Faq - Domande e risposte

Beneficiari dei contributi e requisiti soggettivi di ammissibilità 

Le grandi Imprese (GI) hanno l’obbligo di assumere un ricercatore a tempo pieno e indeterminato. Per quanto tempo tale vincolo sussista a seguito della conclusione del progetto? 
Per le GI c'è l'obbligo di mantenere i requisiti stabiliti dal bando per i 5 anni successivi alla data di pagamento del contributo. 

Una PMI che all’atto della domanda abbia due bilanci depositati ma relativi al 2021 e al 2022 è comunque ammissibile o è effettivamente necessario possedere il bilancio depositato anche per l’esercizio 2020? 
Il bando stabilisce che bastano gli ultimi due bilanci approvati e depositati quindi sono ammessi anche quelli per gli anni 2021 e 2022. 

Riguardo il “Contratto di collaborazione” fra GI e PMI: La collaborazione tra PMI e GI si configurerà come un contratto di consulenza della PMI verso la GI, che quindi riceverà il contributo sulla voce A e con questo pagherà la consulenza della PMI? 
La “collaborazione” non potrà essere una mera consulenza, il bando vieta esplicitamente un mero rapporto di fornitura ovvero delle attività di fornitura di servizi svolti unicamente per la ricerca sviluppata dalla GI. Il contratto di collaborazione dovrà dimostrare una effettiva partecipazione al progetto della PMI con delle attività di ricerca autonome e con costi propri. Si chiarisce che con tale tipo di contratto la/le PMI non partecipano al bando, la domanda sarà presentata esclusivamente dalla GI (pertanto suo il progetto, suo il budget e l’eventuale contributo se ne avrà diritto). Si consiglia di consultare le linee guida per la compilazione del contratto di collaborazione pubblicate sul sito 

Stante il fatto che il rapporto di collaborazione con la PMI debba essere una collaborazione strutturata, con condivisione di attività e obietti più ampia della mera fornitura, all’interno di questa collaborazione ci può essere un rapporto di fornitura? 
La fornitura della Pmi non può essere valorizzata per il bando e quindi rendicontata dalla GI. 

Nella sezione 2 “Beneficiari dei contributi e requisiti soggettivi di ammissibilità” viene specificato che le grandi imprese sono ammesse solo se per il progetto è previsto un contratto di collaborazione con una PMI. In particolare, si dice che le GI devono “sviluppare il progetto di ricerca in cooperazione con PMI non appartenente allo stesso gruppo di imprese”. Il non appartenere allo stesso gruppo di imprese è l’unico requisito per le PMI o devono anch’esse avere un’unità locale in Emilia-Romagna e aver depositato almeno due bilanci?  
Anche le PMI individuate per il contratto di collaborazione dovranno avere le stesse caratteristiche giuridiche di accesso al bando delle PMI e quindi essere localizzate in Emilia-Romagna ed avere due bilanci depositati; non dovranno però rispondere agli altri elementi che vengono esplicitamente individuati nel bando come ad es. l’equilibrio finanziario che verranno richiesti solo a coloro che otterranno un contributo. Questo perché le PMI presenti nei contratti di collaborazione dovranno rispondere al principio generale del bando per cui il progetto ed i suoi effetti debbono essere localizzati in Emilia-Romagna. 

Le GI hanno l’obbligo di sviluppare un progetto con le PMI. Tra queste possono rientrare anche le start up? 
Si, la start up è una PMI. 

Al bando possono partecipare anche le Cooperative con contratto di rete o di collaborazione? 
Tutte le Cooperative sono società giuridiche di capitale e hanno l’obbligo di presentare il bilancio e pertanto possono partecipare.  

Può partecipare un consorzio di tutela?  
Se è un consorzio con attività esterna, nessun problema. E’ il consorzio che deve verificare se è PMI o GI 

Una PMI che è anche ente accreditato presso la rete alta tecnologia dell'Emilia Romagna può presentare una proposta progettuale in qualità di PMI e, allo stesso tempo, partecipare al bando in qualità di organismo di ricerca chiamato a collaborare con altre imprese nell'ambito di altri progetti? O la partecipazione al bando come soggetto proponente preclude la possibilità di operare in altre forme?
con Delibera n. 2289 del 19 dicembre è stata modificata in alcune parti la Delibera precedente n. 1852/2022. Tra queste modifiche è stata introdotta al paragrafo 2 del bando questa regola:  Sono escluse dalla partecipazione al presente bando, le imprese riconosciute tra le strutture accreditate della rete alta tecnologia, trovandosi nella condizione di fornitori privilegiati riconosciuti.

Spese ammissibili 

Riguardo il personale di ricerca di cui alla voce C: nella rendicontazione dovranno essere presentati i time sheet o solo l’elenco delle persone coinvolte nel progetto, ai fini della verifica della mansione ammissibile?  
E’ una voce forfettaria i cui elementi da verificare saranno descritti successivamente nel manuale di rendicontazione. 

Riguardo i costi per la realizzazione dei prototipi, sono previsti costi unitari minimi per componenti e semilavorati?  
No, e non saranno ammesse spese relative a parti non identificabili ed assimilabile a materiale vario (ad es. bulloni, viti e tutte le parti minute non riscontrabili). 

Riguardo le attrezzature, cosa si intende con la definizione di strumentazione scientifica indicata ammissibile se con costo unitario > 100 €? 
La singola strumentazione acquistata dovrà avere un costo al netto di IVA superiore a 100€ 

In generale, nella voce B sono ammessi solo costi di beni immobilizzati (oltre agli affitti e ai leasing)?  
Sì, solo immobilizzazioni materiali ed immateriali 

Progetti ammissibili 

Tra gli organismi di ricerca può essere anche fuori regione? 
Sì anche esterni alla Regione. 

Cosa si intende per unità locale? 
Per unità locale si intende un immobile, al cui interno il soggetto realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi, in cui sia stabilmente collocato il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione del progetto. Non sarà contemplata, ai fini del presente bando, l’individuazione come sede produttiva di una unità locale adibita a uso logistico e commerciale o ufficio di rappresentanza. 

Un’azienda che ha sede legale e unità produttiva in regione Lombardia può presentare domanda per realizzare il progetto in Emilia-Romagna e creare l’unità locale produttiva entro 60 dalla comunicazione di ammissione al contributo? 
Si, il bando stabilisce che l’unità locale, qualora non operativa al momento della presentazione della domanda, dovrà risultare operativa con le caratteristiche previste dal bando e comunicata all’amministrazione regionale entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo a pena di decadenza dal beneficio. Si vedano anche i limiti sopra descritti. 

All'articolo 4.1 è esplicitato che “ progetti dovranno prevedere la collaborazione con organismi di ricerca ai sensi della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01), italiani ed esteri, strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico appartenenti alla Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna ed accreditate ai sensi della D.D. 15375 del 8 agosto 2022. Sono inclusi anche i centri per l'innovazione?
Sì, sono compresi anche i “centri per l’innovazione” limitatamente ad attività di ricerca fornita

Può essere fornito qualche esempio per meglio chiarire il confine di una collaborazione tra GI e PMI?
Qualora la PMI svolge una attività di fornitura di servizi e/o beni alla GI e non è in grado di implementare nel proprio processo produttivo i risultati della ricerca, siamo chiaramente in una attività di mera fornitura e il contratto di collaborazione non sarà accettato


 

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ultima modifica 2023-01-20T12:04:55+01:00
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