Domande frequenti

Soggetti che non possono presentare domanda

  • Cosa si intende quando, nel bando, al paragrafo 2 relativo ai beneficiari del contributo, che si riporta: "Non possono presentare domanda gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42, del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione concedente, anche a titolo gratuito, secondo quanto previsto dall’art. 4, co. 6 DL n. 95/2012, salvo che non rientrino in una delle cause di esclusione di cui all’art. 4, co. 6 del DL n. 95/2012, ultimo capoverso." relativamente a:
    • Chi sono i soggetti cui si applica tale divieto?
      L'ambito soggettivo riguarda i soggetti indicati negli articoli da 11 a 42 del codice civile, vale a dire: società, associazioni, fondazioni, comitati.
    • Quali sono i servizi prestati anche titolo gratuito che impediscono ai soggetti di cui sopra di partecipare al bando?
      Per servizi si ritiene si debba fare riferimento a tutti quelli richiamati nel codice degli appalti e relativi allegati.
    • Qual è l'amministrazione dalla quale, se si stanno prestando i servizi, non si possono ricevere contributi?
      E’ la stessa amministrazione alla quale si sta erogando il servizio, quindi che ha la stessa personalità giuridica e lo stesso codice fiscale dell'amministrazione concedente il contributo.
  • Al paragrafo 2 “Beneficiari del contributo” del bando viene disposto che possono partecipare al bando, pena inammissibilità della domanda presentata, le imprese che non presentano le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 20, lettere a), b) e c), della Comunicazione della Commissione “Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01). Cosa deve intendersi per imprese in difficoltà?

    • Non possono essere destinatarie del contributo previsto dall'Asse II - Sviluppo innovativo delle imprese del Por Fesr Emilia-Romagna 2007-2013 le imprese che si trovano in stato di difficoltà.
      Per la definizione di impresa in difficoltà si applicano i criteri previsti dagli orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2014/C 249/01).
      In particolare, il punto 20, lettere a), b) e c), della Comunicazione della Commissione “Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01) dispone che un’impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

      a) nel caso di società a responsabilità limitata (ci si riferisce in particolare alle forme di società di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio - GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto (se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione) a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (ed a tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

      b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (Si tratta in particolare delle forme di società che figurano nell’allegato II della direttiva 2013/34/UE), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

      c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

      Il rispetto del suddetto requisito sarà oggetto di apposita auto-dichiarazione da parte del rappresentante legale dell'impresa nel modulo di presentazione della domanda per la concessione del contributo.

      Chiaramente la circostanza di non ricadere in alcuna delle ipotesi di impresa in difficoltà non esclude il rispetto degli altri requisiti previsti dal bando stesso.

Criterio di precedenza

  • A quali imprese si applica il criterio di precedenza di cui al paragrafo 10 del bando, relativo al possesso del rating di legalità?
    Al fine di non ledere il principio di concorrenza, il criterio si applica in caso di parità di punteggio esclusivamente fra le imprese dotate dei requisiti minimi per la richiesta del rating.
  • L’impresa non ha avuto formalmente il riconoscimento per il rating di legalità pur avendone fatto richiesta. Può beneficiare della priorità prevista al punto 10 dell’allegato alla deliberazione n.1945 del 22 dic. 2014
    L’impresa per beneficiare della priorità prevista deve essere in possesso del rating di legalità (riconoscimento formale) al momento della presentazione della domanda, pertanto non è sufficiente la semplice richiesta

De minimis

  • Qual è il triennio da prendere a riferimento per la compilazione dei dati sui contributi de minimis ricevuti?
    Gli anni da prendere in considerazione sono il 2013, 2014 e 2015
  • A quale soggetto sono riferiti i dati di Fatturato, Occupati (ULA) e Totale di bilancio nella dichiarazione "Parametri dimensionali de minimis"?
    Sono riferiti all'impresa che richiede il contributo. I dati di Fatturato, Occupati (ULA) e Totale di bilancio delle imprese collegate e associate (le cui definizioni sono contenute nell'Allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014) vanno invece inseriti nella specifica tabella contenuta nella medesima dichiarazione. L'unica eccezione è data dal caso in cui l'impresa abbia un bilancio consolidato. In questo caso i dati di Fatturato , Occupati e Totale di bilancio sono riferiti al gruppo e pertanto nella tabella riferita alle imprese collegate vanno inseriti solo Denominazione, CF e P.IVA delle imprese facenti parte del gruppo . Per evidenziare il fatto che i dati pertinenti sono riferiti al bilancio consolidato sostituire i termini
    • Fatturato (Euro) __________________ con Fatturato da bilancio consolidato (Euro) _____________________
    • Occupati (ULA) __________________ con Occupati (ULA) da bilancio consolidato __________________
    • Totale di bilancio (Euro) _______________ con Totale di bilancio da fatturato consolidato (Euro) ______________________

Il Regolamento (UE) 651/2014 è disponibile online

  • Quali imprese collegate o associate vanne prese a riferimento nella dichiarazione "Parametri dimensionali e de minimis"?
    Per quanto riguarda i dati che qualificano l'impresa come pmi bisogna prendere a riferimento tutte le imprese collegate o associate (le cui definizioni sono contenute nell'Allegato 1 del Regolamento U) 651/2014) alla richiedente, ivi comprese le imprese con sede legale all'estero. Per quanto riguarda i dati sugli aiuti ricevuti a titolo di de minimis bisogna prendere a riferimento le sole imprese collegate alla richiedente che abbiano sede legale in Italia. Si precisa inoltre che ai soli fini del de minimis due imprese controllate da un impresa avente sede legale all'estero non sono considerate collegate fra loro. Quindi a titolo di esempio se A e B (con sede in Emilia Romagna) sono controllate da C con sede in Francia e assumendo che la richiedente sia A, allora i dati relativi ai contributi de minimis concessi vanno dichiarati con esclusivo riferimento ad A. Si precisa inoltre che, ai soli fini del de minimis, le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni esclusivamente per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto non sono considerate imprese collegate.

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ultima modifica 2015-03-24T19:19:00+01:00
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