Faq - Domande e risposte

FAQ - Domande e risposte aggiornate al 8/02/2024


in caso di impresa neocostituita, ossia che non abbia almeno un bilancio approvato alla data
di presentazione della domanda, quali sono i termini per ottemperare a quanto stabilito dal
bando in materia di deliberazione e versamento del capitale sociale?
La risposta al quesito si trova all’art. 3.4 del bando. In tale articolo stabilisce che in caso di impresa
neocostituita il capitale sociale debba essere deliberato e versato, almeno in misura pari al contributo
richiesto, al momento della firma dell’Accordo. Quindi, siccome il bando fissa in massimo 90 giorni
dalla data di trasmissione del primo provvedimento di concessione del contributo i termini per la
sottoscrizione dell’Accordo, l’impresa neocostituita dovrà procedere entro tale termine a deliberare
e versare il capitale sociale secondo gli importi previsti dal bando.
In caso si vogliano presentare più interventi tipologia B- Ricerca e Sviluppo gli importi minimi
previsti dal bando devono intendersi riferiti al totale degli interventi che si presentano o ad
ogni singolo intervento?
Gli importi minimi previsti dl bando per la tipologia B sono riferiti al singolo intervento, per cui, per
esempio, se una grande impresa intende presentare due interventi, ognuno dei due interventi dovrà
prevedere un importo minimo delle spese pari ad almeno 2,5 milioni di euro l’importo complessivo
delle spese dei due interventi non potrà essere inferiore a 5 milioni di euro.
Con riferimento ai progetti tipologia B), per motivazioni di ordine tecnico, i prototipi possono
essere collocati presso imprese controllate o collegate all’impresa richiedente il contributo?
In linea di principio i beni devono essere nelle disponibilità del beneficiario del progetto presso la
sede dell’investimento. In presenza di specifiche esigenze progettuali di ordine tecnico, che saranno
oggetto di valutazione da parte del nucleo di valutazione, i prototipi potranno essere ubicati presso
aziende controllate o collegate. Resta inteso che:
• l’ubicazione dei prototipi deve essere sempre certa;
• i prototipi devono essere sempre a disposizione per controlli in loco e qualora l’ubicazione
non consenta i controlli, sarà a carico dell’impresa beneficiaria trovare le modalità per
attestarne l’esistenza e la disponibilità;
• Qualora l’impresa collegata o controllata, presso cui sono ubicati i prototipi, fuoriesca dal
perimetro del gruppo la proprietà dei prototipi deve permanere in capo al beneficiario.
Si consiglia di specificare già nel progetto che i prototipi saranno collocati presso azienda diversa,
specificandone, le motivazioni di ordine tecnico affinché queste possano essere valutate dal nucleo
in fase di ammissione e verificate nell’eventuale fase di rendicontazione.

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ultima modifica 2024-02-08T11:48:17+02:00
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