Faq - Domande e risposte

Proroghe  

Il Bando prevede la possibilità per i beneficiari di chiedere una proroga del termine di conclusione del progetto e, conseguentemente, della scadenza per la rendicontazione?  
Il Bando, al par. 8.1 "Proroghe" prevede che eventuali proroghe dei termini di conclusione e, conseguentemente, di rendicontazione dei progetti potranno essere concesse per un periodo non superiore a 4 mesi. La richiesta, da parte del beneficiario, dovrà essere adeguatamente motivata e potrà essere presentate solo in presenza di circostanze non prevedibili al momento della presentazione della domanda e/o della concessione del contributo e non dipendenti da fatti imputabili al beneficiario stesso. Le richieste di proroga dovranno essere trasmesse, tramite l’applicativo Sfinge 2020 prima della scadenza del termine ultimo per la conclusione del progetto, ovvero prima del 31/12/2023, pena la non accettazione delle stesse. 

Suddivisione delle spese tra 2022 E 2023  

In fase di presentazione del Bando sono state inserite le spese solo per il periodo 2022, è possibile presentare titoli di spesa datati 2023 o va presentata una richiesta di variazione progetto? 
Nel caso non si riesca a sostenere il totale del 20% entro il 31/12/2022, la percentuale della spesa non sostenuta verrà automaticamente posticipata all'anno 2023 del piano costi, senza che sia necessaria una richiesta di variazione. Sarà necessario in sede di rendicontazione specificare nella relazione finale di progetto le ragioni che hanno portato a una diversa ripartizione delle spese tra le due annualità. 

Codice unico progetto (CUP) 

In tutte le fatture da presentare deve essere indicato il CUP o i riferimenti al Bando, ai fini di ammissibilità della spesa?  
Per questo specifico Bando non è richiesto né l’obbligo di apposizione del CUP né l’indicazione dei riferimenti del Bando sulle fatture. L’eventuale inserimento del Codice Unico di Progetto o altro ai fini di questo Bando è a discrezione del beneficiario.    

Premialità  

Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il beneficiario non fosse in possesso del rating di legalità, chiesto e ottenuto successivamente, è possibile che in fase di rendicontazione sia riconosciuta la maggiorazione del contributo del 5%? 
No, il beneficiario doveva dichiarare la sussistenza del rating di legalità al momento della presentazione della domanda e chiedere l’attribuzione della relativa premialità. Pertanto, in sede di istruttoria di rendicontazione si provvederà esclusivamente a verificare che il beneficiario abbia assolto agli obblighi indicati dal Bando per quelle premialità già riconosciute e attribuite in sede di concessione che necessitano di conferma (es. ricaduta positiva sull’occupazione). 

In relazione alla premialità per la ricaduta positiva sull’occupazione, quali sono i termini iniziali e finali per provvedere alla assunzione?  Il neoassunto può avere anche un contratto a tempo determinato? Ai fini della conferma della premialità, è considerata nuova assunzione la stabilizzazione di personale con contratto a tempo determinato?  
L’effettiva liquidazione della maggiorazione del 5% sarà disposta a condizione che il beneficiario, in sede di presentazione della rendicontazione delle spese, dia prova della avvenuta assunzione effettuata in qualsiasi momento, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda di contributo e la data di presentazione della rendicontazione delle spese, di almeno 1 unità di personale dipendente con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato di 2° livello in possesso di uno dei diplomi e/o titoli previsti dal Bando al par. 4, comma 2.  È ammessa la stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato di personale già assunto in precedenza con altre tipologie di contratto. 

Quali titoli di studio devono possedere i dipendenti assunti ai fini della premialità per la ricaduta positiva sull'occupazione? 
Sono accettati i seguenti titoli italiani o riconosciuti in Italia (secondo le procedure del MUR): diploma I.T.S. (gli I.T.S. sono corsi post-diploma di istruzione secondaria superiore e costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria. Al termine del corso si consegue il Diploma di Tecnico Superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche – EQF), diploma di laurea di primo livello, magistrale o a ciclo unico, nelle discipline scientifiche STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), diploma di master, titolo di dottore di ricerca in una delle discipline STEM sopra citate. 

Digital innovation hub

È possibile che la check list in fase di rendicontazione venga predisposta da un DIH diverso da quello che ha prodotto l’assessment iniziale? 
No, il bando stabilisce che la relazione deve essere redatta dallo stesso soggetto che ha predisposto la check list indicata al paragrafo 5, comma 5 del bando che illustri il livello tecnologico effettivamente raggiunto dall’impresa proponente per effetto del percorso di innovazione realizzato con il progetto. 

Quali documenti deve produrre il Digital Innovation Hub? 
In rendicontazione è obbligatorio per tutti i beneficiari presentare (su fac-simile predisposto dalla Regione) la relazione che attesta il livello tecnologico effettivamente raggiunto, predisposta dallo stesso soggetto che ha redatto la check list indicata nel comma 5 del paragrafo 5 del Bando. Se in sede di concessione è stata approvata in Voce C la consulenza finalizzata all'assessment tecnologico, il beneficiario dovrà presentare, al pari di quanto previsto per tutte le spese di voce C, anche la relativa relazione della consulenza (su fac-simile predisposto dalla Regione). 

Soglie minime di realizzazione progetto  

Se l’impresa opera in regime di esenzione IVA art. 10 e quindi in sede di presentazione della domanda l’IVA è stata considerata un costo, l’investimento complessivo per la realizzazione degli interventi proposti dovrà avere una dimensione finanziaria non inferiore a € 20.000,00, I.V.A. esclusa o l’I.V.A. può essere considerata in questo caso inclusa? Nel momento della rendicontazione quali documenti deve fornire l’impresa a supporto?  
La verifica della dimensione finanziaria minima dell'investimento verrà effettuata con le seguenti modalità: 

  • dimensione finanziaria minima pari ad almeno € 20.000,00 (I.V.A. esclusa) per tutti i beneficiari per i quali l'I.V.A. è detraibile, ovvero costituisce costo recuperabile;
  • dimensione finanziaria minima pari ad almeno € 20.000,00 (I.V.A. inclusa) per tutti i beneficiari per i quali l'I.V.A. è indetraibile, ovvero costituisce costo non recuperabile.

Al fine di comprovare che l'Iva è indetraibile, l'impresa beneficiaria deve allegare alla rendicontazione delle spese una dichiarazione dell'organo di revisione o del commercialista con la quale si attesta che l'Imposta sul Valore aggiunto costituisce un costo non recuperabile, citando anche la norma e l'articolo di riferimento. 

Quali sono le soglie minime di realizzazione del progetto previste dal Bando, affinché non si incorra nella revoca totale del contributo? 
Al termine dell’istruttoria di rendicontazione, l'importo delle spese ammesse dovrà essere sia almeno pari ad € 20.000,00 che almeno pari al 50% del progetto originariamente approvato in sede di concessione. Entrambe le condizioni dovranno essere verificate con esito positivo affinché si possa procedere alla liquidazione del contributo. 

Scostamento tra progetto approvato e progetto realizzato  

Se una o più voci di spesa non fossero state sostenute, è obbligatorio presentare una richiesta di variazione o lo scostamento può essere motivato all’interno della relazione finale di rendicontazione?  
Il bando prevede che il progetto realizzato debba essere in toto conforme a quello originariamente approvato o a quello successivamente variato a seguito del rilascio della relativa autorizzazione. Ciò premesso, si consiglia al beneficiario di valutare con la dovuta attenzione l’entità dello scostamento e gli eventuali impatti dello stesso rispetto agli obiettivi di progetto originari, al fine di stabilire se possono ritenersi preservate le funzionalità e gli impatti degli interventi originariamente previsti, nel qual caso non sarà necessario presentare richiesta di autorizzazione alla variazione e sarà sufficiente dare adeguata e dettagliata evidenza dello scostamento nella relazione tecnica finale di rendicontazione. Si rimanda alle disposizioni contenute nel par. 8.2 “Variazioni” del bando. 

Compensazioni tra voci di spesa 

Se in fase di realizzazione del progetto si è speso di più di quanto previsto in domanda di concessione per la voce di spesa A, la maggiore spesa può essere considerata valida a compensazione di un minor costo rendicontato nella voce di spesa B? 
Rispettate le prescrizioni del bando, con particolare riferimento a quelle alle Variazioni (cfr. par. 8.2. del bando), il beneficiario non è poi tenuto a rendicontare entro i limiti delle spese approvate in concessione, né a operare compensazioni tra le voci (si specifica che non sono comunque ammissibili, in assenza di richiesta di variazione approvata, spese rendicontate in voci che nel piano costi approvato risultano pari a € 0,00). In sede di istruttoria si procederà alla totale ammissione delle spese che rispettano i requisiti previsti dal Bando e sarà onere dell’istruttore eventualmente ricondurre le spese ammesse nei limiti di spesa previsti al par. 3.2. punto 1) del Bando. 

Costi per la presentazione della domanda di rendicontazione 

Nelle spese per consulenze (voce C) sono ammissibili anche le spese sostenute per la presentazione della domanda di contributo e/o per la presentazione della rendicontazione? 
Le spese per la presentazione della domanda di contributo e per la presentazione della rendicontazione sono riconosciute forfettariamente nell’ambito della voce D) “Costi generali per la definizione e gestione del progetto” e, pertanto, non devono essere rendicontate né tantomeno possono essere rendicontate nella voce di spesa C. 

Canoni software  

In caso di servizio software attivato il 01/10/23 che dura 12 mesi, occorre rendicontare solo i mesi relativi alla durata del periodo del Bando oppure si può rendicontare l’intera durata?  
Perché si configuri l’ammissibilità di licenze a canone fuori dal periodo di progetto sono necessarie tre condizioni: 

  • che la licenza a canone venga attivata in una data entro il periodo di progetto (dopo l’01/07/2022 ed entro il 31/12/2023, salvo proroga autorizzata);
  • che il pagamento della stessa avvenga in forma anticipata e una-tantum nel periodo 01/07/2022-28/02/2024.
  • che sia possibile ravvisare tali condizioni nel contratto/ordine.

Non verranno ammessi pagamenti che saldano esclusivamente il periodo del canone fuori dalle date di progetto, neanche se effettuati entro il 28/02/2024. A titolo di esempio, non è ammissibile una spesa sostenuta a ottobre 2023 che saldi un canone attivo da gennaio fino a dicembre 2024. Al contrario, è interamente ammissibile una spesa sostenuta a ottobre 2023 che saldi un canone attivato a ottobre 2023 e valido fino a settembre 2024. 

Canoni per servizio di assistenza e manutenzione 

Sono ammissibili i costi relativi a “Canone servizio di assistenza e manutenzione” di un software di cui sono state acquistate le licenze nell’ambito del progetto? 
Le spese di assistenza e di manutenzione sono da considerarsi spese generali di funzionamento e, pertanto, non sono ammissibili. 

Obbligazione giuridicamente rilevante  

È ammissibile un preventivo emesso prima della data di avvio del progetto (01/07/2022) ma sottoscritto per accettazione successivamente?  
Se il preventivo, che deve riguardare spese strettamente funzionali e strumentali alla realizzazione del progetto proposto, riporta una data di emissione precedente all'01/07/2022, ma la sottoscrizione per accettazione è avvenuta con data successiva all'01/07/2022, sarà quest'ultima a far fede come data di avvio dell'obbligazione giuridica, purché l’accettazione sia avvenuta nei termini previsti dal Bando e sia coerente con la relativa documentazione di spesa.  

Modalità e canali di pagamento  

Tra i pagamenti è contemplato Paypal?  
Paypal non è da intendere come una modalità di pagamento, ma rappresenta un canale. I pagamenti effettuati tramite Paypal, purché avvengano con carta di credito aziendale, non prepagata, o con addebito su conto corrente aziendale possono essere ammessi.  Al fine di verificare la tracciabilità del pagamento, oltre alla documentazione obbligatoria prevista al par. 3.2 del Bando, va allegata in rendicontazione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante, con relativa documentazione probatoria del pagamento, che evidenzi: 

- chi è l'intestatario dell’account Paypal; 

- quale è il conto corrente o la carta di credito collegata all’account Paypal e chi ne risulta l’intestatario; 

- quale modalità di addebito è stata prescelta (saldo Paypal, addebito in conto corrente, addebito su carta di credito). 

Bonifici e RI.BA multiple 

Qualora non via sia corrispondenza tra l’importo del bonifico singolo (o Ri.Ba. singola) e l’importo addebitato in Estratto Conto bancario, quale documentazione deve allegare il beneficiario alla rendicontazione? 
È possibile rendicontare una spesa il cui pagamento è avvenuto con bonifico singolo (o RI.BA. singola), nell’ambito di un ordine multiplo, purché vengano contestualmente fornite sia la ricevuta del bonifico singolo (o la copia della Ri.Ba. singola) che la distinta emessa dall’Istituto di Credito comprensiva dei bonifici (o delle ricevute bancarie) addebitati/e in forma cumulativa sull’estratto conto. L’importo di quest’ultima deve trovare piena corrispondenza nell’Estratto Conto Bancario. 

Estratto conto bancario  

Si possono accettare Liste Movimenti in sostituzione degli Estratti Conto bancari?
No, come precisato nel manuale di rendicontazione, non verranno accettati documenti diversi dall'Estratto conto bancario, quali le liste movimenti. 

Nel caso in cui l’Estratto Conto Bancario non fosse disponibile al momento della presentazione della rendicontazione è possibile produrlo successivamente in risposta alla richiesta di integrazione?   
L’Estratto Conto Bancario è un documento obbligatorio previsto dal Bando. Nel caso non fosse possibile produrlo insieme alla rendicontazione verrà richiesto in sede di successiva integrazione documentale. 

Tracciabilità della spesa 

Se l'impresa effettua in un unico pagamento, il pagamento rateale riferito a 3 fatture diverse che però sono relative al progetto ed emesse dallo stesso fornitore, sono ritenute ammissibili? Se nella contabile di pagamento viene fatto riferimento al pagamento di sole 2 fatture (viene indicato solo il numero della fattura e non la data), mentre la terza fattura non viene citata, il pagamento viene ritenuto ammissibile per tutte e 3 le fatture?  Occorre fornire una DSAN a spiegazione del pagamento? 
In sede istruttoria, nonostante la mancanza del riferimento alla terza fattura, si verificherà comunque la coerenza della documentazione fornita. Si chiede di allegare in rendicontazione DSAN con la quale il beneficiario, per ogni bonifico effettuato, specifica quali sono le fatture pagate e per che importo, nonché il partitario del fornitore per consentire in istruttoria la verifica della tracciabilità della spesa e l’eventuale ammissibilità. 

È ammissibile che per pagare integralmente una fattura vengano effettuati più bonifici successivi ovvero un pagamento in tranches? 
Si conferma che sono ammissibili pagamenti rateali di una singola fattura pagata integralmente, purché ciascuna rata corrisponda all’emissione di un pagamento singolo. Ogni pagamento atto a saldare una quota della fattura non potrà contemporaneamente saldare altre fatture, o quota parte di esse, non rendicontate e non inerenti al progetto. 

Riferimenti in fattura  

Se nella fattura non c’è riferimento a contratto e/o preventivo o al progetto, si deve procedere con storno e ri-fatturazione? 
Nel caso in cui la fattura non riporti il riferimento al contratto o al progetto, in fase di istruttoria verrà verificata la piena corrispondenza dell’importo, della data e dell’oggetto della fattura (che, per essere ammissibile, deve riportare la descrizione esaustiva, completa e dettagliata dei servizi acquisiti) con le specifiche del contratto caricato in Sfinge 2020, nonché la coerenza dei contenuti dei due documenti con il progetto approvato dal Nucleo di Valutazione in fase di concessione del contributo. Non è pertanto richiesto di procedere con storno e ri-fatturazione.
Ricordiamo inoltre che nel caso in cui la descrizione della fornitura riportata in fattura non sia chiaramente attribuibile alle attività di progetto, il Beneficiario dovrà fornire tutte le necessarie specifiche all’interno della relazione tecnica finale. Si precisa che non è necessario produrre una dichiarazione specifica in quanto in fase di rendicontazione il beneficiario dovrà dichiarare, sotto la sua responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, mediante procedura automatica su Sfinge 2020, che le spese indicate nel rendiconto analitico riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti dall’intervento ammesso a contributo e sono conformi alle norme comunitarie e nazionali e che le fatture indicate nel “Riepilogo giustificativi” sono state emesse per sostenere le spese relative al progetto finanziato cui è stato assegnato il CUP indicato in oggetto. 

Nel caso in cui sia stato necessario, per qualunque motivo, procedere allo storno di una fattura con emissione di relativa nota di credito e successiva ri-fatturazione, cosa deve essere allegato alla rendicontazione? 
 È necessario caricare la fattura fiscalmente valida come giustificativo rendicontato e richiesto a contributo. Andrà inoltre inserita la relativa quietanza di pagamento, comprensiva di Estratto Conto Bancario, e la documentazione di progetto prevista a supporto. Se la causale del pagamento riporta riferimenti diversi rispetto alla fattura rendicontata (in termini di numero e data), il beneficiario, al fine di consentire la verifica della tracciabilità del pagamento, dovrà allegare anche il giustificativo stornato, la relativa nota di credito e il partitario del fornitore. 

Se il fornitore ha fornito licenze su più sedi ed emette una fattura unica con riferimento a più sedi (ed è impossibile che fatturi in modo diverso), come si può procedere per rendicontare correttamente quanto di pertinenza della sola sede di progetto? 
Se la quota parte relativa alla sede di progetto è facilmente individuabile in fattura, non è un problema che nella stessa siano riportate anche delle licenze non afferenti alla sede di progetto. Su Sfinge 2020 il beneficiario sarà tenuto a richiedere il contributo solo sulla quota parte di spese relative alla sede di progetto. Nel caso in cui questa suddivisione non fosse chiara in fattura, si consiglia di allegare dichiarazione del fornitore con il dettaglio degli importi della fattura e di darne evidenza anche nella relazione tecnica finale. 

Riferimenti nelle quietanze di pagamento 

Il manuale prevede che nella causale dei bonifici debba essere esplicitato il fornitore. Se non fosse presente il nome del fornitore nella causale dei bonifici, cosa è necessario fare?  
La quietanza contiene usualmente il nome del beneficiario del pagamento. Pertanto, tale indicazione sopperisce all’eventuale mancanza del nome del fornitore nella causale, purché beneficiario del pagamento e fornitore coincidano perfettamente (come di fatto viene richiesto dal Bando). 

Cosa deve allegare il beneficiario alla rendicontazione nei casi in cui il pagamento (ad es. di una caparra confirmatoria) è avvenuto prima dell’emissione della fattura e quindi la quietanza di pagamento non riporta il riferimento al giustificativo? 
La quietanza, a favore del fornitore, deve contenere i riferimenti alla fattura pagata (in termini di numero e data). Se il pagamento viene effettuato prima della emissione del relativo giustificativo, è sufficiente che la quietanza contenga il riferimento all'ordine o alla proforma (se emessa, dovrà essere allegata alla rendicontazione) e che questi ultimi vengano richiamati in fattura.  

Cosa succede nel caso in cui le quietanze di pagamento (bonifici e/o RI.BA.) riportino il numero di fattura ma non la data? 
Non è causa di inammissibilità la mancanza di data nella quietanza di pagamento a patto che vi sia coerenza almeno tra numero, importo e data della fattura e riferimento alla fattura, importo e data del bonifico, nonché tra la descrizione della fattura e quanto riportato nel contratto. 

Verbale di installazione  

Cosa fare se manca il certificato di installazione/collaudo?  
Si tratta di un documento obbligatorio. Per i beni per i quali non sono previste attività di installazione e/o collaudo, il beneficiario deve inviare congrua documentazione, meglio se prodotta dal fornitore, atta a dimostrare l’avvio e il corretto funzionamento del bene acquistato entro il periodo di progetto. 

Beni materiali in cui l’installazione è fatta internamente dal comparto IT: cosa deve essere fornito a titolo di certificazione? 
Il verbale di installazione e/o collaudo è un documento obbligatorio. In caso di installazione e/o collaudo effettuati internamente, il beneficiario deve inviare DSAN con cui attesta che le attività di installazione e/o collaudo sono state effettuate da personale interno ed eventuale congrua documentazione atta a dimostrare l’avvio e il corretto funzionamento del bene acquistato entro il periodo di progetto. Si consiglia di darne adeguata informazione anche nella relazione tecnica finale con riferimento alle fatture. 

Per attestare la consegna della licenza quale documento occorre? 
Un certificato di scarico, una e-mail di trasmissione delle credenziali, l'attestazione di creazione dell’account o documentazione equivalente. 

Nel caso di acquisto di licenze Microsoft 365, come data di attivazione e installazione basta la stampa della pagina di amministrazione dove c'è scritta la data iniziale di validità? 
In mancanza di verbale di installazione, è possibile fornire documentazione alternativa da cui sia possibile verificare l'attivazione del servizio e le tempistiche dello stesso. Nel caso specifico si conferma quindi la possibilità di caricare lo screenshot della pagina di amministrazione. 

DNSH: Impatto del progetto in termini di variazioni consumo energetico

Quali dati occorre inserire nella compilazione della tabella “IMPATTO DEL PROGETTO IN TERMINI DI VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO”? 
Tutte le imprese beneficiarie, ai sensi di quanto previsto nell'ALLEGATO - OBBLIGHI CONNESSI AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH (paragrafo 10.4)” del Manuale di rendicontazione, devono compilare la tabella inserendo, in riferimento alla sede di realizzazione del progetto, i consumi (kWh consumati/anno) di energia elettrica da FONTE RINNOVABILE e da FONTE NON RINNOVABILE prima e dopo la realizzazione del progetto e desumibili dalle bollette delle utenze elettriche. Per completezza specifichiamo che sarà necessario fornire il dato relativo ai consumi con riferimento all’anno completo antecedente a quello di avvio del progetto. Pertanto, a titolo di esempio, se il progetto è stato avviato nel 2022, il dato dovrà fare riferimento all’intero 2021. Lo stesso vale per i consumi post-progetto, che dovranno essere riferiti all’anno completo immediatamente successivo a quello di chiusura del progetto. Si segnala quindi la possibilità di inserire delle stime, dandone evidenza nella relazione tecnica finale.

Video di presentazione del progetto  

Nel video da allegare in rendicontazione l’illustrazione del progetto può essere effettuata solo dal legale rappresentante o anche da un socio (non legale rappresentante)?  
Non è strettamente necessario che sia il rappresentante legale ad apparire in video. Può essere anche un altro collaboratore operante all’interno dell’impresa e che ha seguito il progetto. Non deve essere il consulente esterno. 

Contabilità separata  

Cosa intende per contabilità separata?  
I beneficiari devono tenere una contabilità relativa al progetto separata rispetto all’ordinaria o utilizzare codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all’operazione. In entrambi i casi il sistema contabile del beneficiario deve consentire di ottenere l’estratto analitico di tutte le transazioni oggetto dell’intervento finanziato. L’identificazione può essere assolta, ad esempio, attraverso l’attribuzione di specifici codici commessa e costruendo un sistema contabile distinto, o una codificazione contabile nel sistema esistente che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici, o attraverso la predisposizione di un prospetto di raccordo (anche con fogli di calcolo - tabelle Excel), che evidenzi, per ogni spesa, gli estremi di registrazione della stessa all’interno della contabilità generale. 

Cumulo  

Come funziona il cumulo con altri contributi?  
I contributi concessi sono cumulabili, per le stesse spese, con altre agevolazioni pubbliche non configurabili quali aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene non superi il valore totale del bene stesso. I contributi concessi non sono cumulabili, per le stesse spese e per i medesimi titoli di spesa con altre agevolazioni che si qualificano come aiuti di stato (sia in forma di regimi che di aiuti ad hoc) o che sono concesse a titolo di un regolamento "de minimis" fatta eccezione per le agevolazioni concesse sotto forma di garanzia dal Fondo Centrale istituito ai sensi la Legge n. 662/96, sempre a condizione che la somma complessiva dei contributi previsti nel presente Bando e dei contributi sotto forma di garanzia non superi il valore totale del bene agevolato. Si precisa che la verifica del rispetto delle regole di cumulo è e resta in capo al beneficiario, sia prima che dopo la liquidazione del contributo. 

Nella relativa DSAN cosa va indicato?  
Al fine della verifica del cumulo sulle spese inserite in rendicontazione, è stato fornito al beneficiario un facsimile su cui basare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) relativa alle eventuali agevolazioni pubbliche fruite.  

In caso di credito di imposta da fruire in più anni cosa bisogna dichiarare? 
Il credito di imposta, sebbene non già interamente fruito, deve essere dichiarato per un importo complessivo pari alla somma del credito fruito/da fruire in tutti gli anni di spettanza sul bene. 

Canale per richieste informazioni

Per domande molto specifiche e dettagliate sarebbe possibile scrivere ad un indirizzo e-mail?
Per le  richiesta di informazioni utilizzare il Form on line

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ultima modifica 2023-12-27T10:23:10+02:00
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