Legge annuale per il mercato e la concorrenza, obblighi di trasparenza
In base alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza del 4 agosto 2017, n. 124, i beneficiari di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici pubblici devono provvedere agli obblighi di pubblicazione - previsti dall’art. 1 commi 125 e 126 della stessa legge - ricordando le sanzioni conseguenti nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge nei termini previsti.
Chi è soggetto agli obblighi di pubblicazione
Le imprese devono pubblicare gli importi relativi a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti nel 2018 dai soggetti pubblici sopra indicati, nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. L’inosservanza di tale obbligo per le imprese comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi. Per le imprese individuali e le società di persone, non essendo esplicitata dalla norma tale casistica, si ritiene che la pubblicazione debba essere fatta nei propri siti o portali digitali.
Le associazioni, comprese le associazioni di consumatori e utenti e quelle di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, le fondazioni e le onlus devono pubblicare nei propri siti o portali digitali le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti dalle pubbliche amministrazioni o altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’art.2 bis dlgs 33/2013 nel 2018 entro il 28 febbraio 2019.
Non devono essere pubblicati importi inferiori complessivamente a € 10.000,00 e si deve fare riferimento al criterio contabile di cassa.