Faq - Domanda e risposta sul CUP

Come si dovrà procedere alla regolarizzazione dei titoli di spesa privi di CUP?
Il bando prevede al par. 10.4 che, ai fini della ammissibilità della spesa, le fatture emesse dai fornitori di beni e servizi nei confronti del beneficiario ed esclusivamente a lui intestate dovranno riportare il CUP di progetto. Tale disposizione è confermata dal D.L. n. 13/23, convertito con modificazioni con L. 41/2023, che sancisce l’obbligo di apposizione del Codice Unico di Progetto (CUP) sulle fatture, a pena di inammissibilità delle stesse.

titoli di spesa emessi a partire dalla data di comunicazione del Codice Unico di Progetto da parte dell’Amministrazione, devono riportare il Codice attribuito.
Le fatture emesse prima di tale data, potranno essere regolarizzate secondo le modalità di seguito riportate.
Fatture elettroniche: la fattura elettronica potrà essere regolarizzata alternativamente secondo queste modalità:

  • mediante l’emissione di nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa non indicante il CUP e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa che preveda tale indicazione;
  • mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019, il cui testo viene allegato alla presente comunicazione. L’integrazione elettronica della fattura senza CUP è possibile utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto dall’Agenzia delle Entrate (TD20).

Nel caso di autofattura con “Tipo-Documento” “TD20”:
- nella sezione “Dati del cedente/prestatore” vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura corretta;
- nella sezione “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento;
- nella sezione “Soggetto Emittente” va utilizzato il codice “CC” (cessionario/committente).
Fatture estere: in tutti i casi in cui il fornitore dei servizi sia un soggetto estero, la fattura potrà essere regolarizzata mediante l’apposizione del CUP sull’originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, nonché nell’oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera (D.Lgs. n. 127/2015, art. 1, comma 3bis, lett. b) se applicabile e se previsto dalla normativa in relazione alla tipologia di acquisto.

Si allega manuale dell’Agenzia delle Entrate (cfr. pag. 10 e16) e Circolare di chiarimenti a cura dell’Agenzia delle Entrate:

Ricordiamo che questa operazione non è una regolarizzazione della fattura a fini fiscali e contabili ma una semplice integrazione. Ricordiamo anche che, a seguito di tale integrazione, rimangono inalterati tutti i dati della fattura originaria, senza alcuna conseguenza sugli adempimenti fiscali.

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ultima modifica 2024-01-26T10:53:27+02:00
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