Faq - Domande e risposte

Aggiornato il 31/05/2023

Soggetti proponenti l'istanza e requisiti soggettivi

Nel caso in cui un proprietario di un immobile localizzato in Emilia-Romagna, non gestore di una attività ricettiva, intenda presentare domanda, è necessario che l’immobile di proprietà risulti quale sua unità locale?
No. In questo caso tale soggetto al momento della presentazione dell’istanza, dovrà sì avere una sede legale o una unità locale in Emilia-Romagna ma le stesse non devono per forza essere localizzate nell’immobile oggetto dell’intervento. Qualora tuttavia, tale soggetto intenda aprire e gestire una futura attività ricettiva nel detto immobile, quest’ultimo dovrà, in fase di rendicontazione delle spese, risultare quale sua unità locale. Infine, qualora l’attività ricettiva nuova venga data in gestione a terzi, l’immobile dovrà risultare, al momento della rendicontazione, come unità locale del soggetto gestore.

Il soggetto che intende ristrutturare un immobile di sua proprietà e che ospiterà una attività ricettiva ancora in attesa di apposita licenza deve per forza affidarne la gestione a terzi o potrà gestirla in proprio?
Si è possibile anche la gestione in proprio. Si ricorda che al momento della rendicontazione la suddetta attività dovrà essere attiva ed aperta al pubblico ed il soggetto gestore, conseguentemente, dovrà possedere i requisiti di norma per lo svolgimento dell’attività alberghiera

I proprietari di immobili che attualmente ospitano attività di B&B o attività di Room & Breakfast possono presentare la domanda per progetti volti a trasformare tale attività in attività ricettiva alberghiera?
Si possono presentare la domanda esclusivamente come proprietari dell’immobile a condizione che siano iscritti al REA. Inoltre, al momento della rendicontazione delle spese l’attività alberghiera dovrà essere effettivamente gestita in base alle autorizzazioni e licenze alberghiere ottenute ed aperta al pubblico. Si ricorda che vengono fatte salve le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 28 del 1990 in merito ai vincoli di destinazione delle aziende ricettive in Emilia-Romagna

Può presentare domanda di contributo il soggetto che intende ristrutturare l’immobile o parte dell’immobile in cui è collocato un ristorante che offre i propri servizi esclusivamente alla clientela dell’albergo?
Si, certamente. In questo caso il ristorante eroga un servizio essenziale per la clientela. Tuttavia, condizione necessaria è la collocazione del ristorante nella struttura alberghiera e la destinazione d’uso alberghiera

Può presentare domanda di contributo il soggetto che intende ristrutturare/riqualificare l’immobile o parte dell’immobile in cui è collocato un ristorante che offre i propri servizi non solo alla clientela dell’albergo ma anche a clienti esterni?
Si, a condizione che tale ristorante sia collocato nella struttura alberghiera e con destinazione d’uso alberghiera e non abbia destinazione d’uso a pubblico esercizio. In altre parole, la riqualificazione di un ristorante che ha licenza di pubblico esercizio e destinazione d’uso a pubblico esercizio, di fatto autonoma dall’attività alberghiera, non può essere candidata alle agevolazioni del bando

L’albergo diffuso rientra fra le attività ricettive alberghiere ammesse alla presentazione della domanda di contributo?
Si. Al paragrafo 2 “Beneficiari dei contributi e requisiti soggettivi di ammissibilità”, del bando sono individuate le attività ricettive alberghiere di cui all’art. 4, comma 6, lettere a), b) e c) della L.R. 16/2004 e s.m.i. . L’albergo diffuso rientra come “specificazione” dell’attività ricettiva alberghiera come da D.G.R. n. 916/2007 e successiva D.G.R. n. 1515/2012 . Il progetto dovrà essere conforme alle condizioni previste dalla stessa DGR n. 916/2007

Per l’albergo diffuso sono ammissibili interventi nelle unità di alloggio con destinazione d’uso residenziale in deroga?
La D.G.R. n. 916/2007 nella sua definizione di “Albergo diffuso” prevede che siano costituiti “(….) da almeno un locale di ricevimento in cui sia presente una sala comune con servizio di bar e/o ristorazione, e sette unità abitative.” Nella medesima Deliberazione al paragrafo “Deroghe alla destinazione d’uso dei locali” si dispone che: “Le strutture abitative destinate all'utilizzo come dipendenze e gli alloggi utilizzati per lo svolgimento dell'attività ricettiva in caso di albergo diffuso potranno mantenere la stessa destinazione d'uso previo esplicito assenso del Comune alle seguenti condizioni:
per l'utilizzo di tali edifici non siano necessari interventi strutturali;
sia stipulato un contratto di locazione non inferiore a cinque anni;
sia presentato al Comune un atto unilaterale d'obbligo, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di impegno all'utilizzo concordato per un periodo di cinque anni;
sia depositata una cauzione, o fornita forma similare di garanzia, concordata con il Comune in merito alle modalità e agli importi, anche sulla base di indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, a copertura del mancato mantenimento dell'impegno sottoscritto.” 
Considerato che le cosiddette parti comuni, sopra richiamate, devono essere ad uso alberghiero, resta inteso che per gli interventi su immobili con destinazione d’uso residenziale devono essere rispettate le condizioni sopra indicate; pertanto, nell’ambito del bando, per gli interventi sugli immobili degli alloggi con destinazione d’uso a residenziale (in deroga), non sono considerati ammissibili interventi strutturali. A titolo esemplificativo, sono invece ammissibili interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento impiantistico, interventi che in ogni caso non vanno a modificare gli elementi strutturali dell’u.i unità immobiliare abitativa e dell’ immobile stesso. 

Sono ammissibili a contributo le spese per la realizzazione o ristrutturazione delle unità abitative all’interno dei condhotel destinate alla vendita?
Le unità abitative realizzate all’interno dei condhotel a seguito di frazionamento e cambio di destinazione d’uso a civile abitazione e destinate alla vendita, in base alla normativa del condhotel, sono nella piena disponibilità del proprietario. Il proprietario, infatti, ha la facoltà di mantenere l’uso esclusivo dell’alloggio per tutta la durata di apertura della struttura ricettiva.  La concessione di agevolazioni alla loro realizzazione o ristrutturazione nella sostanza configgerebbe, anche se ex post, una agevolazione ad un privato cittadino e non una agevolazione ad una impresa ricettiva. Pertanto, non è possibile ammettere le relative spese a contributo.
Sono ovviamente ammissibili le spese relative agli interventi sulla struttura con destinazione alberghiera.

Avvio degli interventi

Può essere presentata la domanda di contributo nei casi in cui, dovendo essere realizzate opere edili che richiedono un titolo abilitativo (ad esempio CILA, SCIA PDC), tale titolo è stato presentato/ottenuto prima della data del 1° gennaio 2023 ma i lavori sono effettivamente iniziati a partire o dopo tale data?
Si, tuttavia in questi casi sarà il direttore dei lavori che dovrà asseverare la data di inizio effettiva degli stessi. Tale asseverazione verrà richiesta in fase di rendicontazione delle spese e potrà essere oggetto di un controllo finalizzato a verificare che gli interventi siano realizzati effettivamente nel periodo indicato nel bando.

Se un progetto edilizio è stato iniziato e parzialmente o quasi completamente realizzato, in virtù di un titolo abilitativo presentato in data precedente al 1° gennaio 2023, prima di quest’ultima data è possibile candidare a finanziamento i restanti lavori edilizi ancora da realizzare e autorizzati in base a quel titolo abilitativo? In questo caso sono rispettati i termini di avvio indicati nel bando?
In questo caso, per candidare gli interventi edilizi ancora da realizzare al finanziamento previsto nel bando occorre che tali interventi costituiscano un insieme unitario, sistematico e coerente di opere e che il direttore dei lavori dichiari, oltre alla data di inizio degli stessi, che questi ultimi sono strettamente funzionali e necessari a realizzare il progetto che, ricordiamo, deve essere coerente con gli obiettivi fissati dal bando e che sarà valutato secondo tutti i criteri previsti nello stesso.

Spese ammissibili

Con riferimento al bando in oggetto, la presente per chiedere se l’acquisto e l’installazione di un impianto fotovoltaico o di un impianto di cogenerazione possa configurarsi fra le spese ammissibili.
Si. Tali spese possono rientrare nella seguente voce di spesa: a) spese per opere edili, murarie e impiantistiche. Fra gli obiettivi che il bando si pone, infatti, vi sono anche quelli riguardanti la sostenibilità ambientale e la diminuzione delle emissioni di carbonio. Inoltre, nel testo del bando - al comma 2° alla lettera “G” del paragrafo 6.2 “Valutazione di ammissibilità sostanziale e merito dei progetti e attribuzione dei punteggi” - è previsto che il progetto proposto venga valutato anche con riferimento all’aspetto della “...riduzione del consumo delle fonti fossili”.
Ne consegue che le spese per l’installazione di un impianto fotovoltaico e/o impianto di cogenerazione sono sicuramente ammesse in quanto idonee a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale del progetto.  Tuttavia, occorre precisare che se un progetto si dovesse sostanziare solamente in un intervento di questo tipo, a tale progetto, indipendentemente dal fatto che il fotovoltaico è una spesa ammissibile, sarebbe attribuito un punteggio basso in quanto, non essendo orientato alla realizzazione di tutti gli altri obiettivi previsti nel bando, non consentirebbe dii valorizzare positivamente tutti gli altri parametri di valutazione.

Una struttura alberghiera ha nella sua disponibilità un piccolo spazio di terreno sul quale intende realizzare una piscina per aumentare l'offerta di servizi.  Chiedo la realizzazione della piscina è ammissibile? 
 Il bando individua, tra i suoi obiettivi, quello della diversificazione dei servizi offerti ai turisti al fine di aumentare la competitività delle imprese turistiche. Pertanto, se la struttura proposta risulterà insistere nel complesso alberghiero e andrà ad arricchire l’offerta dei servizi a favore degli ospiti della struttura ricettiva, risulta ammissibile alla candidatura al presente avviso, fra gli interventi di cui al punto 3.1 del bando.

L’impianto antincendio, composto da macchina di rilevazione, sensori, porte taglia fuoco, ed impianto elettrico, rientra tra le spese ammissibili?
Si. Tale spesa può rientrare nella seguente voce di spesa: a) spese per opere edili, murarie e impiantistiche.

Cumulabilità del contributo

I contributi in conto interessi previsti dalla L.R. n. 40/2002 sono cumulabili con i contributi previsti nel presente bando?
No. Il bando prevede la cumulabilità solo con le agevolazioni previste dal Fondo Centrale istituito ai sensi la Legge n. 662/96 e dalle agevolazioni previste dal programma BEI” di cui alle Delibere di Giunta n. 953/2022 mentre non prevede la cumulabilità con alcun altro tipo di contributo pubblico sui medesimi titoli di spesa agevolati dal bando medesimo.

Modalità e termini di presentazione delle domande

Nel bando è riportato che alla domanda di contributo dovrà essere allegato un breve video, in cui, il rappresentante legale del soggetto proponente illustra brevemente le caratteristiche della stessa e quelle del progetto candidato a finanziamento. Il formato ammesso per il video è MP4 e la dimensione massima del file non deve eccedere i 350 MB. E' disponibile una traccia per il video?
Il video dovrà contenere questi elementi:
1. Descrizione del soggetto proponente il progetto
2. Descrizione degli obiettivi del progetto e dei risultati che si vuole ottenere
3. Descrizione degli interventi da realizzare e delle relative spese

Il video, in caso di impedimento del rappresentante legale, può essere fatto da un altro soggetto?
Si, dovrà comunque essere un soggetto interno all'impresa

Obbligo del rispetto del principio DNSH

Come fa il soggetto proponente a dimostrare che gli interventi previsti rispettano il principio DNSH? Deve dimostrarlo all’atto di presentazione della domanda di contributo o al momento della rendicontazione? E in tale ultimo caso, con quali modalità?
Il bando, con riferimento al rispetto del principio DNSH, prevede innanzi tutto, che gli obiettivi ambientali pertinenti rispetto ai quali gli interventi non devono arrecare un danno significativo sono i seguenti: mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, economia circolare compresa la prevenzione e il riciclo dei rifiuti. 
Rispetto alla possibilità che gli interventi candidati al finanziamento possano produrre danni significativi a tali tre obiettivi ambientali, il bando prevede sostanzialmente le seguenti casistiche:
1. I progetti prevedono spese che intrinsecamente non sono idonee ad interferire con uno dei 3 obiettivi ambientali (Commi 3 e 4 del paragrafo 10.4): in questo se il richiedente ritiene che il progetto sia caratterizzato dalla presenza di tali spese, nel compilare la domanda potrà apporre il flag all’interno dell’applicativo SFINGE alla seguente casistica:
- gli interventi previsti nel progetto rientrano nella categoria che è stata valutata ex ante come idonea a rispettare il principio di “non arrecare un danno significativo” (DNSH) agli obiettivi ambientali, previsto nell’articolo 9 del Regolamento UE n. 852/2020;
2. I progetti prevedono spese che non rientrano nel caso 1 e che tuttavia non interferiscono con uno dei 3 obiettivi ambientali per le motivazioni illustrate dallo stesso richiedente: in questo caso, nel compilare la domanda all’interno dell’applicativo SFINGE, il richiedente potrà apporre il flag alla seguente casistica e procedere alla illustrazione nel relativo campo note:
- per le spese di progetto che è previsto NON interferiscano con gli obiettivi ambientali individuati nel bando al par. 10.4 (a-mitigazione dei cambiamenti climatici, b- adattamento ai cambiamenti climatici, c-economia circolare compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti) il Proponente dovrà fornire adeguata descrizione e motivazione:
5000 caratteri
3. I progetti prevedono spese che non rientrano nei casi 1 e 2 e che pertanto interferiscono con uno dei 3 obiettivi ambientali pertinenti per il bando: in questo caso, nel compilare la domanda all’interno dell’applicativo SFINGE, il richiedente potrà apporre il flag alla seguente casistica e procedere alla illustrazione nel relativo campo note:
- per le spese di progetto per attività materiali che si prevede interferiscano con gli obiettivi ambientali individuati nel bando al par. 10.4 il Proponente potrà specificare nello spazio sottostante gli impatti attesi per ciascuno di essi:
a) mitigazione dei cambiamenti climatici (illustrare sinteticamente l’effetto sull’ambiente determinato dall’aumento o diminuzione dei consumi elettrici indicando i consumi energetici in kw, derivanti da fonti rinnovabili e da fonti non rinnovabili (o di rete) consumati prima del progetto e stimati dopo la realizzazione del Progetto)
b) adattamento ai cambiamenti climatici (illustrare in che modo, per effetto del progetto che si intende realizzare, si determina un consumo di suolo (permeabile e non permeabile), indicando, in metri quadrati, la superficie occupata prima del progetto e quella che si stima di occupare dopo la realizzazione del progetto)
c) economia circolare compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti (illustrare in che modo, per effetto del progetto che si intende realizzare, l’attività svolta sia improntata ad una politica aziendale di differenziazione appropriata dei rifiuti)
5000 caratteri

L'obbligo di rispetto del DNSH sarà da dimostrare ex ante o solo in fase di rendicontazione? E in tal caso in quale modalità?
Se si rientra nei punti punti 10.4.3 e 10.4.4 del bando, in domanda basta dichiararlo. Nel caso invece del punto 10.4.5 in domanda del bando bisognerà descrivere quanto richiesto nel punto stesso. In fase di rendicontazione bisognerà indicare quanto stabilito al punto 10.4.6 del bando.
In ogni caso, in fase di rendicontazione i beneficiari del contributo dovranno indicare, secondo le modalità che saranno definite nel manuale di rendicontazione, le seguenti informazioni:
- in relazione all’obiettivo ambientale della mitigazione dei cambiamenti climatici, l’impatto del progetto sui consumi energetici, distinguendo quelli derivanti da fonti rinnovabili e da fonti non rinnovabili di energia;
- in relazione all’obiettivo ambientale dell’adattamento ai cambiamenti climatici, la variazione di consumo di suolo per effetto del progetto, distinguendo tra suolo permeabile (es. aree a verde) e quello impermeabile;
- in relazione all’obiettivo ambientale dell’economia circolare/rifiuti, la produzione totale di rifiuti avviati a riciclo per effetto dell’operazione finanziata e la produzione totale di rifiuti non avviati a riciclo nonostante l’operazione finanziata.

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ultima modifica 2023-06-05T08:30:28+01:00
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