Domande e risposte

Soggetti beneficiari

  • Come poter iscrivere un’impresa all’elenco regionale dell’artigianato artistico e tradizionale. In particolare la procedura da poter seguire e i documenti necessari, in modo da essere autorizzato a presentare richiesta di contributo per le imprese.
    La procedura e i documenti necessari alla richiesta sono descritti al link:
    https://imprese.regione.emilia-romagna.it/industria-artigianato-cooperazione-servizi/temi/artigianato-artistico-e-tradizionale/artigianato-artistico-e-tradizionale 
  • In relazione ai soggetti che possono presentare domanda sono previste le “botteghe storiche”, cioè le imprese iscritte in specifici albi comunali di cui alla legge regionale 5/2018. Si chiede in merito alla possibilità di partecipare al Bando del “Mercato delle Erbe”, costituito come Consorzio ed iscritto alla Camera di Commercio di Bologna, con sede in Bologna. Il suddetto Consorzio è iscritto nell’ Albo del Comune di Bologna delle Botteghe e dei Mercati Storici.
    Il bando in oggetto non prevede fra i soggetti che possono presentare domanda i “Mercati storici”, come da interpretazione letterale del bando che fa cenno esclusivamente alle “botteghe storiche”; la stessa legge regionale tratta l’oggetto dei mercati e delle botteghe in modo omogeneo ma distinto, e anche l’Albo del Comune contiene entrambi i soggetti suddivisi in 2 categorie.

  • Un’impresa vuole inoltrare domanda per richiedere la «qualifica regionale d’impresa artigiana svolgente lavorazioni artistiche e tradizionali» nel rispetto del regolamento indicato e reso disponibile nella pagina del sito regionale dedicata al bando.Chiede se vi sono vincoli numerici, «che la percentuale di tempo impiegato nell’arco dell’anno nell’esercizio dell’attività per la quale si chiede il riconoscimento è pari al ____ per cento dell’attività complessivamente esercitata dall’impresa».

    La percentuale di tempo dedicata al lavoro artigiano è richiesta al fine di accertare la prevalenza della partecipazione del titolare allo stesso. Infatti la legge quadro sull’artigianato dispone che è artigiano colui che:

    “[…] svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”.

    Tale percentuale si ritiene per consuetudine soddisfatta qualora sia dedicato almeno il 50% del tempo lavorativo. Idem nel caso il soggetto sia anche titolare di altra impresa non artigiana; si prende a parametro il tempo lavorativo suddiviso tra le 2 imprese, non tanto il fatturato prodotto.

    In caso di titolare avente invece anche un rapporto di lavoro subordinato con altra impresa, tale condizione si reputa avverata qualora il tempo dedicato al lavoro dipendente sia inferiore o uguale al 50% dell’orario di lavoro stabilito dal contratto collettivo di riferimento.

    Risulta pertanto evidente come un'attività dipendente svolta a tempo pieno sia incompatibile con l'assunzione della titolarità di un'impresa artigiana.

  • E’ ammissibile una ditta individuale artigiana neo costituita (settembre 2019) che abbia presentato domanda di iscrizione per la qualifica artistica ma che ancora non compaia nell’elenco al momento del caricamento in Sfinge?
    Possono presentare domanda ed essere beneficiarie dei contributi previsti dal presente bando: le imprese regolarmente costituite e iscritte agli Albi Artigiani dell’Emilia-Romagna, che abbiano ottenuto la qualifica di imprese svolgenti mestieri artistici, tradizionali, e dell’abbigliamento su misura. Possono altresì presentare domanda anche le imprese che abbiano fatto richiesta di suddetta qualifica alla Regione entro il 30/09/2019.

Sede operativa

  • I soggetti richiedenti dovranno indicare, alla data di presentazione della domanda, l’unità locale o la sede legale in cui si intende realizzare il progetto all’interno del territorio della Regione Emilia-Romagna; ai fini del possesso del presente requisito, si specifica che per unità locale si intende un immobile in cui il richiedente svolge abitualmente la propria attività. Il requisito dell’unità locale o la sede legale in Emilia-Romagna dovrà risultare inoltre al momento della presentazione della rendicontazione.

    S’intende dire che l’unità locale deve essere localizzata in Emilia in 2 momenti distinti, sia al momento della presentazione della domanda che al momento della rendicontazione.
    E’ possibile variare la sede locale in corso di progetto, sempre che la nuova unità locale risulti nel territorio della Regione Emilia-Romagna ed a condizione che i materiali e le attrezzature acquistate per realizzare il progetto restino di proprietà del beneficiario e impiegati nella nuova unità locale.

  • Che tipo di requisiti deve avere l’unità locale indicata al momento della presentazione della domanda? Si può indicare in domanda l’abitazione del titolare (come sede legale) in attesa dell’apertura del laboratorio a seguito delle attività oggetto del bando, oppure Il laboratorio/unità locale deve essere già operativo e formalizzato al momento di richiesta di iscrizione al requisito artistico?

    Il bando, al punto 3.2 fissa i requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti il contributo. Viene espressamente precisato che i soggetti richiedenti dovranno indicare, alla data di presentazione della domanda, l’unità locale o la sede legale in cui si intende realizzare il progetto all’interno del territorio della Regione Emilia-Romagna; ai fini del possesso del presente requisito, si specifica che per unità locale si intende un immobile in cui il richiedente svolge abitualmente la propria attività. Il requisito dell’unità locale o la sede legale in Emilia-Romagna dovrà risultare inoltre al momento della presentazione della rendicontazione, da visura camerale aggiornata.

    Il punto 7.3 del bando indica inoltre che tra i contenuti della domanda dovranno essere indicati una serie di elementi essenziali, tra i quali “l’indirizzo dell’unità locale sede dell’intervento”.

    Nel caso di un’impresa che non abbia ancora apprestato nell’unità locale le attrezzature produttive, si dovrà comunque indicare l’indirizzo ove l’attività sarà svolta e che corrisponde al luogo di realizzazione del progetto ammesso a contributo.

  • L’unità locale può essere variata in corso di progetto (nel caso il progetto non prevedesse interventi in opere murarie o se tali interventi fossero da effettuare sulla nuova sede)?

    Il punto 17.3 ha per titolo “Obbligo di garantire la stabilità delle operazioni”. I beneficiari del contributo devono garantire, almeno per la durata di 3 anni decorrenti dalla data del pagamento del saldo del contributo e a pena di revoca totale o parziale del contributo stesso, la stabilità dell’operazione finanziata con il presente bando. E’ fatto loro obbligo, durante il periodo sopra indicato:

    - di garantire che l’attività svolta all’interno della sede locale o unità locale oggetto dell’intervento non venga cessata;
    - di non rilocalizzare l’attività svolta all’interno della sede locale o unità locale oggetto dell’intervento al di fuori del territorio della Regione Emilia-Romagna o di rimanere localizzati nelle aree montane o aree 107 3. C, nel caso in cui tale condizione abbia comportato una maggiorazione del contributo;
    - di garantire che i materiali e le attrezzature acquistate per la realizzazione del progetto rimangano di proprietà del beneficiario e impiegati nella sede oggetto di agevolazione;

    Di conseguenza, è possibile variare la sede locale in corso di progetto, sempre che la nuova unità locale risulti nel territorio della Regione Emilia-Romagna ed a condizione che i materiali e le attrezzature acquistate per realizzare il progetto restino di proprietà del beneficiario e impiegati nella nuova unità locale, che dovrà comunque risultare al momento della presentazione della rendicontazione, da visura camerale aggiornata.

Interventi ammissibili

  • Al punto 4 (interventi finanziabili), nel secondo capoverso del bando, trovo quanto segue: “essi dovranno prevedere la realizzazione di interventi, alternativamente o congiuntamente, per l’innovazione di prodotto, ecc….”.
    Con questa definizione si intende escludere quei progetti che comportano l’innovazione di servizio, oppure dentro il concetto di “prodotto” vi ricadono anche le attività di “servizio”?

    La dizione “innovazione di prodotto” è da intendersi con riferimento agli oggetti degli interventi ammissibili ed estensivamente anche alle innovazioni di servizio; infatti con riferimento ai soggetti beneficiari sono ricomprese anche le attività di servizio cui sono finalizzati gli interventi stessi, come è reso palese dalla destinazione del bando anche alle botteghe storiche
  • Con la presente sono a chiedere se un'impresa rientrante nell'albo delle botteghe storiche secondo la legge regionale n. 5/2008 come albergo ristorante può fare domanda di contributo per interventi che riguardano l'intera struttura, sia l'albergo che il ristorante oppure se vi sono limiti previsti dal bando.

    Se l’impresa è iscritta agli elenchi delle botteghe storiche sia come albergo che come ristorante è indifferente su quale delle due strutture avvenga l’intervento

Spese ammissibili e non ammissibili

    • L’addestramento e/o formazione professionale specifica, con o senza rilascio di attestato finale/certificazione di formazione professionale, è spesa ammissibile?
      Le spese per l’addestramento e/o formazione di personale non rientrano comunque tra le spese ammissibili di cui al punto 5.1.
      Le “spese per addestramento e/o formazione professionale specifica, con o senza rilascio di attestato finale/certificazione di formazione professionale” non rientrano infatti fra le voci di spesa ammissibili di cui all’attività 3.3.2 e 3.3.4 del POR FESR 2014-2020.
      L’unica tipologia del genere ritenuta ammissibile è descritta nell’ultimo paragrafo del punto 5.1:
      “Nel caso di un progetto in cui è previsto l’acquisto di nuovo hardware/software, l’affiancamento e consulenza per istruzioni operative e addestramento all’utilizzo del nuovo hardware/software è ritenuto ammissibile ai fini del raggiungimento delle finalità del progetto”.
    • Le spese per l'illuminazione e per eventuali opere in cartongesso, possono essere comprese fra gli arredi?
      Per quanto concerne le spese di illuminazione occorre distinguere: se per spese d’illuminazione s’intendono lampadari, faretti, sistemi di illuminazione comunque denominati, rientrano nella categoria di cui al punto 5.1 lettera a) in quanto arredi;
      se invece per illuminazione s’intendono le opere necessarie all’installazione o rifacimento o adeguamento dell’impianto elettrico si ricade nella lettera c) del medesimo punto in quanto accessorie alle opere murarie.
      In ordine alle opere in cartongesso rientrano anch’esse nelle opere murarie se preordinate alla divisione degli spazi (controsoffitti, pareti, archi ecc.), altrimenti negli arredi se funzionali al riempimento degli spazi medesimi (mobili, mensole, cabine, ecc.).
    • Chiedo se le spese per impianti (elettrico, idraulico, ecc.) siano ammissibili a contributo e se le medesime rientrino all'interno della voce c) delle "Spese ammissibili" (paragrafo 5.1) o, eventualmente in altra voce di spesa, come la a).
      Le spese di impiantistica (impianti elettrici, idraulici) rientrano tra le spese previste al punto 5.1 lettera c) in quanto considerate accessorie ad opere murarie se relative alla ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento della sede operativa.
    • L’impianto fotovoltaico è finanziabile? In caso affermativo lo posso inserire tra le spese alla voce A?
      In merito all’impianto fotovoltaico occorre distinguere: se lo stesso è installato nel contesto di un intervento globale per la riqualificazione funzionale del laboratorio/punto vendita, inteso come ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione dell’immobile, esso è ammissibile come previsto dal bando al punto 4 lettera a) e la relativa spesa può essere fatta rientrare nelle spese previste dal punto 5.1 lettera c).
      Viceversa l’installazione a sé stante di un impianto fotovoltaico, al di fuori di ogni altro intervento non è reputato ammissibile, mancando ogni collegamento con gli obiettivi e finalità del bando.
    • Gli stampi ed i modelli per la produzione sono ammissibili? Se un ceramista volesse inserire gli stampi per la produzione di nuovi prodotti può farlo?
      L’acquisto di stampi e modelli inerenti l’attività produttiva dell’impresa è senz’altro ammissibile, in quanto facenti parte delle attrezzature necessarie al processo produttivo.
    • Nella prima voce del punto 5.2 trovo che: “non sono ammesse  spese antecedenti la presentazione della domanda. A tale scopo farà fede la data di emissione della fattura di acquisto.” Al punto 15 del bando trovo invece  che i “progetti ammessi a finanziamento dovranno essere avviati successivamente al 01/01/2020…ecc…e che la data di avvio dei progetti coincide con la data di emissione della prima fattura ecc." Ciò premesso, come dobbiamo interpretare questa, a mio avviso, apparente contraddizione tra il punto 5.2 ed il punto 15.
      Si effettivamente al paragrafo 5.2 c’è un refuso. Vale quanto stabilito al paragrafo 15 del bando “progetti ammessi a finanziamento dovranno essere avviati successivamente al 01/01/2020

    • Il titolare di un forno dovrebbe acquistare un bene usato del valore di € 9.000, oltre che far riparare i forni attuali. Tra le spese ammissibili, alla voce a) il massimale di spesa di € 8.000 fa riferimento solo all’acquisto di beni usati o anche alla riparazione dei beni in essere?
      Per l’acquisto di macchinari, arredi e attrezzature nuovi invece non è previsto un massimo di spesa corretto?
      Il massimale di 8.000 euro è riferito solamente all’acquisto di macchinari, attrezzature, arredi non nuovi. La riparazione di macchinari, attrezzature e arredi senza l’acquisto invece, pur rientrando nel medesimo punto 5.1 lettera a) delle spese ammissibili, esula da tale limite e dalle prescrizioni ivi elencate per gli acquisti di materiale non nuovo (dichiarazione del venditore, prezzo, e caratteristiche tecniche).
      Per l’acquisto di materiali nuovi non è previsto alcun limite di spesa

    • Un’acetaia, vorrebbe creare in nuovo immobile uno spazio destinato allo showroom con cucina e zona degustazione. Sullo stesso piano, vista l’ampia metratura, vorrebbe ricavare due camere da letto + un bagno che gli permetterebbero di ospitare clienti o potenziali delegazioni di clienti stranieri, che si recherebbero nell’acetaia per poter degustare ed acquistare l’aceto. Solo la zona nella quale verranno ricavate le due stanze + bagno dovrà essere trasformata in residenziale per questo motivo, mentre il resto dell’immobile rimarrebbe commerciale. Si sottolinea che non diventerà area abitativa. La domanda è, gli arredamenti delle camere possono rientrare nel bando?
      Siccome ad ogni modo un altro bagno dovrà essere obbligatoriamente inserito, i sanitari rientrano alla voce a) in quanto arredi?
      Gli investimenti indicati non rientrano fra le voci di spesa ammissibili.

    • La realizzazione e l’acquisto di sportine in carta o plastica con il logo dell’impresa, utili al trasporto del prodotto acquistato, chiedo se possa rientrare tra le spese promozionali. Sono le borsine personalizzate che la ditta fornisce ai clienti che acquistano un prodotto per consentirne il trasporto. La realizzazione e acquisto di scatole e materiale di imballaggio con il logo dell’impresa, utilizzate per l’imballaggio e il trasporto in sicurezza o igiene del prodotto acquistato, possa rientrare tra le spese promozionali. Sono i contenitori da asporto e per imballo commercio on-line che l’impresa usa per confezionare i prodotti.
      In subordine alla finanziabilità dell’intero progetto le spese descritte possano rientrare fra quelle ammissibili.

    • Al punto 5.1 lettera c) si dice che sono ammissibili:
      spese per opere murarie e accessorie relative alla ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento della sede operativa (sale/spazi espositivi per la vendita diretta e/o l’esposizione di prodotti) (max € 8.000,00). Dagli esempi tra parentesi non ci è chiaro se sono ammissibili spese per opere murarie relative alla ristrutturazione ed ampliamento delle aree della sede operativa dedicate esclusivamente al laboratorio e non alla vendita/esposizione. Sono ammissibili?
      La dizione “sede operativa” ricomprende senz’altro anche le opere descritte nel bando pertinenti al laboratorio, come è reso palese anche dal punto 4 del bando “Interventi finanziabili” lettera a): “Interventi per la riqualificazione estetica e funzionale del laboratorio/punto vendita, delle insegne, compresi l’ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e manutenzione di immobili adibiti o da adibire a laboratori e/o botteghe storiche compreso l’ampliamento dei locali”.

    • Sarà disponibile prima dell’apertura del bando un facsimile della domanda?
      la domanda facsimile sarà resa disponibile a breve; le domande dovranno essere caricate dal 22 ottobre dalle ore 10:00 e non è possibile il precaricare la domanda.

    • Si fa riferimento al punto 5.2 “Spese non ammissibili”: “spese in autofatturazione, lavori in economia e prestazioni rilasciate da titolari di ditta individuale, legali rappresentanti, soci o componenti l’organo di amministrazione del soggetto richiedente”.Tra le spese non ammissibili vedo i lavori svolti da ditte individuali. Potreste dirmi se ho mal interpretato la frase?

      Si intende che il soggetto richiedente non può ricevere una prestazione rilasciata da sé medesimo, in quanto titolare di ditta individuale.

    • Abbiamo il caso di un'impresa che acquista un macchinario usato per € 20.000: naturalmente, il suo costo verrà ammesso fino al massimale di € 8.000 previsto dal Bando per i beni usati. Relativamente a questo macchinario verranno sostenute altre spese di adattamento, configurazione, riparazione (ad esempio: sostituzione dell'elettronica e collegamento con gli altri macchinari): tali servizi/prestazioni, per un importo di € 5.000, dovrebbero essere forniti da un'impresa artigiana di fiducia, se non dallo stesso venditore del bene usato. In pratica, la particolarità di questo caso è che tali servizi che chiamiamo, per brevità, di riparazione si riferiscono al medesimo bene usato. E' possibile sommare i due importi, € 8.000 + € 5.000, ai fini del progetto?
      Il limite di € 8.000 è riferito esclusivamente all’acquisto di materiale non nuovo non ad altre spese. Tuttavia sarà il Nucleo di Valutazione che valutando la congruità e la coerenza delle voci di spesa  potrebbe rideterminarne l’ammissibilità, sulla base di una più approfondita analisi delle informazioni presenti in domanda.

    • abbiamo un’azienda che ha già firmato gran parte degli ordini relativi ai nuovi arredi e impianti da candidare all’interno del presente bando, pagando già degli acconti che sono stati anche fatturati. È possibile pertanto presentare il progetto di questo nuovo punto vendita a valere sulle spese di saldo delle forniture che verranno comunque fatturate dopo il 01/01/2020?
      Gli interventi devono avvenire interamente nel 2020, mentre potranno essere rendicontati entro il 28 febbraio 2021.

    • prevedete di caricare un facsimile della domanda prima dell’apertura della procedura il 22 ottobre?

      E' disponibile un facsimile non caricabile nella sezione bando e modulistica.

    • In riferimento agli art. 3 lett a) e 5 lett c): sono ammissibili le spese (anche murarie) per l’apertura di un nuovo laboratorio (non ammodernamento di uno esistente)?
      Nel punto 4 del bando, 'interventi finanziabili' viene precisato che possono essere finanziati interventi per la riqualificazione estetica e funzionale del laboratorio/punto vendita, delle insegne, compresi l’ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e manutenzione di immobili adibiti o da adibire a laboratori e/o botteghe storiche compreso l’ampliamento dei locali.
      Si evince quindi che le opere e le spese funzionali ad adibire nuovi laboratori sono ammissibili.

    • Le spese per l'illuminazione e per eventuali opere in cartongesso, possono essere comprese fra gli arredi?
      Per quanto concerne le spese di illuminazione occorre distinguere: se per spese d’illuminazione s’intendono lampadari, faretti, sistemi di illuminazione comunque denominati, rientrano nella categoria di cui al punto 5.1 lettera a) in quanto arredi;
      se invece per illuminazione s’intendono le opere necessarie all’installazione o rifacimento o adeguamento dell’impianto elettrico si ricade nella lettera c) del medesimo punto in quanto accessorie alle opere murarie. In ordine alle opere in cartongesso rientrano anch’esse nelle opere murarie se preordinate alla divisione degli spazi (controsoffitti, pareti, archi ecc.),  altrimenti negli arredi se funzionali al riempimento degli spazi  medesimi (mobili, mensole, cabine, ecc.).

    • La realizzazione ed installazione di nuove insegne in quale categoria di spesa rientrano? Sono da comprendere nelle spese opere murarie e accessorie relative alla ristrutturazione ed ammodernamento, oppure possono essere considerate come arredi?
      Occorre precisare in cosa materialmente consistono: a seconda può trattarsi sia di opera accessoria ad opere murarie nel caso in cui si richieda per la sua installazione l’intervento murario (lettere incise direttamente a muro, cassonetti luminosi o pannelli applicati a muro, ecc.) oppure arredi se l’applicazione avviene su altri tipi di supporto oppure come arredamento d’interni (filo neon, lettere incise su vetrate, ecc.)

Parametri di valutazione

  • Nei parametri di valutazione viene scritto: Capacità di integrazione con le politiche regionali di promozione. A quali politiche dobbiamo fare riferimento?
    In merito al parametro di valutazione Capacità di integrazione con le politiche regionali di promozione, si deve intendere la potenzialità del progetto presentato a incidere non solo sulla singola realtà produttiva ma anche sugli obiettivi generali esplicitati dal bando.

Modalità di rendicontazione

  • La dichiarazione del fornitore e quella dell’Impresa relative all’acquisto di attrezzatura usata, devono essere allegate in fase di rendicontazione e riportare i dati della fattura?
    Tali requisiti saranno accertati in fase di rendicontazione. Le istruzioni dettagliate relative alle modalità di pagamento e rendicontazione delle spese sostenute e della documentazione da presentare a corredo saranno riportate nel manuale di istruzioni per la rendicontazione. Il manuale di rendicontazione sarà reso disponibile sul sito Por Fesr

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ultima modifica 2022-09-08T17:56:44+02:00
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