Faq - Domande e risposte
Beneficiari ammissibili
I Consorzi di Bonifica possono essere considerati beneficiari e pertanto rientranti nel punto e) Altri soggetti pubblici (Par. 2 del bando)?
I Consorzi di Bonifica sono composti da proprietari privati che per legge sono delegati a svolgere funzioni pubbliche. La loro assenza nell’elenco degli Enti pubblici di cui alla G.U. n. 229 del 30 settembre 2022 prova che la loro natura non è pubblica. Pertanto, non possono essere considerati beneficiari ammissibili. Il Bando, infatti, è rivolto solo a Enti pubblici e non è prevista la possibilità di estenderlo ad Enti privati. Nulla vieta, ai Comuni e loro Unioni e agli altri Enti ammissibili, di incaricare i Consorzi di Bonifica alla realizzazione dei lavori
Una Unione dei Comuni può presentare un progetto, se contemporaneamente un Comune facente parte dell’Unione stessa presenta una domanda per un altro progetto?
Si, il bando non impedisce a un comune di presentare un progetto individualmente e presentarne uno con l'Unione dei Comuni. I progetti proposti devono essere, però, differenti. Si deve, comunque, tenere presente che:
- l'Unione dei comuni può presentare un solo progetto che può comprendere più sotto-progetti afferenti a comuni diversi
- sulla base di quanto disposto nel par. 2 del bando, ciascuno beneficiario non può presentare più di un progetto
- non possono essere presentati progetti dai soggetti che abbiano già partecipato ai finanziamenti relativi a progetti di infrastrutture verdi e blu sulle linee STAMI e ATUSS
Gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità sono tra gli Enti che possono presentare domanda?
L’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità è presente nell’elenco della GU n.229 del 30 settembre 2022 e pertanto è soggetto ammissibile alla presentazione di domande a valere sul Bando
In merito all’indicazione: “Non possono essere presentati ulteriori progetti dai Comuni e dalle Unioni di Comuni che hanno già ottenuto finanziamenti per progetti di infrastrutture verdi e blu urbane e periurbane nell’ambito delle ATUSS e/o STAMI”, quale è la discriminante che individua un “progetto di infrastrutture verdi e blu” finanziato nell’ambito delle ATUSS?
Nell’ambito delle ATUSS e delle STAMI la tipologia di progetto viene identificata dalla classificazione del PR-FESR 2021-2027 della Regione Emilia-Romagna. In particolare, corrispondono a “progetti di infrastrutture verdi e blu” quelli che rientrano nella tipologia 2.7.1. Si chiarisce, inoltre, che ciò vale per i progetti presentati nell’ambito dell’attuale PR-FESR 2021-2027, non solo per quelli relativi all’annualità 2023
Rispetto ai beneficiari si chiede se il capoverso del p. 2: “Non possono essere presentati ulteriori progetti dai Comuni e dalle Unioni di Comuni che hanno già ottenuto finanziamenti per progetti di infrastrutture verdi e blu urbane e periurbane nell’ambito delle ATUSS e/o STAMI. Rispetto alle Unioni di Comuni possono essere presentati più progetti purché afferenti a Comuni diversi, pena il rigetto della domanda; in ogni caso non possono essere ripresentati progetti sulla azione in oggetto (2.7.1) di Comuni già beneficiari sulla stessa azione (2.7.1) nell’ambito delle ATUSS e/o STAMI”, sia da riferirsi al territorio comunale/unionale o al comune/unione in quanto ente beneficiario?
In merito alla limitazione rivolta ai Comuni o Unioni di Comuni relativa alla presentazione di progetti a valere sul presente Bando, nel caso di finanziamenti già esistenti sull’Azione 2.7.1. dei Bandi STAMI/ATUSS 2021-2027, si precisa che i Comuni non possono presentare ulteriori domande sul proprio territorio. Diverso è per le Unioni di Comuni, che possono presentare ulteriori domande relative a territori di Comuni non coinvolti nei bandi finanziati sull’Azione 2.7.1. dei Bandi STAMI/ATUSS 2021-2027.
Se una Unione di Comuni ha ottenuto un finanziamento ATUSS per la realizzazione di Ciclabili nel territorio di uno dei Comuni afferenti all’Unione, questo Comune può partecipare al bando individualmente?
Si, la realizzazione di piste ciclabili non rientra infatti nella tipologia 2.7.1 relativa a progetti di infrastrutture verdi e blu urbane e periurbane, come identificata dalla classificazione del PR-FESR 2021-2027 della Regione Emilia-Romagna
Vista la lista dei possibili beneficiari del contributo, che indica Comuni E loro società in house, è possibile che il Comune partecipi con n.1 proposta progettuale al quale si aggiunge la proposta (differente) n.2 della società in house?
Il D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) fornisce diffusamente elementi per una descrizione dell’istituto in esame, da cui deriva che “la società in house, pur dotata di autonoma personalità giuridica, presenta connotazioni tali da giustificare la sua equiparazione ad un "ufficio interno" dell’ente pubblico che l’ha costituita, una sorta di longa manus dello stesso; non sussiste quindi tra l’ente e la società un rapporto di alterità sostanziale, ma solo formale”. Si aggiunge che in caso di presentazione di due distinte domande di partecipazione da parte della società in house e dell'ente proprietario, oggi si rileverebbe la coincidenza dello stesso Titolare effettivo. Pertanto, considerato che l'art. 2 del Bando consente la presentazione di una sola domanda di contributo da parte dello stesso beneficiario, non è possibile ammettere entrambe le candidature.
Un architetto, un professionista o un gruppo di professionisti può presentare un progetto per partecipare al bando?
No, il bando prevede che possano accedere ai contributi solo Enti e Soggetti pubblici indicati al paragrafo2. Ciò non impedisce a questi Enti di rivolgersi per la progettazione a professionisti competenti in materia, nel rispetto delle procedure previste dal Codice degli Appalti
Presentazione della domanda di contributo
L'allegato A "Scheda di relazione tecnica del progetto" deve essere sottoscritto dal progettista esterno incaricato oppure dal tecnico comunale Responsabile del Procedimento?
Sulla base di quanto definito all’art. 5.4 “allegati alla domanda di contributo”, punto d), la relazione tecnica del progetto, redatta secondo il modello di cui all’Allegato A, deve essere asseverata, firmata e timbrata dal tecnico incaricato abilitato all’esercizio della professione, anche nel caso in cui il progetto sia redatto in house.
L’avviso parla della presentazione di una sola domanda da parte del beneficiario ammissibile, per un intervento che riguardi le infrastrutture verdi o blu. Per intervento, si intende un intervento che può prevedere più sotto-interventi? Nel caso sia possibile, possono essere di tipologia diversa? Possono essere realizzati anche in aree diverse della città?
Si, purché siano riconducibili ad un unico CUP
Nel caso di un progetto con più interventi all’interno dello stesso comune, come dovrà essere impostato il quadro economico? Un solo QTE con stralci diversi o un QTE indipendente per ciascun intervento?
Essendo ammissibile la presentazione di un solo progetto da parte di un beneficiario, se l’intervento è composto da stralci diversi il QTE sarà uno solo con macro-voci relative agli stralci
Per gli interventi ricadenti nei Siti Rete Natura 2000 è necessaria la documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza o è sufficiente esplicitare l’assoggettabilità e quindi la VINCA verrà svolta in fase di progetto definitivo/esecutivo?
Il bando all’art. 5.4 “Allegati alla domanda di contributo” prevede che alla domanda sia allegata, tra l’altro, la “dichiarazione ai sensi delle norme vigenti, del legale rappresentante dell’Ente proponente, che attesta la conformità della proposta presentata con la pianificazione e programmazione comunale, provinciale e regionale”. Pertanto, in fase di domanda non è necessario allegare la documentazione prevista dalla normativa della valutazione di incidenza ma ne dovrà essere dichiarato il rispetto. Si ricorda che, a tal riguardo, dovranno essere rispettati gli obblighi relativi alla disciplina del DNSH e del Climate Proofing di cui all’art. 10.4 del bando
Localizzazione dei progetti
Cosa si intende per aree periurbane?
Le aree periurbane sono state identificate dalla L.R. 20/2000 come quelle zone adiacenti alle aree urbane. Alcuni PSC le hanno individuate e perimetrare, e di conseguenza normate, altri no. Rimane valido, comunque, il concetto di prossimità secondo il quale le aree periurbane sono quelle vicino alle aree urbane, nonostante la L.R. 24/2017 non abbia più confermato la suddivisione del territorio rurale in aree. Ogni Comune, indipendentemente dalla sua dimensione, ha un'area periurbana, pertanto, nessun Comune può essere considerato area periurbana di un altro Comune, nonostante la dimensione e la prossimità
Le tipologie di intervento ammissibili sono quelle del par 4.1. del bando, tuttavia sembrerebbe di capire al punto 4.1.1. che gli interventi di forestazione non sono ammissibili in aree verdi soggette a coltivazioni od altre attività agricole. Si chiede se è ammissibile un intervento di forestazione in un'area sino ad oggi individuata agricola che si vuole trasformare in foresta. Se ciò non fosse possibile si potrebbe pensare di far ricadere la zona ad oggi agricola in aree adatte all’impianto di specie arboree e al consolidamento di boschi a sviluppo naturale in ambito urbano ai sensi lettera a)?
Si pensa di poter intendere aree verdi soggette a coltivazioni o altre attività agricole quelle sulle quali è presente un’attività agricola in attualità di coltura. Vanno intese diversamente, e quindi ammissibili a contributo, quelle che negli strumenti di pianificazione sono classificate come zona agricola ma sulle quali non viene svolta attività. Si ricorda, inoltre, che le aree su cui realizzare gli interventi devono essere pubbliche o soggette a procedura di esproprio per renderle tali. Le aree sulle quali grava l’attività agricola sono private per la maggioranza dei casi
Natura degli interventi
Perché un progetto rientri nella tipologia dell’infrastruttura verde urbana è sufficiente che sia un progetto di spazi aperti pubblici con dotazione vegetale o la progettazione deve in maniera più specifica riferirsi alla definizione di infrastruttura verde contenuta nel bando che cita a sua volta la Comunicazione CE 249/2013, ovvero il progetto deve estendersi ad aree naturali e seminaturali?
In merito alla natura degli interventi ammissibili, per infrastrutture verdi e blu si intendono tutti gli interventi segnalati al paragrafo 4.1.1. "Tipologie di progetti ammissibili" del Bando. Gli interventi devono avere effetti a livello di mitigazione dei cambiamenti climatici, anche se si tratta di realizzazione di semplici aree verdi. Pertanto, la progettazione e realizzazione devono essere tali da essere efficaci; tale efficacia deve essere monitorata obbligatoriamente nel tempo attraverso la verifica di indicatori
Un punto bar/ristoro datato e fatiscente, punto di incrocio di una progettazione che verte su corridoi verdi interconnessi fra loro (viali alberati storici riprogettati e riqualificati, creazione di infrastrutture ciclabili), può essere riprogettato/ammodernato ed essere considerato ammissibile a finanziamento secondo il punto 2 d) dell'art. 4.1.1 del bando?
L’intervento può essere considerato ammissibile, secondo il punto 2 d) dell'art. 4.1.1 del bando, purché le tipologie costruttive e di ammodernamento rientrino in un obiettivo di rafforzamento ecologico dell’intervento stesso (miglioramento energetico, tetti verdi, desealing, riciclo delle acque, solo per fare qualche esempio) e sia integrato, in termini di obiettivi e risultati, nel più ampio progetto di realizzazione/miglioramento dell’infrastruttura verde
La parte centrale di una pavimentazione potrebbe essere sostituita con una grossa aiuola contenente alberature e parcheggi verdi, modificando e ripristinando la pavimentazione originaria? Questo intervento di natura architettonica di rifacimento pavimentazione e marciapiedi è finanziabile?
SI. Il Bando, tra gli interventi ammissibili, prevede la realizzazione o il miglioramento ecologico di aree di arredo urbano create a fini estetici e/o funzionali e di parcheggi verdi e parcheggi alberati. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 del Bando, l’impiego di Nature Based Solutions NBS (trincee infiltranti, pozzi di infiltrazione, fossati inondabili, giardini della pioggia, marciapiedi “smart”, ecc.) è elemento che consente di avere una premialità del 5% in più rispetto alla percentuale massima di contributo concedibile. L’impiego di tali tecniche è fortemente consigliato
E' richiesto un grado di progettazione minimo al momento della presentazione della domanda?
Il bando prevede la possibilità di presentare diversi gradi di progetto:
1) fattibilità tecnico economica,
2) progetto definitivo,
3) progetto esecutivo;
Inoltre, l’art. 5.4 prevede la possibilità di allegare il DOCFAP
In merito agli allegati obbligatori da presentare in fase di candidatura, è ammesso presentare il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) approvato con un atto di indirizzo con Delibera di Giunta Comunale? Al momento l'intervento è nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione (DUP), ma non nel piano delle spese per gli investimenti. Il fatto che l'intervento non sia inserito nel piano delle spese per gli investimenti preclude il rispetto di tutti i requisiti formali necessari per essere ammessi alla valutazione?
L’art. 5.4 del Bando prevede che alla domanda debba essere allegato, tra gli altri, il DOCFAP, dal quale si evinca tra le possibili soluzioni progettuali considerate quella oggetto dell’intervento proposto. Non è previsto che debba essere già inserito nel piano delle spese. Si ricorda che ai fini della valutazione di merito del progetto lo stato di avanzamento del progetto è elemento di attribuzione di punteggio relativamente al criterio A1 “definizione degli obiettivi”
Nell'elenco delle tipologie di interventi ammessi (paragrafo 4.1.1), il punto "8. Interventi (ad eccezione degli elementi architettonici) su giardini e parchi di interesse artistico, storico .... " indica genericamente "interventi" per cui si sarebbe indotti a ritenere che per quei luoghi (giardini e parchi storici) ogni tipo di intervento (esclusi quelli architettonici) sia ammesso. È corretto?
Nei giardini storici sono ammessi interventi finalizzati ad implementare i servizi ecologici degli stessi giardini considerando che tutti i progetti ammessi, ai sensi dell'art. 4.1 del Bando "devono essere volti a migliorare la qualità del sistema ambientale e microclimatico, delle zone urbane e periurbane, provvedendo a pianificare e realizzare connessioni verdi e blu in grado di infrastrutturare in modo sostenibile il territorio urbano e periurbano, aumentando il grado di naturalità, la resilienza del territorio, il miglioramento del paesaggio, la fruibilità degli spazi e il benessere delle persone"
Cosa si intende esattamente per “software integrati e georeferenziati per l’organizzazione e documentazione di attività di manutenzione del verde”? Si devono considerare solo software per la gestione ordinaria delle diverse attività di manutenzione (es. programmazione calendario attività, gestione squadre e unità di lavoro, gestione scheda intervento, gestione contabile, etc) oppure anche software di analisi/valutazione servizi ecosistemici (es. distribuzione e diversità delle specie, potenziale rischio di parassiti, specie invasive, rimozione dell’inquinamento atmosferico e gli effetti sulla salute, lo stoccaggio e la rimozione del carbonio, …).Più nello specifico, si possono prevedere solo nuovi strumenti software (open source o anche proprietari con licenza d’uso?) oppure anche adattamento/configurazione di piattaforme webGIS esistenti?
Il bando individua il criterio di valutazione A2 “Livello di innovatività delle soluzioni tecnologiche adottate e dei criteri di progettazione utilizzati” per la valutazione di merito dei progetti. Nella declinazione del criterio A2 figurano i software integrati e georeferenziati per l’organizzazione e documentazione di attività di manutenzione del verde, senza dare ulteriori specifiche. Pertanto, tutte le tipologie di software citate nel quesito (acquisto di software ordinari, acquisto di software nuovi, aggiornamento di quelli esistenti) sono ammissibili a finanziamento. Sarà compito del Nucleo di Valutazione definire il livello di innovatività dello strumento e attribuire il punteggio opportuno fino a un massimo di 10 punti. A tal fine è importante che le funzionalità dello strumento e il suo grado di innovazione siano ben descritti nella relazione di progetto
Gli interventi di forestazione lineare lungo i canali raramente possono avere una larghezza di 20 metri poiché la proprietà demaniale o pubblica è limitata; in questi casi possono essere presi in considerazione per computare i benefici in termini di funzioni di miglioramento della qualità dell’aria, di assorbimento della CO2 e di riqualificazione paesaggistica, oppure dobbiamo considerare solo interventi di larghezza minima di 20 m e sup. minima 2.000 mq?
L’intervento descritto può rientrare nella tipologia n. 9 “apertura di corsi d’acqua sepolti e loro ripristino in condizioni più naturali e opere di naturalizzazione nelle zone contermini” che non sono configurabili come forestazione urbana e non sono assoggettati alla definizione del D.Lgs 3 aprile 2018 n. 34
Gli interventi di depaving sono possibili solo se completati da piantumazione di alberi o è sufficiente la sostituzione con copertura drenante?
Gli interventi di depaving hanno l’obiettivo di aumentare la permeabilità del territorio; pertanto, non è obbligatoria la piantagione di alberi. La loro presenza, però, può essere elemento di valutazione di merito del progetto nell’ambito del criterio A3 “capacità dell’intervento di generare benefici in termini di adattamento e/o mitigazione dei cambiamenti climatici”
Nell'ambito della categoria 2 di interventi ammissibili (realizzazione di verde attrezzato o miglioramento e rafforzamento ecologico di verde attrezzato esistente) è possibile rendicontare anche le spese per arredi urbani (sedute e/o giochi) funzionali alla fruizione dello spazio da parte dei cittadini?
La lettera d) della categoria 2 degli interventi ammissibili comprende “aree di arredo urbano creta e fini estetici e/o funzionali” tra le operazioni ammesse purché integrate in un intervento di realizzazione di verde attrezzato o di rafforzamento ecologico di verde attrezzato esistente
E' possibile considerare tra gli interventi ammessi, la realizzazione di coperture di spiazzi esistenti adibiti a parcheggi mediante impianti fotovoltaici? Gli obbiettivi di tale intervento sarebbero: a) l'ombreggiamento di aree assolate e cementificate; b) la produzione di energia solare; c) eventualmente raccolta dell'acqua raccolta e riutilizzo/accumulo per periodi di siccità.
La Comunicazione CE 249/2013 definisce come infrastrutture verdi “la rete di aree naturali e seminaturali pianificata con altri elementi ambientali, progettata e gestita in maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici”. Si ritiene che la realizzazione di coperture provviste di impianto fotovoltaico non rientri in questa definizione
E' ritenuto ammissibile quale livello di progettazione presentato un DOCFAP ai sensi del D.Lgs. 36/2023?
Si, il bando alla lettera a) dell’art. 5.4 tra gli allegati alla domanda prevede il PFTE oppure il DOCFAP
Relativamente all'allegato A qualora il progetto fosse redatto da un tecnico interno abilitato alla professione ma non iscritto va indicato nell'allegato A -Asseverazione del tecnico progettista? È presente un modello per la dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà da compilare a cura del rappresentante legale dell'ente?
Si, è opportuno specificare che non si tratta di libero professionista ma di tecnico interno abilitato. Nel caso di progettista esterno, infatti, è necessaria la verifica dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza. Non è presente nessun modello di dichiarazione sostitutiva
È possibile presentare un progetto relativo ad un’area di proprietà pubblica ma che non ha un uso pubblico?
Se la proprietà del l’area è pubblica è possibile presentare domanda dato che il bando richiede la proprietà pubblica dell’area e non l’uso pubblico
Spese ammissibili / Contributo concedibile
Al punto 4.3 Spese ammissibili, sottopunto c. viene specificato che per la realizzazione degli interventi previsti dal bando sono ammissibili "spese per acquisizione di aree mediante procedure di esproprio nella misura massima del 10% come specificato dall'art 64 del Reg. 2021/1060 che prevede che l'incidenza del costo di acquisto terreni può essere calcolata sulle spese totali ammissibili dell'operazione". Qualora, quindi, si volessero acquisire nuove aree, evitando però il processo di esproprio, le spese risulterebbero ammissibili anche raggiungendo un accordo bonario (o altro accordo) tra le parti interessate?
Il bando prevede il riconoscimento delle spese di esproprio finalizzate all'acquisizione dell'area che diventerà così pubblica. Se l’acquisizione avviene nell’ambito di una procedura attivata ai sensi del D.P.R. 327/2001 e, in particolare, con atto di cessione volontaria ex art.22 del citato D.P.R, trattasi di conclusione bonaria di un processo di esproprio (cioè, l’area non viene acquisita attraverso esproprio coattivo) e, pertanto, risulta ammissibile. Nel caso, invece, in cui il processo espropriativo non viene avviato e l’acquisizione dell’area avviene in forme del tutto diverse, le spese relative non sono riconosciute dal bando e, quindi, sono a totale carico dell’amministrazione.
La percentuale di contributo massimo concedibile è pari a:
- 80% delle spese ammissibili
- 85% in caso in cui si ricada nelle condizioni riportate all'art. 3 del bando
- 90% in caso in cui si ricada nelle condizioni riportate all'art. 3 del bando e si rientri fra i Comuni interessati dall'emergenza alluvione maggio 2023 (DL 61/2023). Il massimo contributo concedibile è pari ad € 1.500.000,00, cioè il 90% delle spese ammissibili, solo nel caso in cui si ricada nelle condizioni riportate all'art. 3 del bando e si rientri fra i Comuni interessati dall'emergenza alluvione maggio 2023 (DL 61/2023), è corretto?
Il contributo massimo concedibile, sia in assenza che in presenza di premialità, è pari a 1.500.000,00 euro
Richiamato l'art 4.3 comma c del bando e art.64 del reg. 2021/1060 si chiede su che importo di riferimento vada calcolato l'importo massimo per gli espropri pari al 10%, ovvero se sull'importo massimo finanziato (es. nel caso il finanziamento regionale massimale pari 1.500.000 l'importo massimo per l'acquisizione aree risulterebbe pari 150.000 euro) oppure se sull'importo A+B (es. voci a+b comprensivi di iva previsti al punto 4.3 pari a 1.200.000, pertanto l'importo finanziato massimo per l'acquisizione dei terreni risulterebbe pari a 120000).
L’importo massimo per gli espropri è pari al 10% del valore delle spese totali ammissibili derivanti dalla quantificazione data dal Computo Metrico del progetto (o di altro documento di progetto).
Se una proprietà non è ancora del Comune ma lo diventerà qualche mese dopo attraverso un concordato preventivo, si può procedere dichiarando che l’area diventerà pubblica nei mesi successivi?
Non basta inviare la dichiarazione, è necessario esibire una documentazione adeguata a dare contezza dell’iter di acquisizione in corso; sarà il nucleo di valutazione a verificare quanto l’iter sia compatibile con i tempi di realizzazione del progetto; importante è anche che tale situazione non sia estesa all’intera area del progetto ma solo ad una parte di essa
Per il Comune è possibile cofinanziare in misura superiore al 20%, valore minimo di cofinanziamento obbligatorio?
Si, il contributo concedibile non può superare i limiti previsti dal bando, ma il soggetto richiedente può certamente cofinanziare in misura superiore al 20%.
I "costi generali per la definizione e gestione del progetto" devono essere obbligatoriamente il 5% del "totale delle altre voci di spesa” oppure tale valore deve intendersi come massimo finanziabile?
La quantificazione dei costi generali è obbligatoriamente del 5% FORFAITARIO del totale dei costi A+B+C+D di cui alla tabella del piano dei costi di progetto. Tale tabella alla voce “costi generali” viene compilata automaticamente nel modello Sfinge
L'art. 4.3 recita: "Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese dovranno essere sostenute ed integralmente pagate dalla data di concessione del contributo fino alla data di richiesta di erogazione del saldo. Al fine di verificare il rispetto dei termini su indicati si terrà conto della data di quietanza del documento di spesa”. Anche l'emissione delle fatture deve essere successiva alla data di concessione del contributo? o solo le liquidazioni della spesa?
Affinché la spesa sia considerata ammissibile non è necessario che le fatture siano successive alla concessione del contributo; è invece obbligatorio che la data della liquidazione di spesa (quietanza di pagamento) sia successiva a tale data
Le aree su cui insistono gli immobili di proprietà del Comune risultano ancora di proprietà dei lottizzanti in quanto non è mai stata formalizzata la cessione delle stesse come previsto da convenzione urbanistica. Quindi, al Catasto Fabbricati l'area è intestata al Comune ma al Catasto Terreni è ancora intestata ai lottizzanti. È possibile partecipare al Bando per quest'area che di fatto è di proprietà del Comune ma deve essere perfezionato l'atto di cessione.
Il Comune può presentare domanda di contributo in considerazione del fatto che l'immobile è di proprietà dell'ente; sarà necessario, al momento della presentazione della domanda di finanziamento, allegare documentazione che attesti almeno l'avvio della procedura di perfezionamento del trasferimento della superficie su cui insiste l’immobile
E’ ammissibile, all'interno di un progetto più ampio, l'intervento su una proprietà di una Società pubblica/Ente pubblico ma non dell'Ente che fa domanda di contributo? Nel caso, è sufficiente allegare una dichiarazione della proprietà di autorizzazione all'intervento?
Il bando all’art. 2 “beneficiari dei contributi” prevede che possano accedere al Bando, tra gli altri, i Comuni e loro società in house e “altri soggetti pubblici” presenti nell’elenco della G.U. n.229 del 30 settembre 2022. Se PMR rientra in tale elenco può presentare domanda. Si ricorda che, ai fini della riconoscibilità delle spese e della liquidazione dei contributi, “non sono ammissibili progetti per i quali il soggetto beneficiario del contributo non coincide con il soggetto che stipula il contratto con l’operatore economico selezionato. […] Le spese per essere considerate ammissibili devono essere chiaramente intestate al soggetto beneficiario del contributo e sostenute da quest’ultimo” (art. 4.3.1). Dato che l’ente proponente (pubblico) e il proprietario del bene (pubblico) non coincidono, sarà necessario allegare un documento che attesti l’accordo tra i due Enti in merito all’approvazione e alla realizzazione del progetto.
Tra le spese ammissibili (art.4.1.1. del bando) si possono includere anche i costi necessari per il piano di manutenzione del verde successivamente alla conclusione del progetto?
No. Si ricorda, al contrario, che il bando all’art. 6.2 definisce quale criterio di valutazione di merito la “Qualità economico-finanziaria del progetto” considerata “in termini di economicità della proposta (rapporto tra l’importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi) e di sostenibilità finanziaria (disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti)”. Pertanto, il reperimento dei fondi necessari ai costi di manutenzione è elemento di valutazione del progetto.
I lavori in amministrazione diretta previsti in progetto sono considerati una spesa ammissibile?
No, non possono essere riconosciuti in quanto il bando chiarisce che tra le voci di spesa di cui alla lettera d) sono ammissibili i costi per il personale del soggetto richiedente purché riconosciute come incentivo ai sensi e nel rispetto del Codice dei contratti vigente ed applicabile
Se l'area oggetto di intervento non fosse nella disponibilità dell'ente pubblico richiedente, l'acquisizione può avvenire solo con procedura di esproprio? Come si valuta ad esempio la costituzione di un diritto reale di godimento, esempio usufrutto?
Il bando richiede che l’intervento debba essere realizzato su un terreno o un immobile di proprietà pubblica, non prevede nessuna altra forma di disponibilità
Valutazione di merito
Saranno premiati con maggior punteggio i progetti con livello di progettazione più avanzato?
Il criterio di valutazione A) Qualità tecnica dell'operazione prevede, nell’ambito della sezione A.1 definizione degli obiettivi, che il progetto sia valutato, con una attribuzione di punteggio di MAX 5 punti, in termini di: - completezza della documentazione e qualità progettuale della proposta; - stato di avanzamento progettuale (fino al progetto esecutivo) e crono programma di realizzazione degli
Procedure
Al paragrafo 4.2 si dice che entro 12 mesi dall’atto di concessione del contributo, va individuato l’operatore economico per la realizzazione degli interventi. Deve quindi essere uno solo o si possono selezionare più operatori (affidamenti con CIG diversi) per realizzare più sotto-interventi, pur all'interno dello stesso CUP?
SI, si possono selezionare più operatori nell’ambito di un unico CUP
A seguito della presentazione del progetto sarà necessario ottenere le varie autorizzazioni. Queste possono essere ottenute oltre la data di scadenza della presentazione del bando?
SI, il Bando, all’art. 4.2, prevede che entro 12 mesi dalla concessione dovrà essere individuato l’operatore economico per la realizzazione degli interventi con provvedimento di aggiudicazione divenuto efficace e che i lavori dovranno concludersi entro la data del 30 giugno 2026
È prevista una data obbligatoria entro cui serve iniziare i lavori?
No, ma il bando prevede che i lavori per la realizzazione degli interventi previsti nelle domande ammesse a contributo dovranno essere avviati dopo l’atto di concessione del contributo e dovranno concludersi entro la data del 30 giugno 2026, salvo concessione di proroghe. Si ricorda inoltre che entro 12 mesi dalla data di concessione del contributo, salvo concessione di eventuali proroghe, dovrà essere individuato l’operatore economico per la realizzazione degli interventi, con provvedimento di aggiudicazione divenuto efficace
Climate proofing
Nella scheda Climate proofing di autovalutazione non sono indicate per le emissioni/assorbimento di CO2 le querce di specie latifolie, come mai?
Si è ritenuto accettabile ai fini del presente bando inserire tutte le querce nella voce "altre latifoglie", con l’eccezione del leccio che va considerato nella categoria "sclerofille”
Per le modalità di calcolo indicate per la CO2 vanno usate solo le tabelle fornite negli allegati?
Sì, ai fini "climate proofing" sono necessarie solo le tabelle fornite
Per accedere al Bando è obbligatorio allegare tutta la documentazione Climate proofing (4 allegati) contenuta nella pagina dedicata presente sul sito della Regione?
Si, devono essere allegati tutti i moduli necessari. Se in domanda viene dichiarato che è sufficiente la sola fase di screening devono essere allegati solo i due moduli relativi allo screening, altrimenti devono essere allegati tutti e quattro i moduli. Questi vanno scaricati dal sito, compilati, scannerizzati e ricaricati su Sfinge 2020 nell’apposita sezione dedicata ai documenti da allegare alla domanda
Applicativo Sfinge 2020
Per la compilazione della domanda sull’applicativo Sfinge 2020, sarà reso disponibile un fac simile delle maschere da compilare, su cui lavorare offline?
No, Sfinge 2020 non prevede questa possibilità, ma è possibile lavorare direttamente sull’applicativo durante tutto il periodo di apertura del bando, correggere / modificare / eliminare / aggiungere dati già inseriti ogni volta che sia necessario, purché non si proceda con l’invio delle maschere compilate; ad
invio effettuato, non sarà più possibile modificare i dati inseriti. Si sottolinea anche che una volta avviata la richiesta per una domanda, il sistema attribuisce un Identificativo univoco al soggetto giuridico richiedente; lo stesso soggetto richiedente, pertanto, non potrà aprire ulteriori domande a proprio nome (il sistema notificherà un alert che comunica che ‘è stato raggiunto il numero massimo di domande’), ma dovrà continuare a lavorare sempre sulla prima procedura aperta
E' possibile annullare una domanda?
Per annullare una domanda si può fare richiesta alla assistenza tecnica di sfinge 2020
Sull’applicativo Sfinge 2020 nella sezione dedicata agli allegati è possibile aggiungere ulteriori allegati illustrativi/tavole integrative, alla relazione "Allegato A"?
Si, tenendo presente che Sfinge 2020 accetta file fino a 15MB, sarà possibile allegare più file con quella tipologia; inoltre è previsto l’inserimento di ogni altra documentazione ritenuta necessaria (voce “Altro” dell’elenco)
Nella sezione dedicata ai costi del progetto, la voce costi di gestione è determinata in automatico al 5% ?
Si, Sfinge 2020 ha recepito le ultime direttive del PR-FESR, che prevedono che questa voce sia calcolata così
Sfinge 2020 è aperta fino al 30 novembre?
Si, come previsto dal bando non sarà più possibile accedere a Sfinge 2020 a partire dalle ore 13.00 del 30 novembre. Si invita comunque a tenere conto che gli ultimi giorni di apertura sono generalmente congestionati a causa dei sovraccarichi di accesso. Si invita comunque ad anticipare il più possibile ad esempio il censimento degli operatori, o per la profilazione degli utenti
Il bando, al punto 5.4, indica una serie di allegati obbligatori che sono stati regolarmente inseriti sulla piattaforma SFINGE 2020, tuttavia il sistema non permette di avanzare ed inviare la domanda in quanto richiede l’inserimento di ulteriori due allegati, che nel bando risultano facoltativi, così come indicato alla lettera h) del punto 5.4. Come procedere, tenendo conto che i due allegati richiesti ma facoltativi (CLIMATE PROOFING Mitigazione fase di screening e CLIMATE PROOFING ADATTAMENTO fase di screening) non sono reperibili?
I moduli richiesti dal sistema sono necessari per attestare quanto dichiarato in merito al rispetto della normativa del climate proofing. In particolare, il bando all’art. 5.3 lettera i) tra i dati e dichiarazioni sui requisiti e impegni del richiedente prevede la “dichiarazione di garanzia di immunizzazione dagli effetti del clima ( Climate Proofing) con impegno di compilazione della modulistica secondo la modalità in corso di confronto, anche a livello nazionale, che sarà messa a disposizione prima dell’apertura dei termini per la presentazione delle domande”. La modulistica è reperibile nella pagina del bando (Bando e modulistica — Programma regionale — Fondo europeo di sviluppo regionale - Fesr (regione.emilia-romagna.it): deve essere scaricata, compilata e ricaricata su SFINGE nella sezione allegati
Su Sfinge 2020, tra gli allegati, si parla di scheda di sintesi del progetto (abstract del progetto) soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33. In questo caso, si fa riferimento a quanto occorre già inserire nella sezione "Gestione Dati del Progetto"? O occorre anche un documento a parte da allegare?
È necessario sia compilare la sezione “gestione dati del progetto” che allegare un documento a parte in quanto la Scheda di sintesi del progetto (abstract del progetto) soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 in tema di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici è documento obbligatorio la cui mancanza non consente a SFINGE di procedere con la chiusura della domanda
Nel testo del bando al paragrafo 5.4, punto g, tra gli allegati alla domanda di contributo, si menziona Cronoprogramma delle attività compatibile con le tempistiche previste dal Bando (documento obbligatorio). In questo caso si fa riferimento alla sezione di Sfinge "Gestione fasi procedurali"? O anche qui è necessario allegare un cronoprogramma a parte?
Il cronoprogramma è presente nella sezione 12 dell’allegato A “Relazione tecnica del progetto”. È sufficiente compilare quella sezione per ottemperare all’obbligo di produzione del cronoprogramma (non è necessario allegarlo alla domanda come documento a parte).
La piattaforma Sfinge nella parte del quadro economico non prevede la collocazione di economie per imprevisti, argomento fondamentale per ogni quadro economico delle opere pubbliche. Si chiede pertanto dove collocare tali imprevisti nella fase di compilazione della proposta progettuale.
Gli imprevisti possono essere quantificati nelle spese relative alla lettera a) qualora si tratti di lavori di cui alla lettera a o b, oppure nelle spese di cui alla lettera d) nel caso siano relativi alle spese tecniche. È necessario fare riferimento all’art. 4.3 del Bando