Faq - Domande e risposte

Presentazione domanda

A partire dalle ore 10.00 del giorno 8 aprile 2021 l’applicativo Sfinge 2020 sarà aperto e disponibile al fine di consentire la sola compilazione delle domande all’interno del sistema. Sarà possibile anche già firmare digitalmente la domanda e caricarla a portale, e quindi a partire dal 13/04/2021 nulla andrà firmato ma si procederà al solo invio, oppure la firma digitale della domanda sarà possibile soltanto a partire dal 13/04?

Per la domanda, sarà possibile procedere alla compilazione e validazione della stessa a partire dalle ore 10.00 del giorno 8 aprile 2021 tramite applicativo Sfinge 2020 , mentre l'invio della domanda si potrà farlo dalle ore 10.00 del giorno 13 aprile2021. Il bando non prevede che la domanda debba essere firmata digitalmente ma solo compilata, validata e trasmessa

Qual è il soggetto che deve essere in possesso delle credenziali per la presentazione delle domande? 

Per la presentazione della domanda bisogna utilizzare le credenziali del rappresentante legale o del delegato.

Se una società ha più sedi e vuole realizzare interventi che interessano tutte o alcune di esse, può presentare una sola domanda o deve presentare una domanda per ogni sede d’intervento?

Un’impresa che intende realizzare progetti in più sedi, deve presentare una domanda per ciascuna sede nella quale vuole realizzare gli interventi agevolabili da bando.
Nel caso di interventi condivisi tra più sedi, l’impresa dovrà individuare la quota parte del progetto per ogni singola sede, dandone evidenza nella descrizione generale e nel piano dei costi

La relazione/check list il cui modello è indicato nell'allegato E deve essere interamente predisposto dal Digital Innovation Hub, PID, Competence Center?

Si, il bando stabilisce che alle domande di contributo: dovrà essere allegata una check list – redatta, secondo lo schema di cui all’Allegato E, da un Digital Innovation Hub (DIH), Competence center (CC) o da un Punto Impresa Digitale (PID)

Esiste un elenco dei dei Digital Innovation Hub (DIH), Competence center (CC) o da un Punto Impresa Digitale (PID)?

Si, come indicato dal bando nel portale di Atlante i 4.0 si trova l'elenco delle strutture.

Requisiti

Possono risultare imprese destinatarie del contributo tutte le imprese appartenenti alla sezione C del codice Ateco o solo quelle specificatamente definite artigiane?

Il bando è rivolto, in tutti i casi, solo alle imprese artigiane iscritte all’albo regionale delle imprese artigiane previsto dall’articolo 2 della L.R. dell’Emilia-Romagna 9 febbraio 2010, n. 1. Queste imprese artigiane devono:

  • appartenere alla Sezione C dei codici Ateco;
  • oppure non appartenere alla Sezione C ma svolgere l’attività all’interno di una catena del valore che coinvolga imprese manifatturiere di cui alla Sezione C

Nel punto 2 del bando si indica tra i beneficiari “le imprese artigiane che, pur non appartenendo al settore manifatturiero, svolgono la propria attività all’interno di una determinata catena del valore a cui appartengono una o più imprese manifatturiere”. Cosa si intende per “catena del valore” al fine di capire quali imprese artigiane non manifatturiere possono partecipare al bando?

Con il concetto di catena del valore si in tende riferirsi all’insieme delle attività e processi finalizzati alla trasformazione di una o più materie prime in prodotti finiti. Tipicamente tali attività possono distinguersi in:

  • Attività primarie: 1) logistica in entrata; 2) attività operative; 3) logistica in uscita; 4) marketing e vendite; 5) servizi.
  • Attività di supporto: 1) attività infrastrutturali; 2) gestione delle risorse umane; 3) sviluppo della tecnologia; 4) approvvigionamento.

Le attività primarie sono quelle connesse alla creazione fisica del prodotto, alla sua commercializzazione e consegna ai compratori e all'assistenza post-vendita.
Le attività di supporto forniscono gli input e l'infrastruttura che consentono lo svolgimento delle attività primarie.
L'interdipendenza tra le attività non si esaurisce all'interno dell'impresa. La catena del valore dell'impresa può, e generalmente è, inclusa in un più vasto flusso di attività che può vedere coinvolte altre imprese. Ed è questo il caso a cui si riferisce il bando. Ad esempio, una impresa appartenente al settore della logistica o sei servizi che svolge un’attività fondamentale per la catena del valore dell’impresa manifatturiera può partecipare al bando. In tale caso è richiesto di allegare alla domanda un’attestazione, sottoscritta dal legale rappresentate di almeno un’impresa manifatturiera compresa nella catena del valore in cui l’impresa proponente è coinvolta, che descriva:

  • il ruolo dell’impresa proponente all’interno della catena del valore e le caratteristiche del rapporto di collaborazione con questa intrattenuto;
  • l’importanza del progetto proposto per il rafforzamento e l’ottimizzazione dei processi all’interno della catena del valore.

L’attestazione di appartenenza ad una catena del valore richiesta nel caso in cui la domanda di contributo venga presentata da un’impresa artigiana non appartenente al settore manifatturiero, può essere rilasciata da un’impresa non artigiana, ma comunque manifatturiera?

Si

Eventualmente può essere rilasciata da un imprese non dislocate in regione?

Si

All'art. 2 si indica che l'azienda deve appartenere alla sezione C del codice Ateco 2007: tale indicazione è riferita al codice Ateco principale o anche secondario?

Anche al codice secondario. Ovviamente il progetto deve essere realizzato nell’unità locale appartenente al settore economico ammissibile.

Il requisito di appartenenza all’albo regionale delle imprese artigiane deve essere mantenuto per un periodo specifico a seguito dell’ottenimento del contributo? Se ad esempio un’impresa cresce e perde i requisiti dovrà restituire il contributo o parte di esso?

Il bando è rivolto e vuole sostenere e imprese artigiane. Il carattere di impresa artigiana è un requisito essenziale per accedere ai contributi. Inoltre, il bando, nell’articolo 11, stabilisce i casi in cui si incorre nella revoca del contributo fino ai tre anni successivi alla liquidazione del contributo. Tra questi vi è il caso in cui l’impresa beneficiaria o quella ad essa subentrante per effetto di una operazione straordinaria, abbia perso i requisiti richiesti per l’ammissione alle agevolazioni previste nel presente bando.

Spese ammissibili

Il costo pagato per la realizzazione della check-list (allegato E) può rientrare tra le spese di consulenza ammissibili al bando?

Si

Le spese di consulenza possono essere relative a contratti con più di un consulente?

Si

E’ ammesso l’acquisto di beni tramite contratto di leasing?

Nel paragrafo 4.2 del bando per le spese relative ai beni strumentali si stabilisce l'ammissibilità del leasing alle seguenti condizioni:

  • la spesa effettivamente agevolabile è rappresentata dai canoni di locazione – limitatamente alla quota capitale - pagati dall'utilizzatore al concedente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il termine ultimo per la conclusione del progetto (31 dicembre 2021 o altro termine stabilito per effetto di una eventuale proroga) e comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente;
  • nel contratto che il beneficiario stipula con la società di leasing devono essere indicati distintamente l’importo corrispondente ai canoni di locazione e l’importo corrispondente ai costi legati al contratto;
  • non sono ammissibili le spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
  • il contratto di locazione finanziaria deve prevedere una clausola di riacquisto o prevedere una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene.
  • se il bene viene riscattato e interamente pagato entro il 31/12/2021 è ammesso l’intero costo del bene.

E’ ammissibile come spesa di consulenza quella fatturata dalla stessa società da cui si devono acquistare i beni strumentali?

Occorre capire di che tipo di consulenza si tratta. Se insieme alla fornitura del bene la ditta fornitrice presta la consulenza relativa al funzionamento del bene, tale spesa non rientra nella consulenza vera e propria ma fa parte della fornitura stessa. E comunque è ammissibile. Se si tratta, invece, di una attività di consulenza di quelle previste nella lettera b delle voci di spesa ammissibili, allora andrà rendicontata come vera e propria spesa di consulenza.

Rientra nella voce dei costi del personale il tempo da questo dedicato all'acquisizione delle competenze necessarie per gestire il percorso di innovazione introdotto con il progetto?

SI

Occorre quindi quantificare il numero di ore che il personale "spende" per imparare nuove competenze digitali, per esempio appunto utilizzando un macchinario 4.0?

SI

Il dato verrà fornito dall'azienda?

SI. Le modalità di rendicontazione di tali costi verranno stabilite nel manuale della rendicontazione

Cumulo contributo

Il contributo previsto nel bando è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche?

I contributi previsti nel bando sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene non superi il valore totale dello stesso. Quindi sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione pubblica con il limite che la somma delle agevolazioni non può superare il 100% del costo del bene agevolato. Ad esempio, se la fattura di acquisto di un bene è agevolata con credito di imposta o sabatini nella fattura nella misura del 30%, il contributo del previsto nel bando potrà coprire al massimo il restante 70% del valore del bene. Se quel bene è finanziato al 100% dalla Sabatini o credito imposta allora non si può cumulare

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ultima modifica 2021-04-12T15:59:00+02:00
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