trasformazione in materia prima seconda, nel relativo campo note si deve indicare perché l’investimento previsto nel progetto non è sostenibile, in assenza dell’aiuto. In particolare, occorre dimostrare che vi è una eccessiva lunghezza del periodo di ritorno dell’investimento. Tale dimostrazione dovrà essere corredata da uno specifico piano economico finanziario.
Qualora il progetto preveda il potenziamento di impianti esistenti necessari al trattamento e riciclaggio di rifiuti di qualsiasi tipo e alla loro trasformazione in materia prima seconda, nel relativo campo note si deve indicare perché, non esiste un equivalente meno rispettoso dell'ambiente, laddove:
per equivalente è da intendersi "un investimento caratterizzato da una capacità di produzione e durata comparabili);
per meno rispettoso, lo si intende riferito ad una modalità di trattamento più bassa o meno efficiente o che condurrebbe a un riciclaggio di minore qualità.
Nel corso dell’istruttoria di merito, qualora dovesse ritenersi che quanto illustrato nel campo note sia insufficiente, la Regione si riserva la facoltà di chiedere una apposita relazione tecnica i che motivi nel dettaglio le motivazioni alla base della scelta del regime di esenzione.

Faq 3 - Come stimare le emissioni di GHG evitate grazie all’intervento proposto?
Sia ai fini della presentazione della domanda di contributo a valere sull’azione 1.3.1 che sull’azione 2.6.1 si chiede al richiedente di stimare le emissioni di GHG evitate grazie all’intervento proposto, esplicitando la metodologia utilizzata.
Allo scopo di fornire supporto ai richiedenti si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non vincolante, alcune indicazioni utili alla compilazione della domanda di contributo, ferma restando la possibilità di utilizzare riferimenti differenti (es. norme UNI di settore).Per stimare la CO2 evitata grazie al mancato trattamento dei rifiuti in impianti di termovalorizzazione si riporta nella tabella di seguito il Fattore Emissivo per tonnellata di rifiuto non conferito in tali tipologie di impianti:

 Tabella 1.jpg

Per stimare la CO2 evitata grazie al riciclo e alla mancata produzione di “nuova” materia prima si riportano a titolo esemplificativo nella tabella di seguito i Fattori Emissivi correlati alle seguenti materie prime (si considerano i kg di CO2 emessi per t di materia prima risparmiata).

 Tabella 2.jpg

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ultima modifica 2024-05-03T10:15:00+02:00
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