Domande e risposte

Chiarimenti per i progetti da presentare nella seconda finestra

  1. Quando devono essere avviati i progetti presentati nell’ambito della seconda finestra?
    Come è previsto nel paragrafo 8 del bando, i progetti presentati nell’ambito della seconda finestra dovranno essere a partire dal primo gennaio 2019. Ai sensi del bando l’avvio coincide con la data di emissione della prima fattura relativa agli acquisti, forniture e lavori realizzati.
    Rimane salvo tuttavia quanto già chiarito nelle faq precedenti, e cioè che anche prima della presentazione della domanda potranno essere sottoscritti i contratti tra richiedente e fornitori, effettuati gli ordinativi o richiesti i preventivi mentre i documenti comprovanti il trasporto e la consegna dei beni dal fornitore all’acquirente (es: bolle di accompagnamento) dovranno avere una data successiva a quella di presentazione della domanda di contributo.
  2. Quando devono essere conclusi i progetti presentati nell’ambito della seconda finestra?
    I progetti dovranno essere conclusi entro 10 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione e, comunque, non oltre la data del 31/12/2019. Si ricorda che la data di conclusione del progetto coincide con la data di emissione dell’ultima fattura relativa agli acquisti, forniture e lavori realizzati.
  3. Con riferimento ai progetti presentati nell’ambito della seconda finestra sono ammissibili a finanziamento le fatture emesse e pagate, dopo la presentazione della domanda, nell’anno 2018?
    No, tali fatture non sono agevolabili. Tutte le fatture per essere ammesse al finanziamento dovranno essere emesse nel periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 e pagate nel periodo 1° gennaio 2019 – 28 febbraio 2020.
  4. L’impresa che presenta il progetto nell’ambito della seconda finestra ha la possibilità di cumulare il contributo regionale con l’iperammortamento?
    La normativa vigente relativa all’iperammortamento prevede che la spesa relativa all’impianto o macchinario sia sostenuta almeno per il 20% nel 2018 e per il restante 80% nel 2019. Ciò contrasta apertamente con il cronoprogramma previsto dal bando relativamente alle domande presentate nell’ambito della seconda finestra. Quest’ultimo, infatti, stabilisce che la spesa debba essere sostenuta interamente nel 2019.
    Sono ammissibili e finanziabili allora i progetti presentati nella seconda finestra le cui spese sono in parte sostenute nel 2018? La risposta è affermativa. Tuttavia, le spese sostenute nel 2018, pur dovendo essere rendicontate alla Regione per comprovare l’intero pagamento del bene oggetto del contributo, non saranno agevolabili.
    ES: costo del bene= 100, acconto pagato nel 2018=20, saldo pagato nel 2019=80.In questo caso la spesa da rendicontare alla Regione per ottenere il contributo (ad esempio 25% del costo ammesso) sarà uguale a 100, la spesa agevolabile sarà 80, il contributo sarà pari a 20.

Aspetti generali

  1. E’ possibile, da parte delle imprese richiedenti, sostenere l’investimento con risorse proprie e senza ricorrere al finanziamento bancario?
    No. L’iniziativa assunta dalla Regione tramite il bando mira a sostenere investimenti da parte delle imprese che non hanno liquidità proprie. Pertanto è necessario che l’investimento in relazione al quale si chiede l’agevolazione sia coperto – come spiegato nella tabella di cui al paragrafo 2.1 del bando stesso – in parte con un finanziamento bancario e in parte con il contributo a fondo perduto. 
  2. Quali sono i Confidi autorizzati a rilasciare le garanzie dirette sui finanziamenti bancari concessi dalle banche per sostenere la parte degli investimenti non coperta dal fondo perduto e che beneficeranno della controgaranzia del Fondo EuReCa?
    I confidi saranno quelli selezionati da Cassa Depositi e Prestiti spa, con procedura pubblica. L’elenco dei Confidi sarà pubblicato sul sito del Por Fesr al termine della suddetta procedura.
  3. In caso di incremento occupazionale il contributo a fondo perduto viene riconosciuto nella misura del 25% solo a seguito della presentazione della documentazione di rendicontazione e della dimostrazione del saldo positivo tra i dipendenti a tempo indeterminato dichiarati nella domanda e quelli dichiarati al momento della richiesta di erogazione del saldo del contributo. In questo caso qual è l’importo del finanziamento bancario che l’impresa deve stipulare con la banca?
    Nel caso in cui l’impresa richiedente dichiari nella domanda che, per effetto del progetto, procederà ad assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato, l’importo del finanziamento dovrà essere chiesto nella misura del 75% del costo dell’investimento complessivo

Cumulo contributi

  1. Cosa si intende per cumulo dei contributi?
    Si realizza un cumulo tra più agevolazioni quando queste si riferiscono agli stessi costi ammissibili, alle stesse spese rendicontabili e rendicontate. Non costituisce cumulo, ed è totalmente irrilevante sotto il profilo degli aiuti di stato, il fatto che un beneficiario riceva più aiuti di stato finalizzati alla realizzazione della medesima iniziativa o progetto o attività ma per costi ammissibili diversi. 
  2. E’ possibile cumulare il contributo concesso ai sensi del bando con altri contributi?
    Il bando stabilisce che il contributo concesso in base allo stesso non è cumulabile con altri aiuti pubblici di qualsiasi natura classificabili come aiuti di stato ai sensi della normativa comunitaria. Pertanto, il contributo previsto nel bando è cumulabile con altri contributi o agevolazioni concessi da altri enti che non sono classificabili come aiuti di stato. 
  3. Come fa un’impresa a capire se un contributo concesso da un altro ente sugli stessi costi ammissibili, sulle stesse spese rendicontabili e rendicontate costituisce un contributo cumulabile o un aiuto non cumulabile?
    Innanzitutto, è regola generale quella per cui se il provvedimento normativo (legge, decreto, regolamento, bando, ...) in base al quale l’impresa ha ottenuto il contributo sugli stessi costi ammissibili, sulle stesse spese rendicontabili e rendicontate non qualifica espressamente tale contributo come aiuto di stato, allora si può effettuare il cumulo delle agevolazioni.
    In secondo luogo:
  • se il provvedimento normativo (legge, decreto, regolamento, bando, ...) prevede che il contributo venga concesso in regime di esenzione, allora si è in presenza di un aiuto e i contributi non saranno cumulabili;
  • se il provvedimento normativo (legge, decreto, regolamento, bando, ...) prevede che il contributo venga concesso in regime de minimis, allora non si è in presenza di un aiuto, con la conseguenza che i contributi – salvo il rispetto del tetto massimo relativo ai 200.000,00 € in tre esercizi finanziari – saranno cumulabili.

Si consiglia pertanto, prima di chiedere a Enti diversi più contributi sugli stessi costi che saranno proposti a valere sul bando, di verificare sempre se la normativa di riferimento prevede espressamente la qualificazione delle agevolazioni come aiuti di stato.

Progetti finanziabili

  1. Quali sono le caratteristiche imprescindibili degli interventi per essere ammessi a finanziamento?
    Gli interventi devono essere caratterizzati dalla innovatività. Nel senso che gli stessi dovranno comportare, insieme o alternativamente, una innovazione di prodotto, processo o servizio ed essere in grado di intercettare le migliori soluzioni tecnologiche presenti sul mercato. Qualora non fossero riscontrabili tali elementi difficilmente il progetto potrà ottenere un punteggio pari o superiore a 60 punti su 100, in modo da poter essere finanziato. 
  2. La sede dove verrà realizzato l'investimento deve già essere operativa e registrata in visura camerale al momento della domanda?
    Si, gli interventi dovranno essere realizzati in sedi operative o unità locali già presenti, pena l’inammissibilità della stessa, nella visura camerale al momento della domanda di contributo.
  3. Sono ammesse le spese per l’acquisto di mezzi di trasporto?
    Non è ammesso l’acquisto di mezzi trasporto di persone e/o merci per conto terzi. In altre parole, non è ammissibile l’acquisto di mezzi di trasporto da parte di chi svolge professionalmente - e non in maniera strumentale ad altra attività - un’attività che consiste nel trasferimento di persone o cose di terzi, siano esse materiali sfusi e non, dietro il pagamento di un corrispettivo.
    E’ ammesso, invece, l’acquisto di mezzi di trasporto strumentali ad altre attività diverse dal trasporto di persone o merci per contro terzi. (Ad esempio, autospurghi, autocarri, carrelli elevatori, transpallet, piattaforme elevatrici)
  4. Sono ammissibili le spese per l’allestimento dei mezzi di trasporto, quali gru, cestelli ecc.?
    Si, a patto che gli allestimenti riguardino i mezzi di trasporto strumentali all’attività che deve essere diversa dall’attività di trasferimento di persone o cose di terzi, siano esse materiali sfusi e non, dietro il pagamento di un corrispettivo.
  5. Nel bando si indicano, tra le spese ammissibili, quelle relative all’acquisto di software e licenze. Un'impresa che non acquisti un pacchetto software/licenza predefinita ma che commissioni ad una software house la realizzazione o la modifica/miglioria di un software personalizzato (fatturata dalla software house come "consulenza informatica di sviluppo software") è ammissibile? 
    Si, tale spesa è ammissibile ma trattandosi di una spesa che viene fatturata come consulenza, a differenza dell’acquisto di software o licenze è riconosciuta solo nel limite massimo del 15% della somma delle altre spese.
  6. E’ ammissibile l’acquisto di un macchinario o attrezzatura che, pur essendo di proprietà dell’impresa che intende beneficiare del contributo, è collocato presso l’impresa fornitrice? (Es: stampi speciali per la produzione di componenti plastici, metallici, ecc.).
    Si, tale spesa è ammissibile. Il richiedente il contributo tuttavia dovrà specificare, nelle note a margine del piano dei costi, che l’attrezzatura, la macchina ecc. non si trova presso la propria sede ma presso la sede del fornitore. Quest’ultimo, inoltre, dovrà consentire ai funzionari regionali l’effettuazione dei controlli in loco.
  7. Nelle spese di consulenza o di acquisto software sono ammissibili spese di trasferta?
    Le spese ammesse sono riferito all'acquisto del bene o del servizio, e non sono pertanto ammissibili spese di viaggio, rimborso kilometrico, vitto e alloggio e ogni altra spesa di trasferta aggiuntive

  8. Sono ammissibili  le spese connesse all'acquisto del macchinario, come le spese di installazione e collaudo? Inoltre, si possono considerare tra i costi per l’installazione e l’avviamento eventuali spese di trasporto e di addestramento del personale tecnico? 
    Le spese relative alla installazione/posa in opera e collaudo del bene acquistato sono ammissibili anche quando non comportano opere murarie, di cui alla voce D né danno luogo ad uno specifico servizio consulenziale rendicontabile in voce E, purché siano ricompresi nella fattura di acquisto del bene  in quanto forniti dallo stesso fornitore, con importi dettagliati o come costi ricompresi nel costo complessivo della fornitura.
    Analogamente, si possono considerare i costi di addestramento se ricompresi nella fattura di acquisto, e se strettamente connessi l’installazione e l’avviamento del macchinario, e gli eventuali costi di trasporto sempre solo se ricompresi nella fattura di acquisto del bene.

    Domande di contributo

  9. E' possibile per un'impresa presentare più domande, per diversi beni/progetti, all'interno della stessa finestra?
    In linea teorica è possibile che una stessa impresa presenti, all’interno della stessa finestra, due o più domande di contributo.
    Tali domande tuttavia devono riferirsi a due o più progetti effettivamente e realmente differenti tra loro. Non potranno essere presentate più domande qualora le stesse si riferiscano ad un solo progetto che risulta, pertanto, artificiosamente frazionato. 
  10. Una domanda può riguardare l'acquisto di più beni da collocare in più sedi, tutte poste in Regione, o vanno fatte più domande per le diverse sedi?
    In questo caso può essere fatta una sola domanda indicando quali sono le sedi operative o le unità locali dove verranno collocati gli impianti, attrezzature ecc. Naturalmente tutte le sedi operative o unità locali dovranno essere localizzate nel territorio dell’Emilia-Romagna.
  11. Cosa si intende nel bando per avvio dei progetti?
    Ai sensi del bando la data di avvio dei progetti coincide con la data di emissione della prima fattura relativa agli acquisti, forniture e lavori realizzati.
  12. Cosa si intende nel bando per termine dei progetti?
    Ai sensi del bando la data finale dei progetti coincide con la data di emissione dell’ultima fattura relativa agli acquisti, forniture e lavori realizzati.
  13. Poiché il bando stabilisce che i progetti devono essere avviati dopo la presentazione della domanda e che la data di avvio del progetto coincide con la data di emissione della prima fattura, è possibile che i contratti tra richiedente e fornitori oppure gli ordinativi o i preventivi possano essere sottoscritti, effettuati o richiesti in una data antecedente a quella di presentazione della domanda?
    Si, i contratti tra richiedente e fornitori, gli ordinativi o i preventivi possono essere sottoscritti, effettuati o richiesti in una data antecedente a quella di presentazione della domanda.

Cronoprogramma

  1. Per la verifica del rispetto dei cronoprogrammi di spesa indicati nel paragrafo 8.1 del bando fanno fede le date di emissione delle fatture o i relativi pagamenti? 

    Con riferimento ai cronoprogrammi, si considera la data di emissione delle fatture. Ciò significa che nel cronoprogramma del 2018, dovranno essere considerate le fatture emesse nel 2018 relative agli acquisti, forniture e lavori realizzati, anche se pagate successivamente (comunque entro e non oltre 10 mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo), fermo restando il rispetto del periodo di ammissibilità delle spese previsto dal bando e dal manuale di rendicontazione.

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ultima modifica 2019-11-29T09:50:17+01:00
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