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Il limite del 25% del volume complessivo dell’immobile discende dal fatto che il bando, in coerenza con le attività agevolate, esclude il finanziamento di interventi che comportino modifiche sostanziali delle caratteristiche dell’edificio e che, aumentandone la vulnerabilità, possano esporlo ai potenziali impatti ambientali connessi agli effetti del cambiamento climatico, secondo la logica del climate proofing.
Il requisito previsto dal paragrafo 4.1 del bando si applica sia ai progetti a costi reali sia ai progetti con OCS. In entrambi i casi, il limite del 25% deve essere verificato con riferimento al volume complessivo dell’intero edificio o immobile nel quale è ubicata l’unità locale oggetto di intervento, e non esclusivamente sulla superficie o sul volume del singolo negozio o locale interessato.
- Per calcolare il 25% del volume complessivo, si deve tenere conto dell’intero edificio in cui è inserita l’unità locale e non della sola porzione occupata dall’attività;
- Le manutenzioni leggere sono escluse dal conteggio del 25%, purché riguardino migliorie interne dei locali e non comportino modifiche sostanziali dell’edificio;
- Rientrano, ad esempio, tra gli interventi esclusi dal conteggio del 25%: il rifacimento di pareti interne, il ripristino di finiture interne, l’adeguamento di impianti elettrici o altri interventi analoghi circoscritti agli spazi interni dei locali;
- Non rientrano invece tra le manutenzioni leggere: gli interventi che interessano parti esterne o strutturalmente rilevanti dell’immobile, come ad esempio il rifacimento di un’intera facciata o che interessino gli impianti termici;
- Resta fermo che il rispetto della condizione dovrà essere attestato mediante autodichiarazione in sede di domanda e che l’Amministrazione potrà effettuare verifiche sulla coerenza delle dichiarazioni rese con la documentazione progettuale allegata, incluse planimetrie, stato di fatto, stato di progetto e documentazione fotografica.