Faq - Domande e risposte

Requisiti e interventi ammissibili

Si possono finanziare investimenti in più sedi distinte che si trovano tutte nella regione?
Si una stessa impresa può presentare più domande per realizzare più interventi riferite a proprie unità locali ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Ai sensi dell’art. 3 comma 4 la soglia di contributo massimo concedibile, pari a €.150.000,00 è riferita al soggetto proponente e non al singolo progetto presentato. 

Cosa si intende per sito produttivo?
Per il Bando il sito produttivo si configura come un’area geograficamente definita, limitata da un determinato perimetro. Ad ogni modo, la definizione del sito produttivo compete al soggetto che redige la diagnosi energetica e tale definizione sarà soggetta a verifica da parte del Nucleo di valutazione.

E’ obbligatorio presentare la diagnosi energetica?
La diagnosi energetica deve essere sottoscritta da tecnico abilitato all’esercizio della professione e redatto ai sensi della norma UNI 16247. Il bando prevede che la diagnosi energetica è sempre obbligatoria. 

E' obbligatorio presentare l’attestato di prestazione energetica (APE)?
Tale documento è obbligatorio nel caso in cui si prevedano interventi di riqualificazione energetica dell’edificio. 

Il mutuo è da considerarsi obbligatorio al fine dell’ottenimento dell’agevolazione. In caso di risposta affermativa se il mutuo deve essere stipulato con una banca convenzionata (ed in tal caso dove è possibile reperire l’elenco delle banche convenzionate) e se sono previste tempistiche per la stipula del mutuo?
Il mutuo è obbligatorio ai fini dell’agevolazione. Non ci sono banche convenzionate, ognuno è libero di rivolgersi alla banca che preferisce. Al momento della presentazione della domanda occorre presentare copia della pre-delibera o della delibera bancaria che accorda il finanziamento e/o del contratto di mutuo stipulato con la banca. Il contratto di mutuo dovrà comunque essere presentato in rendicontazione, come verrà specificato nel Manuale di rendicontazione di futura pubblicazione.

Chiedo un chiarimento rispetto alla relazione tra durata del finanziamento (minimo 4 anni) e il rispetto del principio di stabilità dell' operazione che prevede che il mutuo dovrà essere mantenuto almeno per tutta la durata degli obblighi derivanti dalla stabilità delle operazioni (3 anni per le pmi e 5 anni per le grandi Imprese) decorrenti dalla data del pagamento.
La durata del mutuo è sufficiente che si riferisca ad una durata minima di 4 anni e non deve essere estinto prima della sua scadenza naturale. Quindi, se il mutuo è sottoscritto nel 2023 ed è di durata quadriennale non è un problema se la scadenza naturale dello stesso sia antecedente al periodo previsto per la stabilità delle operazioni. Infatti, l’obbligo del rispetto della stabilità delle operazioni è riferito ai mutui che potrebbero avere una scadenza più lunga e che, pertanto, non potranno essere estinti prima dei 3/5 anni successivi alla liquidazione previsti dal bando

Un’immobiliare che ha un dipendente assunto può presentare domanda?
L’immobiliare può partecipare al bando, al pari delle altre imprese, solo con riferimento all’edificio in cui ha la sede della propria attività, prestando attenzione alle previsioni del paragrafo 9.2 del Bando (“Stabilità delle operazioni”). Non è ammessa la partecipazione al bando per riqualificare un edificio di proprietà in cui non svolge la propria attività di impresa. Vedere nel bando: art.2 comma 3 “requisiti soggettivi di ammissibilità”.

Al punto 4.1, comma 2, ultimo periodo si parla di “valutazione dell’impatto ambientale o procedura di screening”. In cosa consiste questa valutazione e come deve essere eventualmente provata?
La valutazione di impatto ambientale è una autorizzazione che va acquisita solo per determinate tipologie di interventi al fine verificare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. In linea generale si prevede che i progetti finanziati con questo bando non rientrino nella casistica di interventi che necessitano di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), tuttavia potrebbe essere richiesta per l’installazione di particolari tipi di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Sarà quindi cura del tecnico incaricato dall’impresa per la redazione del progetto verificare e dichiarare, nello “schema di relazione tecnica di progetto” (allegato H al Bando), l’assoggettabilità o meno dell’intervento proposto alla VIA.

L’anno di riferimento della diagnosi deve essere l’ultimo in cui sono disponibili i consumi tra i tre anni precedenti a quello di presentazione della domanda di contributo …” si chiede se una diagnosi energetica già redatta ad ottobre 2022 possa essere considerata ammissibile e quindi valida ai fini della presentazione della domanda di agevolazione?

La realizzazione di un impianto fotovoltaico può essere fatta esclusivamente sulla superficie dell’edificio da efficientare (es. tetto, tettoie, verande, magazzini) oppure se è possibile installare fotovoltaico anche al suolo e/o ad. es. su una tettoia a copertura del parcheggio di pertinenza dell’edificio posseduto dall’impresa richiedente?
L’impianto fotovoltaico, purché destinato all’autoconsumo dell’impresa richiedente, coprendone al massimo il 100% dei consumi elettrici, e purché sia dotato delle eventuali autorizzazioni necessarie alla sua installazione a terra e/o su tettoia può essere un intervento ammissibile.

Tra gli interventi ammissibili di cui alla lettera b) del paragrafo 4.1 del bando, può rientrare anche la sostituzione di un impianto fotovoltaico esistente?
Il bando prevede l’ammissibilità per le nuove installazioni. Pertanto, se per “sostituzione” si intende la rimozione e lo smaltimento dell’impianto esistente e contestuale installazione del nuovo impianto sono da ritenersi ammissibili a contributo le sole spese riferite al nuovo impianto. In tal caso ai fini dell’attribuzione del punteggio è da prendere in considerazione solo l’energia prodotta dalla capacità supplementare installata rispetto all’impianto già esistente. Non sono ammessi comunque impianti di potenza inferiore a quelli già esistenti in caso di sostituzione, in quanto non coerenti con le condizioni di ammissibilità sostanziale, con gli obiettivi del Bando e con le strategie regionali in materia.

E’ finanziabile un progetto che prevede un revamping di un impianto già esistente? 
Il revamping, che prevede la sostituzione solo di alcuni componenti dell’impianto, non risulta ammissibile a contributo, non trattandosi di nuovo impianto

Per "tecnico abilitato all'esercizio della professione": si intende il professionista certificato ai sensi della norma ISO 11339 quindi EGE (Esperto Gestione Energetica) e abilitato alla redazione delle diagnosi energetiche così come previsto dal D.lgs 102/2014 e a norma della UNI 16247?
Ai fini della partecipazione al Bando non è obbligatorio che la diagnosi energetica sia redatta da un EGE

E' possibile per la banca che eroga il finanziamento subordinare la delibera dello stesso all’ottenimento della garanzia derivante dal Fondo Centrale di Garanzia oppure è necessario, ai fini della certezza dell’erogazione, attendere la delibera del Fondo di Garanzia? 
La pre-delibera/delibera bancaria può anche essere subordinata all’ottenimento della garanzia del FCG

I tassi di interesse che la banca indica in delibera sono vincolanti in fase di stipula, considerando che gli stessi nel corso delle settimane possono subire delle variazioni?
I tassi di interesse possono anche variare al momento della stipula rispetto a quanto riportato nella delibera. Occorre tenere conto che in fase di rendicontazione dell’investimento, verranno verificati dal contratto di mutuo i tassi effettivamente applicati e verranno ricalcolati gli interessi attualizzati. Si chiarisce che si procederà alla decurtazione del contributo qualora l’importo degli interessi attualizzati risultasse inferiore a quello calcolato in fase di domanda

Cosa si intende per pre-delibera bancaria?
Per pre-delibera/delibera bancaria si intende un documento che attesta l’avvenuta valutazione da parte dell’Istituto di credito della fattibilità della stipula del mutuo e le relative condizioni

Appurato che la realizzazione di interventi di efficientamento energetico atti a produrre energia da fonti rinnovabili deve essere effettuata esclusivamente per l’autoconsumo, nel caso in cui l’impianto produca energia nei così detti “momenti morti” (es. pausa pranzo, di sera, momento di blocco per manutenzioni non programmate, ecc…), e l’energia prodotta in tali momenti fosse venduta alla rete pubblica, l’intervento sarebbe inammissibile?
L’impianto garantisce l’autoconsumo se l’energia prodotta copre una parte del fabbisogno energetico dell’impresa e l’impianto non sia destinato esclusivamente alla produzione di energia da immettere in rete. In tal caso l’intervento risulta ammissibile

Un 'impresa vorrebbe fare interventi di efficientamento energetico su un capannone che ha acquistato da pochi mesi e non viene ancora usato dall’azienda. Il capannone è dotato di impianto di riscaldamento ma, non avendolo ancora allestito ed essendo stato vuoto per diversi anni, non è possibile recuperare le bollette attestanti i consumi per il riscaldamento. Chiedo se fosse possibile, in questo caso particolare, stimare i consumi mediante modello energetico ed inserirli all’interno della diagnosi energetica spiegando la situazione nel dettaglio?
Il bando stabilisce che gli interventi devono essere realizzati in edifici dotati di impianti di climatizzazione in uso e “l’uso deve essere dimostrato da consumi energetici reali nell’anno o nel periodo di riferimento della diagnosi energetica allegata alla domanda di contributo”. 
Inoltre, si precisa che l’anno di riferimento della diagnosi deve essere l’ultimo in cui sono disponibili i consumi tra i tre anni precedenti a quello della presentazione della domanda di contributo.
Infine, al fine dell’ammissibilità della domanda di contributo, occorre che gli interventi vengano realizzati in “siti produttivi operativi al momento della data di presentazione della domanda”.
Nel caso in esame, per come descritto, non sembrano ricorrere le condizioni di partecipazione al bando.

E' ammesso un progetto  che consiste nell'ampliamento di un impianto fotovoltaico già esistente aggiungendo ulteriori pannelli fotovoltaici, per arrivare ad avere una maggiore potenza totale installata?
L’ampliamento con una potenza aggiuntiva dell’impianto descritto è ammissibile fermo restando che sarà considerata ai fini della spesa ammissibile (spesa intestata all’impresa richiedente) e del punteggio di riferimento la sola potenza aggiuntiva.

 

A chi spetta la compilazione dell’allegato H "Schema di relazione tecnica di progetto"?
Con riferimento al quesito posto si chiarisce che il modulo va compilato dal tecnico abilitato all’esercizio della professione a cui va dato formale incarico da parte dell’impresa proponente. Il modulo deve essere unico e sottoscritto e asseverato da un unico tecnico con tutti dati richiesti.

Spese ammissibili

Qualora un’azienda debba realizzare un intervento di riqualificazione energetica sul capannone, possono rientrare anche i costi necessari di rimozione e smaltimento dell’amianto presente?
La rimozione dell'amianto non rientra tra le spese ammissibili da bando.

E’ ammissibile l’acquisto di un impianto fotovoltaico con modalità di pagamento noleggio con riscatto finale? Possono essere considerate ammissibili anche le spese sostenute in leasing (locazione finanziaria)? 
Sì, sono considerate come ammissibili le sole quote di capitale rimborsate nel periodo di eleggibilità delle spese. Si precisa, in tal caso, che comunque la spesa ammissibile finale non deve essere inferiore al 50% dell’investimento inizialmente proposto né inferiore al limite minimo di € 50.000,00. Infine, si precisa che vista la natura del contratto di leasing (con opzione di riscatto) sarà obbligatorio allegare in rendicontazione (come verrà specificato nel Manuale di rendicontazione di futura pubblicazione) una dichiarazione con la quale il beneficiario si impegna a riscattare il bene al termine del contratto, qualora la durata del contratto di leasing abbia una durata superiore ai termini di rendicontazione. Nel caso in cui invece il contratto abbia una durata inferiore basta presentare in rendicontazione le quietanze del pagamento completo del bene e la documentazione da cui si evinca l’avvenuto riscatto.

I costi per il rifacimento della nuova copertura per il posizionamento dei pannelli fotovoltaici rientrano nelle spese ammissibili?
Le spese per il rifacimento della copertura nel caso di installazione del fotovoltaico non sono ammissibili

Sono finanziabili anche interventi di sostituzione dell’illuminazione interna (tradizionale) con lampade a led a basso consumo?
Si, la sostituzione dell’illuminazione interna può rientrare nella voce di spesa a) di cui al paragrafo 4.2 relativa riqualificazione dell’edificio

Nel caso di realizzazione di un impianto fotovoltaico su pensiline a copertura di un parcheggio, è ritenuta una spesa ammissibile il costo per la realizzazione delle pensiline su cui verrà installato l’impianto ?
il bando prevede il riconoscimento di spese per opere strettamente necessarie agli interventi energetici. Tuttavia, si precisa che il Nucleo di valutazione potrà decidere, anche in base all’entità della spesa rispetto a quella dell’impianto, se la realizzazione delle pensiline sia da considerarsi accessoria rispetto all’intervento principale ammissibile (impianto fotovoltaico).

Una ulteriore autorizzazione al proprio Comune ampliativa dell'impianto fotovoltaico tuttora esistente, ebbene tale autorizzazione deve già essere stata concessa alla data di presentazione della domanda o può essere rilasciata dal Comune e dagli enti competenti anche dopo la presentazione della domanda e prima della rendicontazione finale?
Non è necessario avere il titolo abilitativo al momento della domanda.

Sono ammissibili le spese per diagnosi energetica e APE in particolare alla voce b) Spese per la fornitura dei materiali e dei componenti necessari per la realizzazione degli impianti e delle opere ammesse a contributo, relativamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili, comprese opere edili strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi ed oneri di sicurezza?
Si chiarisce preliminarmente che le spese inerenti alla diagnosi energetica e all’attestato di prestazione energetica (APE) sono riconducibili alla voce di spesa d)  (“spese per la progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione impianti”). Si segnala che per progetti che riguardano la sola installazione di impianti da fonte rinnovabile non è necessario produrre l’APE e quindi se prodotto non può essere riconosciuta la spesa in tale casistica. Infine, con riferimento all’ammissibilità delle spese riferite ai documenti sopra menzionati, si segnala la necessità di far emettere i documenti di spesa (e di conseguenza i relativi pagamenti) solo successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo (riferimento paragrafo 4.2, comma 4 “periodi di eleggibilità delle spese”).

Tra le spese ammissibili rientrano anche quelle relative alla sostituzione di macchinari del processo produttivo per ridurre i consumi energetici?
Il bando stabilisce che non sono ammissibili interventi che riguardano l’efficientamento energetico del processo produttivo (es. innovazione di processo - sostituzione di macchinari, impianti e linee produttive esistenti con macchinari, impianti e linee produttive ad alta efficienza energetica).

Cumulabilità

In particolare, chiedo se le agevolazioni di detrazione fiscale per l'efficientamento energetico previste oggi dalla normativa nazionale (come, ad esempio, detrazione Ecobonus al 50% e al 65% delle spese per l'efficientamento energetico) siano cumulabili con il contributo del bando, ovviamente fatto salvo che il totale delle contribuzioni non superi il costo del bene agevolato.
Per la cumulabilità dei contributi previsti dal Bando con altre agevolazioni occorre fare riferimento all’art.3 comma 6 che prevede:
“I contributi previsti dal presente provvedimento non sono cumulabili, per i medesimi titoli di spesa, con altri provvedimenti che si qualificano come aiuti di stato (sia in forma di regimi che di aiuti ad hoc) o che sono concessi a titolo di un regolamento "de minimis", ad accezione dei contributi del Fondo Centrale di Garanzie (FCG), istituito con Legge n. 662/96 per agevolare l’accesso ai finanziamenti da parte delle PMI. I contributi previsti dal presente bando sono cumulabili, anche per i medesimi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche non configurabili quali aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per la realizzazione dell’investimento oggetto di contributo non superi il valore complessivo dell’investimento stesso e che la relativa normativa lo consenta”. Non è previsto quindi da Bando un divieto di cumulo con altre agevolazioni non configurabili quali aiuti di stato, fatto salvo che il totale delle contribuzioni non superi il valore complessivo dell’investimento, e fatto salvo che non ci siano delle limitazioni in tal senso nella disciplina che regola la concessione delle altre agevolazioni.

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ultima modifica 2023-01-23T15:34:43+01:00
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