Domande frequenti

Soggetti che possono presentare domanda

  • A chi è rivolto il bando?

    Il bando è rivolto alle piccole e micro imprese, regolarmente costituite come società di capitali (incluse le Srl uninominali, consorzi, società consortili e cooperative), registrate nella sezione speciale del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio dedicata alle start up innovative (ai sensi della Legge 221/2012 e Legge 33/2015).

  • Quali sono i settori economici ammissibili?
    I settori di attività ammessi al contributo regionale sono indicati nell’Appendice 3 allegato al bando

  • Ci sono limiti sul rapporto con altre imprese/soci in comune ecc ai fini dell'eleggibilità della start up? Ad esempio: se i soci di una azienda (non start up innovativa) hanno costituito una start up innovativa, magari assieme ad altri soci ancora e/o la sede legale delle due imprese è la medesima questo comporta la non eleggibilità del beneficiario?

    Tra i requisiti di "Start up innovativa", legge 221/2012 e legge 33/2015, c'è quello che la start up non sia stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; quindi la questione è mal posta e non è "se la sede legale è la medesima" ma se "le aziende, start up e non start up, abbiano il rapporto di cui sopra".

  • Ai fini della partecipazione una impresa costituita il 01/02/2011 ma registrata nel registro delle imprese il 10/03/2011 può partecipare? Se sì, può partecipare solo ai progetti di tipo B?

    Per la Tipologia A le imprese proponenti devono essere costituite successivamente al 01/01/2013.
    Per la Tipologia B le imprese devono essere state costituite successivamente al 01/03/2011. Fa fede la data di costituzione (atto notarile) che viene riportata in visura camerale, non la data di iscrizione al registro imprese.

  • Può partecipare a questo bando chi ha già ricevuto finanziamenti con i bandi start up degli anni precedenti?
    Le imprese già beneficiarie di contributi nell’ambito del Por Fesr 2007-2013 – Asse 1 – Attività I.2.1 – Bando start up innovative anni 2012, 2013 e 2014 potranno presentare domanda solo per la tipologia B

  • Quando si possono inviare le domande?
    All’apertura dello sportello telematico dalle ore 10.00 del 1 marzo 2016 fino  al 30 settembre alle ore 17

Durata del progetto

  • Quando deve durare il progetto per la tipologia A e tipologia B?
    Per la tipologia “A” 12 mesi, mentre per la tipologia “B” 18 mesi, decorrenti dalla data di esecutività dell’atto di concessione del contributo

  • E’ possibile chiedere una proroga alla durata del progetto?
    La proroga può essere concessa dietro presentazione di motivata richiesta. La proroga non può superare  i 4 mesi rispetto alla durata originariamente prevista e la richiesta deve essere inviata almeno 60 giorni prima della conclusione del progetto

Spese ammissibili

  • Sono ammissibili i costi del personale interno all’azienda?
    No

  • Per interventi agevolati si intendono gli interventi rientranti nelle spese ammissibili che potranno quindi effettuarsi dalla presentazione della domanda (inizio ammissibilità) fino al termine del progetto?
    Si

Cumulo 

  • Chiarimento inerente le regole di cumulo

    Il bando prevede al punto 6.1 che gli aiuti erogati in applicazione di esso, ai sensi dell’art. 22 del regolamento 651/2014:
    a) sono cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili,;
    b) non sono cumulabili con altri aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili individuabili 

    Si precisa che tali prescrizioni in materia di cumulo si riferiscono alla possibilità – o impossibilità – che lo stesso beneficiario ottenga altri aiuti in base a regimi di aiuto diversi dal bando in oggetto. Il fatto invece che il contributo concesso dalla Regione venga affiancato (ai fini del rispetto della formula di equilibrio finanziario di cui al punto 8 del bando) da un finanziamento bancario assistito da garanzia accordata dal Fondo centrale di garanzia (o da altro soggetto che gestisca risorse pubbliche) non deve essere considerato cumulo, ai sensi del punto 6.1 del bando. Il riferimento all’art. 22 del regolamento 651/2014 deve essere inteso, infatti, come riferimento alle modalità di finanziamento individuate dal 3° comma di quella norma, che comprendono anche la combinazione di tali modalità (4° comma).
    Il rispetto dei massimali fissati dall’art. 22 sarà garantito se la percentuale dell’importo concesso mediante ciascuna delle due modalità eventualmente utilizzate per il finanziamento del progetto (contributo e garanzia), calcolata sulla base dell’importo massimo di aiuto ammesso per tale modalità, sarà conteggiata per determinare la percentuale residua dell’importo massimo di aiuto ammessa per l’altra modalità.  

    A esempio, ipotizzando che il contributo regionale ammonti a 100.000,00 €  (il 25% del massimale di base), il prestito garantito non potrà superare il 75% del massimale fissato per le garanzie (75% di 1.500.000 €, se il prestito garantito ha durata decennale).

    Le disposizioni sul cumulo di cui al punto 6.1 del bando si applicano pertanto esclusivamente ad agevolazioni concesse a valere su regimi di aiuto diversi da quello del presente bando di cui lo stesso beneficiario intenda avvalersi. 
    Ai sensi di quanto sopra e nel rispetto dell'articolo 22 l'importo massimo della garanzia concedibile, qualora il contributo a valere sul presente bando sia già stato concesso, è data dalla seguente formula: Gmax= (1- A/B)*C dove
    A è il contributo a fondo perduto  concesso a valere sul presente bando
    B è il massimo del contributo concedibile ai sensi dell'articolo 22 comma 3 lettera c) del Regolamento 651/2014
    C è l'importo massimo del  finanziamento garantibile  calcolato nel rispetto dell'articolo 22 comma 3 lettera b) del Regolamento 651/2014.
    Ai sensi di quanto sopra e nel rispetto dell'articolo 22 l'importo massimo del contributo concedibile, qualora la garanzia sia già stato concessa e nel rispetto del punto 7 del bando in questione, è data dalla seguente formula: Cmax= (1-X/Y)*Z dove
    X è l'importo nominale del finanziamento garantito concesso a valere sul progetto candidato sul presente bando
    Y è l'importo nominale massimo del finanziamento garantibile, calcolato nel rispetto dell'articolo 22 comma 3 lettera b) del Regolamento 651/2014
    Z è l'importo massimo del contributo a fondo perduto nel rispetto dell'articolo 22 comma 3 lettera c) del Regolamento 651/2014 
    Si specifica che i valori di C, X e Z vanno rapportati alla durata del prestito, e quindi della garanzia, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 comma 3 lettera b) del Regolamento 651/2014.

Regime di aiuto

  • Il bando è in regime di  de minimis?
    Non è in regime di de minimis

Pagamenti

  • Come devono essere effettuati i pagamenti?
    Il pagamento delle spese dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. Non saranno ammessi i pagamenti effettuati con qualsiasi modalità diversa dal bonifico bancario o postale.
    Esclusivamente per gli eventuali acquisti effettuati on-line, per le spese relative agli acquisti di hardware e software nonché degli arredi, è consentito il pagamento con carta di credito aziendale (non è consentito l’utilizzo di carte di credito personali dei titolari/soci/legali rappresentanti dell’impresa).Solo per la tipologia A, per quanto concerne le spese già effettuate alla data di pubblicazione del bando, si riterranno validi anche i pagamenti effettuati con Assegno bancario o Riba

 

 

 

 

Azioni sul documento

ultima modifica 2016-06-22T11:39:00+02:00
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