Faq - Domande e risposte

Beneficiari dei contributi

Le aziende agricole, qualora iscritte in camera di commercio, possono partecipare al bando ed essere beneficiarie del contributo?
No, non possono partecipare

Artigianato e alimentari

Ho un’attività artigianale di produzione gastronomica con asporto e contestualmente svolgo attività di vendita di alimenti con regolare SCIA di commercio di vicinato presentata al Comune competente. Posso partecipare al bando?
È indispensabile premettere che il principale obiettivo del bando è quello di sostenere i progetti di valorizzazione e di innovazione delle PMI che operano nell’ambito del settore commerciale. Per questo motivo al paragrafo 2, del presente avviso, fra le categorie ammesse, sono stati individuate proprio le “- attività di commercio al dettaglio in sede fissa aventi i requisiti di esercizio di vicinato ai sensi della vigente normativa (art. 4, comma 1, lettera d del D. Lgs. n. 114/1998)”. Per quanto riguarda gli artigiani che operano nel settore alimentare è stata introdotta un’ulteriore specificazione al fine di valutare successivamente la proposta progettuale di valorizzazione della propria attività e, pertanto, sono ammessi a presentare istanza qualora operino anche con un titolo per l’esercizio di somministrazione alimenti e bevande, così come disciplinato dalla L.R. n. 14/2003 (con le relative esclusioni già elencate al punto precedente) o di titolo per l’attività commerciale di vendita in sede fissa di vicinato di prodotti alimentari così come disciplinato dal D. Lgs. n. 114/98. Ciò significa che se l’impresa artigianale in questione esercita anche l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa avente i requisiti di esercizio di vicinato ai sensi della vigente normativa (art. 4, comma 1, lettera d del D. Lgs. n. 114/1998) o quella di esercizio di somministrazione alimenti e bevande, così come disciplinato dalla L.R. n. 14/2003, mediante il possesso degli specifici titoli abilitativi, può presentare istanza per il presente bando. Si ricorda che al successivo paragrafo 2.1 viene disposto che i soggetti proponenti il progetto al momento della presentazione della domanda “devono essere in possesso delle regolari autorizzazioni e/o titoli per l’esercizio delle attività ammesse al presente bando di cui al precedente paragrafo 2”. Si deve comunque precisare che il progetto proposto sarà soggetto a valutazione di ammissibilità sostanziale, in relazione alla coerenza con gli interventi e gli obiettivi del bando. Pertanto, gli interventi proposti dovranno essere mirati alla riqualificazione e valorizzazione dell’attività commerciale esercitata, non ritenendosi ammissibili progetti sostanzialmente rivolti ad un intervento generico sull’attività produttiva.

Artigianato e commercio

Svolgo attività di estetica in forma artigiana e nella stessa unità locale ho adibito uno spazio per l’esercizio di vendita per prodotti cosmetici. Per questa attività ho presentato regolare SCIA di esercizio di vicinato presso il Comune di competenza. Posso partecipare al bando?
Si rileva che il bando in oggetto, al paragrafo “2. Beneficiari dei contributi”, prevede che fra le tipologie ammesse possano presentare domanda le “- attività di commercio al dettaglio in sede fissa avente i requisiti di esercizio di vicinato ai sensi della vigente normativa (art. 4, comma 1, lettera d del D. Lgs. n. 114/1998)”. Inoltre, al successivo paragrafo 2.1 viene disposto che i soggetti proponenti il progetto al momento della presentazione della domanda “devono essere in possesso delle regolari autorizzazioni e/o titoli per l’esercizio delle attività ammesse al presente bando di cui al precedente paragrafo 2”. Si evidenzia, altresì, che a parte le specifiche esclusioni indicate nel bando, lo stesso non preclude la partecipazione ai soggetti economici che svolgono assieme all’attività ammessa anche altre attività d’impresa. Ciò significa che se l’impresa artigianale in questione esercita anche l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa avente i requisiti di esercizio di vicinato ai sensi della vigente normativa (art. 4, comma 1, lettera d del D. Lgs. n. 114/1998) può presentare istanza per il presente bando. Si deve comunque precisare che il progetto proposto sarà soggetto a valutazione di ammissibilità sostanziale, in relazione alla coerenza con gli interventi e gli obiettivi del bando. Pertanto, gli interventi proposti dovranno essere mirati alla riqualificazione e valorizzazione dell’attività commerciale esercitata, non ritenendosi ammissibili progetti sostanzialmente rivolti ad un intervento generico sull’attività produttiva.

Farmacie/Farmacie e commercio

Le farmacie possono partecipare al bando sostegno all’innovazione delle imprese del commercio?
Si rileva che il bando in oggetto, al paragrafo “2. Beneficiari dei contributi”, prevede che fra le tipologie ammesse possano presentare domanda le “- attività di commercio al dettaglio in sede fissa avente i requisiti di esercizio di vicinato ai sensi della vigente normativa (art. 4, comma 1, lettera d del D. Lgs. n. 114/1998)”. Inoltre, al successivo paragrafo 2.1 viene disposto che i soggetti proponenti il progetto al momento della presentazione della domanda “devono essere in possesso delle regolari autorizzazioni e/o titoli per l’esercizio delle attività ammesse al presente bando di cui al precedente paragrafo 2”. Pertanto, se l’impresa o il soggetto economico è esclusivamente autorizzato all’attività di farmacia, secondo le specifiche norme di settore, non è fra i beneficiari ammessi a presentare istanza al presente bando. Infatti, l’art. 4, comma 2, del Dlgs.n. 114/98 e s.m. e i., dispone che “ ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medicochirurgici”, non si applicano le disposizioni di regolamentazione dell’attività commerciale disciplinata dal decreto stesso. Tuttavia, se lo stesso soggetto proponente ha titolo per lo svolgimento dell’attività di commercio al dettaglio in sede fissa avente i requisiti di esercizio di vicinato ai sensi della vigente normativa (art. 4, comma 1, lettera d del D. Lgs. n. 114/1998), potrà presentare istanza come tale, allegando il suddetto titolo. In questo caso, il progetto che verrà presentato dovrà riguardare la valorizzazione dell’attività di commercio in sede fissa specificatamente ammessa al bando”.

Albergo e ristorazione

Un'impresa che gestisce un Albergo (anche diffuso) con annesso Ristorante può presentare domanda per la sola parte di ristorazione, essendo questa aperta anche agli esterni non ospiti dell'albergo?
In questo caso la domanda è ammissibile se la licenza di somministrazione di alimenti e bevande non è semplicemente annessa a quella dell’albergo ma costituisce licenza autonoma. Si deve comunque precisare che il progetto proposto sarà soggetto a valutazione di ammissibilità sostanziale, in relazione alla coerenza con gli interventi e gli obiettivi del bando. Pertanto, gli interventi proposti dovranno essere mirati alla riqualificazione e valorizzazione dell’attività di ristorazione esercitata, non ritenendosi ammissibili progetti sostanzialmente rivolti ad un intervento generico sull’attività produttiva.

Un’ impresa gestisce, come attività primaria, l’attività di ristorazione con somministrazione e, come attività secondaria, quella ricettiva. E’ possibile presentare la domanda per la ristrutturazione delle camere e quindi per interventi legati all'attività ricettiva?
No, non è possibile

Requisiti soggettivi di ammissibilità

L’unità locale sede dell’intervento deve risultare attiva in visura camerale al momento di presentazione della domanda?
Il bando stabilisce che l’intervento deve essere realizzato in una unità locale avente sede in Emilia-Romagna. Ciò comporta che l’unità locale, al momento della domanda, deve risultare da visura camerale ma non è richiesto che risulti attiva, in quanto può accadere che l’attività, pur essendo registrata in camera di commercio, sia momentaneamente sospesa proprio in ragione dei lavori da effettuare sull’immobile.

Interventi ammissibili

Come si deve interpretare la regola stabilita nel paragrafo 4.1, comma 1 del bando, che stabilisce:
Sono ammissibili alle agevolazioni previste nel presente bando gli interventi finalizzati, alternativamente o congiuntamente all’allestimento, alla riqualificazione, alla ristrutturazione e ampliamento delle unità locali dove sono svolte le attività, a condizione che gli interventi edili riguardino una parte dell’immobile non superiore al 25% del volume complessivo dello stesso”?
La regola secondo la quale gli interventi edili possono interessare una parte di immobile non superiore al 25% del volume complessivo dell’edificio discende dal fatto che il bando, esclude,  in considerazione delle attività agevolateil finanziamento di quegli interventi edili che comportano una modifica sostanziale delle caratteristiche dell’edificio e che - aumentandone la sua vulnerabilità - potrebbero esporlo ai potenziali impatti ambientali determinati dagli effetti del cambiamento climatico (climate proofing). Ciò premesso, per la corretta applicazione della condizione posta dal bando si evidenzia quanto segue:

  • per calcolare il 25% del volume complessivo, si deve tenere conto non della sola unità locale dove verrà realizzato l’intervento ma dell’intero edificio in cui tale unità locale è inserita;
  • per interventi edili si intendono quelle opere, lavorazioni e interventi che mirano a modificare l’edificio; pertanto, tutte quelle lavorazioni di manutenzione leggera (tinteggiatura, risanamento pareti, pavimentazioni, adeguamento impianti elettrici e idrici) non sono rilevanti ai fini dell’applicazione della regola posta dal bando;
  • sono invece rilevanti ad esempio tutti gli interventi di ampliamento/modifica della sagoma dell’edificio, di realizzazione di nuovi spazi interrati o qualsiasi altra opera in grado di determinare un impatto negativo sulla vulnerabilità dell’edificio agli eventi determinati dal cambiamento del clima.

Un’impresa deve fare due interventi in due diversi unità locali, motivo per il quale secondo le indicazioni del bando è necessario inviare due domande. E’ possibile, in questo caso, presentare per ogni domanda un piano finanziario inferiore ai 20.000 euro?
No per ogni domanda il piano finanziario deve prevedere un investimento minimo di ammontare non inferiore a 20.000 euro

Possono essere ammissibili gli interventi che richiedono un titolo abilitativo depositato in data antecedente alla presentazione della domanda?
Si. Il bando stabilisce che gli interventi potranno essere avviati a partire dalla data di presentazione della domanda ed essere conclusi – salvo proroghe autorizzate - entro la data del 30 giugno 2025.
Con riferimento agli interventi edili e alla tipologia di spesa indicata nella voce A del paragrafo 4.1 del bando, si stabilisce che per l'avvio dei progetti:
- in caso di edilizia libera e per opere che non hanno richiesto alcun titolo abilitativo, si fa riferimento alla data di stipula del contratto/ accettazione del preventivo controfirmato;
- in caso di opere di edilizia pesante o recuperi conservativi o manutenzione straordinaria o comunque ampliamenti, ristrutturazioni o riqualificazioni che hanno richiesto un titolo abilitativo, si fa riferimento alla data di avvio dei lavori dichiarata dal D.L./di apertura del cantiere. Pertanto, non rileva la data del mero deposito del titolo abilitativo.

Spese ammissibili

Tra le spese ammissibili nella voce B) del paragrafo 4.2 del bando sono incluse anche le spese di trasporto e montaggio di arredi e attrezzature?
Tali spese sono ammissibili solo se sono comprese nella fattura di acquisto dell’attrezzattura o dell’arredo. Non sono ammissibili quando sono contenute in fatture separate da quella dell’acquisto/fornitura

Tra le spese nella voce C) del paragrafo 4.2 del bando sono ammesse anche le consulenze per pubblicità e marketing?
No, tali spese non sono ammissibili.

Contributo e premialità

Per avere diritto alla premialità del 5% prevista all’articolo 3.1 del bando, legata all’incremento occupazionale, è ammissibile la trasformazione del contratto dei dipendenti da tempo determinato a tempo indeterminato?
Si, la trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato soddisfa il criterio per richiedere l'incremento occupazionale.

Compilazione della domanda e allegati

Nel format della domanda contenuto nell’applicativo Sfinge 2020 viene richiesto di indicare il numero di dipendenti, il fatturato e lo stato patrimoniale riferito alle annualità 2022 e 2023: nel caso di aziende che non hanno ancora depositato il bilancio del 2023 è possibile indicare le due annualità precedenti 2021 e 2022?
SI

Nel caso in cui l’impresa richiedente abbia disponibilità dell’immobile in cui si realizza il progetto in virtù di un contratto di affitto, è richiesto che il contratto copra già al momento della presentazione della domanda l’intera durata del progetto?
In domanda non è richiesto, ma bisogna tenere presente che il bando prevede l’obbligo della stabilità dell’operazione. Per cui se durante la realizzazione del progetto ed entro i 3 anni dalla liquidazione il beneficiario non dovesse avere più la disponibilità dell’immobile ciò potrebbe significare che non esiste più l’unità locale e si potrebbe, perciò, incorrere nella revoca del contributo.

Dnsh

Esiste un fac simile di "relazione DNSH iniziale" da produrre nel caso in cui il proponente non sia in possesso di una certificazione di processo tra quelle citate al par.9.4 del bando, nè di una certificazione energetica/gas serra (ISO 50600, ISO 14064 o equivalenti) o di utilizzo di energia prodotta da fonte rinnovabile per almeno l’80%?
No, la relazione iniziale è in forma libera e non è stato predisposto alcun modulo.

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ultima modifica 2024-04-17T14:48:13+02:00
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