Faq - Domanda e risposta

In riferimento al Bando rivolto alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive, si chiede se fra i pagamenti ammessi, è incluso anche il pagamento in f24 di oneri tramite compensazione con crediti di imposta ( ad esempio tax credit cinema del Mic o crediti da superbonus 110).
Tutti i pagamenti devono risultare tracciabili e verificabili, ovvero effettuati con le modalità previste dal bando. Per quanto riguarda le forme di compensazione, comprese le compensazioni del credito concesso dall'Agenzia delle Entrate per le opere cinematografiche (Tax credit e simili), queste non possono considerarsi ammissibili, in quanto in contrasto con i principi generali sanciti nell’art. 63, c. 2 del RDC, secondo i quali le spese sono ammissibili al contributo se sono state sostenute e pagate dai beneficiari per l’attuazione delle operazioni. Inoltre, le compensazioni di credito rappresentano già di per sé un’agevolazione, pertanto non cumulabile con il contributo a fondo perduto erogato dalla Regione a valere sulle medesime tipologie di spese e attività. Tuttavia, gli importi compensati con credito d’imposta possono comunque rientrare nel calcolo del costo complessivo sostenuto per la realizzazione dell’opera, senza rientrare però nel computo delle spese rendicontabili e oggetto di valutazione di ammissibilità al fine del calcolo del contributo regionale erogabile

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ultima modifica 2024-11-25T14:42:01+01:00
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