Faq - Domande e risposte

Requisiti soggettivi di ammissibilità

Se la start up al momento della presentazione della domanda ha già iniziato il processo di passaggio da start up ad pmi innovativa può partecipare?
Attenzione, il requisito soggettivo “essere una start up innovativa” dovrà essere verificato fino la momento in cui si perfeziona la graduatoria. Successivamente al momento in cui l’azienda diventerà beneficiario potrà applicare la previsione del bando e trasformarsi in PMI Innovativa senza soluzione di continuità.

I codici Ateco ammissibili individuati nell'appendice 2, fanno riferimento esclusivamente alle imprese operanti nei settori delle industrie culturali e creative e innovazione nei servizi, per cui è riservato 2.000.000 di euro sui 5 disponibili?
Sì, L'elenco dei codici ateco individuati nell'appendice 2 ha solo la funzione di individuare le imprese culturali e creative che avranno una graduatoria riservata e potranno partecipare con un costo minimo di progetto di 50.000 euro invece che di 100.000 euro come per tutti gli altri. Non è un requisito generale di ammissibilità.

Nel bando è specificato che per unità locale in cui si realizza il progetto si intende un immobile, in cui l’impresa realizza costantemente attività di produzione di beni o servizi , in cui sia stabilmente collocato il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione del progetto e per il quale gode di una disponibilità esclusiva. Gli spazi di co-working non possono essere considerati "unità locale"?
Certamente la situazione indicata è esclusa. Il bando definisce molto bene le caratteristiche della UL nel quale svolgere il progetto. IL problema essenziale cui rispondere è: la mia startup è situata in una UL in cui “realizza costantemente attività di produzione di beni o servizi , in cui sia stabilmente collocato il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione del progetto e per il quale gode di una disponibilità esclusiva”? Le varie casistiche individuate nel bando, che si inviata a leggere attentamente, indicano già situazioni dove, per la RER, chiaramente non è possibile individuare una attività economica. 

Cosa si intende per unità operativa?
Si intende un immobile, in cui l’impresa realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi, in cui sia stabilmente collocato il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione del progetto. Non sarà contemplata, ai fini del presente bando, l’individuazione come sede produttiva di una unità locale adibita a uso logistico e commerciale o ufficio di rappresentanza, né sarà sufficiente avere la sola sede legale individuata presso il proprio commercialista;

Equilibrio finanziario

Se il finanziamento bancario, per il rispetto dell’equilibrio finanziario, è stato erogato a maggio 2024, viene riconosciuto da bando?
L’incremento di F (e di CS) deve avvenire dopo la presentazione della domanda. Attenzione: per tutte le modalità indicate nel bando è obbligatorio che queste abbiano documenti datati successivamente alla domanda, in quanto tutte dovranno riferirsi ad operazioni riconducibili alle esigenze del progetto presentato.

In relazione all'articolo 2 comma 1 del bando "Equilibrio finanziario", nel rispetto della formula CP – I= X e considerando che la copertura finanziaria sarà verificata se si otterranno risorse finanziarie almeno pari alla seguente formula: X= Δ CS + Δ F, è prevista la possibilità di garantire copertura finanziaria al progetto utilizzando i mezzi propri dell'azienda  proponente (capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della domanda), senza ricorrere all'aumento del capitale sociale?
No. Il bando al paragrafo 2.1 esplicita esattamente quali sono le modalità per assolvere al rispetto della copertura finanziaria e tutte dovranno riferirsi a risorse nuove e quindi nulla già presente in azienda.

Nel caso di aumento di capitale sociale si può prendere in considerare il sovrapprezzo azioni?Si, per aumento di capitale sociale si intende anche la consueta operazione di aumento di capitale sociale con sovraprezzo azioni. In questo caso sarà ritenuto ammissibile il lordo dell’operazione

Per rispettare il vincolo della formula della copertura finanziaria X= ΔCS +ΔF occorre che ci sia incremento sia di CS che di F?
No, può esserci anche solo incremento di una sola delle due voci (CS o solo F)

Il bando all’articolo 2.1 stabilisce che entro il 31/05/2025 si dovrà dimostrare formalmente di aver soddisfatto la predetta formula inviando la documentazione probante riepilogata in tabella, attraverso la sezione variazioni generiche dell’applicativo Sfinge 2020. Qualora entro il 31/05/2025 non si riesca a dimostrare la disponibilità della totalità delle risorse indicate a copertura nella domanda, vi sarà una proporzionale riduzione del piano e quindi dell’eventuale contributo o la domanda stessa verrà rigettata?
No, La formula di equilibrio finanziario deve essere rispettata integralmente altrimenti si incorre nella revoca totale del contributo (questo è un requisito di ingresso, quindi il mancato assolvimento, anche parziale, comporta il decadimento dei benefici).

Caratteristiche del contributo

Al paragrafo 3 del bando in merito agli incrementi della percentuale di contributo, Si possono avere entrambe le maggiorazioni (10% e 5%) nel caso coesistano i due criteri?
Si, in tal caso il contributo massimo sarà del 55%, fermo restando che il limite massimo del contributo concedibile è di 150.000 euro.

Per la premialità legata all’assunzione di nuovo personale, quando deve essere formalizzata l’assunzione? Vale anche la trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato?
L’assunzione deve avvenire nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda fino alla conclusione del progetto. Vale anche trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. Attenzione: da non confondere con la conferma di un contratto di apprendistato, il quale è già un contratto a tempo indeterminato e quindi non è valida ai fini del riconoscimento della premialità.

Le spese sostenute per il progetto presentato a valere sul bando in argomento quando non sono presentabili anche per altri bandi? (principio di cumulabilità)
Le spese sostenute per questo bando non sono cumulabili, di norma, con altri bandi che siano “aiuti di stato”. In nessun caso, pertanto, possono essere perciò presentate le stesse spese che si intendono rendicontare se l’altro bando è un aiuto di stato.
Le uniche eccezioni sono chiaramente indicate nel bando stesso e sono:
 - aiuti di stato che prevedono costi ammissibili che non siano individuabili (come ad es. gli aiuti alla liquidità, cioè non ci sono spese rendicontabili);
 - con i provvedimenti fiscali che non si qualificano come aiuti di stato, nel rispetto delle regole previste da detti provvedimenti, a condizione che la somma delle intensità delle agevolazioni non superi il 100% della spesa; (il tipico esempio di questo tipo di provvedimento è il credito d’imposta)
 - interventi di garanzia da parte del Fondo Centrale di Garanzia;
 - aiuti di stato insiti nei prestiti a valere sul Fondo Starter di cui alla DGR n. 194 del 13 febbraio 2023 a condizione che:
a) la somma del contributo a fondo perduto e del prestito a valere sul Fondo Starter non superi l’importo totale del singolo titolo di spesa approvato;
b) la somma di tutte le agevolazioni concesse ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento 651/2014 non superi i massimali di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Spese ammissibili

Si invitano i proponenti a dettagliare bene le spese proposte nel budget approfittando dello spazio a disposizione per chiarire la tipologia di spese e non limitarsi ad una indicazione generica. Come ad esempio evitare di inserire “consulenza marketing” in quanto non permette di capire di cosa si tratta e rende debole la proposta progettuale 

In riferimento alla tipologia di spesa A indicato all’articolo 4.2 del bando, si stabilisce che l’acquisto dovrà essere valorizzato secondo i principi dell’ammortamento. Significa che se acquisto un macchinario nuovo posso imputare al piano dei costi di progetto solo le relative quote di ammortamento e non l’intero valore? 
Esatto, i beni acquistati sono valorizzabili solo secondo i principi dell’ammortamento e sempre secondo il principio di proporzionalità per cui si dovranno valorizzare anche tenendo conto dei mesi di utilizzo rispetto alla quota annuale. Attenzione a questo aspetto, può inficiare gravemente la costruzione del budget se si inserisce il costo di acquisto di impianti e macchinari. 

Fatto salvo il fatto che non si possono rendicontare fatture da soci o società che hanno quote di partecipazione nella Startup, è possibile rendicontare a costo il lavoro del dipendente della società controllante sul progetto o società che ha una partecipazione nella Startup?
No, i soli costi valorizzabili saranno solo i costi sostenuti e riferibili all’azienda proponente il progetto. C’è comunque un divieto totale verso qualsiasi forma di costo riferibile ad aziende controllate o controllanti (paragrafo 4.2 del bando). 

Acquistando attrezzature scientifiche e definendo un laboratorio nei propri locali questo è rendicontabile?
Assolutamente no, chiaramente il costo si riferisce a servizi esterni che vengono acquisiti. Gli unici costi “interni” sono il costo del personale.

Se partecipo personalmente ad una fiera questo costo è rendicontabile?
Assolutamente no, il costo rendicontabile si riferisce chiaramente alla partecipazione della startup come azienda ad una fiera dove mostrare il suo bene/servizio definito. Si consiglia di consultare i vari limiti indicati nel bando.

Premialità

Le assunzioni a tempo indeterminato all'interno della start up comprendono anche un cambio di contratto - per esempio da prestazione occasionale/ collaborazione a tempo indeterminato ? Oppure vengono intesi solo nuovi contratti?
Ai fini dell'incremento della percentuale di contributo del 10% indicato al paragrafo 3 del bando basta che successivamente alla presentazione della domanda ed entro la conclusione del progetto, ci sia almeno una assunzione  con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno e stabilmente collocata nell’unità locale nella quale si realizza il progetto. Non rileva il fatto che la persona assunta aveva un contratto di collaborazione l'importante che non aveva un contratto da dipendente a tempo indeterminato. 

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ultima modifica 2024-07-02T11:35:35+02:00
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